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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28876/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 29345-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 272/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 27/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza in data 27 febbraio 2019 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale, in relazione all'anno di imposta 2008, venivano accertate operazioni relative a spettacoli gratuiti non dichiarate e assoggettate ad Iva con aliquota del 10°/0 e veniva altresì accertata l'indebita detrazione di Iva in relazione a costi sostenuti per l'organizzazione di spettacoli gratuiti non soggetti ad imposta.

La CTR confermava la decisione impugnata con riguardo al primo rilievo, riformandola invece in relazione al recupero a tassazione dell'Iva ritenuta indetraibile in quanto afferente ad operazioni esenti o non soggette ad Iva.

Osservava la CTR - per quanto rileva in questa sede - che sussisteva il diritto della contribuente alla detrazione Iva, in quanto spettante anche agli enti che non svolgono attività imprenditoriale, incontrando esso l'unico limite dell'inerenza - nella specie non contestata - dei costi sostenuti alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 27 settembre 2019, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo.

La contribuente è rimasta intimata.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Ric. 2019 n. 29345 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -2- Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, e 3, comma 5, d.P.R. n. 633/1972.

Deduce la ricorrente che è incontroverso che l'[OSCURATO:PERSONA] ha organizzato spettacoli a titolo gratuito percependo contributi a fondo perduto provenienti da enti pubblici e privati per la realizzazione di programmi di utilità generale di promozione della cultura e dell'arte e che la contribuente ha detratto l'Iva in relazione ai costi sostenuti per tali spettacoli.

Trattandosi dunque incontestabilmente di spettacoli gratuiti fuori campo Iva, la detraibilità, sulla base della normativa indicata in rubrica, doveva essere quindi esclusa, senza che assumessero rilievo le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in merito alla inerenza dei costi.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 non costituiscono prestazioni di servizi e non sono pertanto soggette ad Iva le prestazioni gratuite relative agli spettacoli ed alle altre attività elencate nella Tabella C, allegata al decreto, nei limiti del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità.

Gli spettacoli organizzati dalla contribuente, nei limiti indicati, rientrano nell'ambito di applicazione della norma, non assumendo rilievo la circostanza, posta a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, che la contribuente percepisse finanziamenti sotto forma di ingressi a pagamento ovvero di contributi pubblici o di sponsorizzazioni commerciali, non ponendosi tali finanziamenti in rapporto di sinallagmaticità rispetto alle prestazioni, le quali restavano di carattere gratuito.

Ric. 2019 n. 29345 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -3- I costi sostenuti dalla contribuente per l'organizzazione degli spettacoli gratuiti, pertanto, soggiacciono al divieto di detrazione delle operazioni esenti o comunque non soggette ad Iva sancito dall'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, il quale stabilisce, per l'appunto, che non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta.

A fronte di tale espresso divieto e non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi derogatorie previste dal comma 3 dell'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, risultano inconferenti le argomentazioni svolte nella decisione impugnata in ordine all'applicazione del principio generale della detraibilità dei costi inerenti anche agli enti che non svolgono attività imprenditoriale.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 12 maggio 2021.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 57-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29345-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 272/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 27/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza in data 27 febbraio 2019 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale, in relazione all'anno di imposta 2008, venivano accertate operazioni relative a spettacoli gratuiti non dichiarate e assoggettate ad Iva con aliquota del 10°/0 e veniva altresì accertata l'indebita detrazione di Iva in relazione a costi sostenuti per l'organizzazione di spettacoli gratuiti non soggetti ad imposta. La CTR confermava la decisione impugnata con riguardo al primo rilievo, riformandola invece in relazione al recupero a tassazione dell'Iva ritenuta indetraibile in quanto afferente ad operazioni esenti o non soggette ad Iva. Osservava la CTR - per quanto rileva in questa sede - che sussisteva il diritto della contribuente alla detrazione Iva, in quanto spettante anche agli enti che non svolgono attività imprenditoriale, incontrando esso l'unico limite dell'inerenza - nella specie non contestata - dei costi sostenuti alle manifestazioni organizzate dall'Associazione. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 27 settembre 2019, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo. La contribuente è rimasta intimata. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Ric. 2019 n. 29345 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, e 3, comma 5, d.P.R. n. 633/1972. Deduce la ricorrente che è incontroverso che l'[OSCURATO:PERSONA] ha organizzato spettacoli a titolo gratuito percependo contributi a fondo perduto provenienti da enti pubblici e privati per la realizzazione di programmi di utilità generale di promozione della cultura e dell'arte e che la contribuente ha detratto l'Iva in relazione ai costi sostenuti per tali spettacoli. Trattandosi dunque incontestabilmente di spettacoli gratuiti fuori campo Iva, la detraibilità, sulla base della normativa indicata in rubrica, doveva essere quindi esclusa, senza che assumessero rilievo le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in merito alla inerenza dei costi. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 non costituiscono prestazioni di servizi e non sono pertanto soggette ad Iva le prestazioni gratuite relative agli spettacoli ed alle altre attività elencate nella Tabella C, allegata al decreto, nei limiti del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità. Gli spettacoli organizzati dalla contribuente, nei limiti indicati, rientrano nell'ambito di applicazione della norma, non assumendo rilievo la circostanza, posta a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, che la contribuente percepisse finanziamenti sotto forma di ingressi a pagamento ovvero di contributi pubblici o di sponsorizzazioni commerciali, non ponendosi tali finanziamenti in rapporto di sinallagmaticità rispetto alle prestazioni, le quali restavano di carattere gratuito. Ric. 2019 n. 29345 sez. MT - ud. 12-05-2021 -3- I costi sostenuti dalla contribuente per l'organizzazione degli spettacoli gratuiti, pertanto, soggiacciono al divieto di detrazione delle operazioni esenti o comunque non soggette ad Iva sancito dall'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, il quale stabilisce, per l'appunto, che non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta. A fronte di tale espresso divieto e non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi derogatorie previste dal comma 3 dell'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, risultano inconferenti le argomentazioni svolte nella decisione impugnata in ordine all'applicazione del principio generale della detraibilità dei costi inerenti anche agli enti che non svolgono attività imprenditoriale. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 12 maggio 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 57-
Sentenza Cassazione n. 28876/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris