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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38510/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.GANCIOGLU Daniel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicato nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.b) e comma 2 bis C.d.S.

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge in punto di accertamento di corretto funzionamento dell'etilometro con particolare riferimento alle fasi dell'omologazione, della taratura e delle verifiche periodiche evidenziando la incompatibilità della corretta funzionalità del macchinario con i profili sintomatici dello stato di ebbrezza.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'asserita mancanza di funzionalità dell'etilometro non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

Invero il giudice territoriale ha ampiamente evidenziato che da nessun elemento processuale possa essere ritenuto il non corretto funzionamento dell'apparecchio spirometrico, né il ricorrente aveva allegato elementi da cui inferire difetti di funzionamento, lettura e rilevamento dell'apparecchiatura utilizzata. 3.1 Va invero ribadito che in ordine all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro, la giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare seguito, ha affermato che la documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), non possiede rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilo-metrico non può fare valere ,/ un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni ed alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Ry.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una allegazione contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione...ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Ry.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer, Rv. 280958; 46146 del 13/10/2021, Ry.282550).

Tale onere non è stato assolto in alcun modo.

Le deduzioni difensive si risolvono in una mera prospettazione esplorativa, non accompagnata da alcuna seria contestazione della regolare operatività dello strumento utilizzato per la misurazione del tasso alcolico e priva dei caratteri di specificità e di analisi censoria delle argomentazioni poste a fondamento della decisione del giudice distrettuale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.GANCIOGLU Daniel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicato nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.b) e comma 2 bis C.d.S. 2. Il ricorrente lamenta violazione di legge in punto di accertamento di corretto funzionamento dell'etilometro con particolare riferimento alle fasi dell'omologazione, della taratura e delle verifiche periodiche evidenziando la incompatibilità della corretta funzionalità del macchinario con i profili sintomatici dello stato di ebbrezza. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'asserita mancanza di funzionalità dell'etilometro non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Invero il giudice territoriale ha ampiamente evidenziato che da nessun elemento processuale possa essere ritenuto il non corretto funzionamento dell'apparecchio spirometrico, né il ricorrente aveva allegato elementi da cui inferire difetti di funzionamento, lettura e rilevamento dell'apparecchiatura utilizzata. 3.1 Va invero ribadito che in ordine all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro, la giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare seguito, ha affermato che la documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), non possiede rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilo-metrico non può fare valere ,/ un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni ed alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Ry.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una allegazione contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione...ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Ry.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer, Rv. 280958; 46146 del 13/10/2021, Ry.282550). Tale onere non è stato assolto in alcun modo. Le deduzioni difensive si risolvono in una mera prospettazione esplorativa, non accompagnata da alcuna seria contestazione della regolare operatività dello strumento utilizzato per la misurazione del tasso alcolico e priva dei caratteri di specificità e di analisi censoria delle argomentazioni poste a fondamento della decisione del giudice distrettuale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7
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