CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 33006/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata inosservanza dell'art. 133 cod. pen. nonché degli artt. 597, co. 3, e 674 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici di seconde cure hanno correttamente disposto d'ufficio la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per essere stato [OSCURATO:PERSONA] già condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, sanzione che, cumulata a quella irrogata nel procedimento de quo, supera i limiti fissati ex art. 163 cod. pen., integrandosi, di conseguenza, nel caso di specie gli estremi dell'ipotesi di revoca di diritto del beneficio di cui all'art. 168, co. 1, n. 2, cod. pen. senza violazione alcuna del divieto di reformatio in peius (ex plurimis, si v. Sez. 6 - sentenza n. 51131 del 15/11/2019 Ud., dep. 18/12/2019, Rv. 277570 - 01); Ritenuto quanto al trattamento sanzionatorio che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rileva, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]