CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 1972
Cassazione n. 48319/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/02/1972; avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del locale Tribunale con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale per avere offeso l'onore e il prestigio dell'agente penitenziario, [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso il 27 ottobre del 2012. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i quattro motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo deduce erronea applicazione degli artt. 157, comma 1, 161, comma 2, e 341-bis cod. pen. in quanto la sentenza non aveva dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione sebbene il fatto risalisse al 27 ottobre 2012, epoca in cui il delitto contestato era punito "fino a tre anni di reclusione", cosicché pur aggiunta la recidiva reiterata infra quinquennale ed il periodo di sospensione, dovuto a due rinvii del dibattimento per mancata traduzione dell'imputato detenuto, il delitto si era prescritto ad aprile 2021. 2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in quanto il nuovo e specifico motivo di gravame relativo alla sopravvenuta estinzione per prescrizione, presentato in termini a mezzo PEC il 17 novembre 2021, non era stato puntualmente esaminato. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 23, comma 1, e 341- bis cod. pen. in quanto Colonna è stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione quantificando la pena base in 6 mesi di reclusione, superiore al minimo legale stabilito dall'art. 23 cod. pen., senza tenere conto dei risultati conseguiti dal ricorrente per come documentati dal Tribunale di sorveglianza di Lecce che lo aveva ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare. 2.4. Con il quarto deduce erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la condotta susseguente al reato e la condizione personale del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo, strettamente connessi tra loro e dunque esaminabili congiuntamente, sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha correttamente calcolato i termini di prescrizione pari a sei anni ex art. 157 cod. pen. (stesso termine anche all'epoca del commesso reato), prolungato di due terzi, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen. essendo stata contestata al ricorrente, e ritenuta dai giudici di merito, l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, seconda ipotesi, cod. pen. per complessivi 10 anni. La prescrizione del reato, commesso il 27 ottobre 2012, dunque non è ancora maturata, tenendo conto anche delle due cause di sospensione della prescrizione, correttamente calcolate in 120 giorni dalla sentenza impugnata (pag. 3), derivate dalla mancata traduzione dell'imputato detenuto all'udienza. 3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata, pur avendo erroneamente fatto riferimento al minimo edittale, senza tenere conto che all'epoca del commesso reato questo fosse diverso da quello odierno, ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, di cui ha ritenuto corretta la determinazione del trattamento sanzionatorio, proprio per essere Colonna gravato da plurimi precedenti penali e per la gravità del fatto, elementi utilizzati dalla Corte di appello di Lecce, nel pieno esercizio della sua discrezionalità, per escludere l'applicazione delle attenuanti generiche, anche per l'assenza di circostanze idonee a mitigare la pena. Si tratta di un giudizio di fatto, fondato sull'apprezzamento di dati negativi, oggettivi e soggettivi, ritenuti prevalenti rispetto ad altri, non sindacabile in sede di legittimità purché, come nella specie, non contraddittorio e congruamente motivato (Sez.3, n. 1913 del 20/12/2018, Carrillo, Rv. 275509). 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in