CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 1986
Cassazione n. 03807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/10/1986 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 26 febbraio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'illegittima applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma, sostenendo che essa non sarebbe mai stata contestata in quanto l'utilizzo dell'aspirapolvere quale oggetto contundente con il quale colpire la vittima era menzionato nel capo A) relativo al diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dichiarato non procedibile per difetto di querela, è inammissibile perché, oltre ad essere stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione, è manifestamente infondato, atteso che, per stabilire se una circostanza aggravante sia stata o meno contestata, occorre fare riferimento non solo al capo d'imputazione concernente il reato, cui l'aggravante inerisce, ma altresì agli altri capi d'imputazione, compresi quelli da cui l'imputato sia stato prosciolto. (Sez. 5, n. 6994 del 23/04/1992, Cascone, Rv. 190669); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il