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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 26170/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 396/2017 CORTE APPELLO di GENOVA, del 17/05/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per i delitti di cui all'art 495 cp e 48,489 cp, dichiarando la prescrizione di quest'ultimo reato e rideterminando la pena; fatto del 10 Ottobre 2009. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, che ha eccepito la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello a causa dell'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado; infatti, in primo grado in fase di udienza preliminare tenutasi innanzi al Tribunale di Imperia in data 17.5.2013 e 16.10.2013 era stata dichiarata la contumacia dell'imputato e, pertanto, non era da applicarsi la normativa sull'assenza introdotta con il decreto legge 67/2014.

Il ricorrente rappresenta che il diritto ad impugnare da parte dell'imputato non è consumato a causa della proposizione dell'impugnazione del difensore. 2.Col secondo motivo si è dedotta la violazione di legge, poiché nel caso concreto la condotta di false attestazioni sull'identità personale sarebbe seguita - secondo quanto accertato nel giudizio di merito - all'esibizione del documento falso da parte dell'imputato che riportava le medesime generalità declinate dal giudicabile.

Quindi la falsa dichiarazione sulle proprie generalità, nella quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe semplicemente confermato le generalità presenti sul documento, sarebbe un post factum non punibile. 3.Tramite il terzo motivo ci si è doluti della violazione di legge per l'applicazione della recidiva, poiché mancherebbe la precedente declaratoria di recidiva, e per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La difesa, infine, ha eccepito la prescrizione del reato, poiché la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale, aggravante speciale, non può essere computata due volte per la determinazione del massimo del termine di prescrizione ex art 157 cp e per la determinazione del termine massimo di prescrizione ex art 161/2 cpp.

A seguito dell'istanza di trattazione orale avanzata dalla difesa si è celebrata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG, dr Lettieri, ha concluso per l'inammissibilità ed il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA],ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.La doglianza espressa nel primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità.

Infatti, la Corte di appello ha rilevato che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore, ritenendo corretta la declaratoria di assenza operata il 5 Novembre 2014 dal Tribunale di Imperia e la difesa ha confermato sia l'avvenuta elezione di domicilio sia il fatto che la dichiarazione di assenza fosse avvenuta nella data indicata in sentenza.

E' pacifico che a quella data fosse in vigore ed applicabile, per la disposizione transitoria ex art 15 bis legge 67/2014, la 1 // nuova normativa sull'assenza, non essendo stato pronunziato il dispositivo della sentenza di primo grado.

A fronte di quanto affermato e non contestato riguardo al punto di cui si discute, la difesa confusamente riporta nell'atto di impugnazione che l'imputato sarebbe stato dichiarato contumace in udienza preliminare tenutasi presso il Tribunale di Imperia tra Maggio ed Ottobre 2013, evocando in seguito l'intervento del Gup presso il Tribunale di Roma, al quale gli atti sarebbero stati trasmessi dal Gup ligure; resta inspiegato, nell'esposizione del motivo, il successivo passaggio, nel quale di nuovo ci si riferisce al Tribunale di Imperia in sede di rinvio a giudizio, che erroneamente avrebbe indicato l'imputato come libero assente e, pertanto, una volta emessa la sentenza, avrebbe omesso l'adempimento previsto dal previgente testo dell'art 548/3 cpp. 1.1 La deduzione difensiva all'evidenza omette di prendere in considerazione, non fornendo al Collegio gli elementi idonei a verificare la tesi proposta, la tortuosa vicenda processuale che ha contraddistinto il giudizio in esame; giudizio che successivamente alla trasmissione degli atti al Tribunale romano, è di nuovo stato trasferito per competenza al Tribunale di Imperia, che si è definitivamente pronunziato sull'imputazione e che - unico dato certo, sul quale la difesa concorda - ha dichiarato l'assenza dell'attuale ricorrente il 3 Novembre 2014, epoca riguardo la quale la Corte territoriale ha correttamente ritenuto ben pronunziata la dichiarazione di assenza del'imputato.

1.2. Va, in ogni caso ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire come l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118) non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6 , Sentenza n. 33575 del 16/06/2021 Ud. (dep. 09/09/2021 ) Rv. 282106. 2.Nell"affrontare il secondo motivo di impugnazione va ribadito il principio per il quale ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), la presentazione del passaporto all'autorità preposta al controllo equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nei predetti documenti di identificazione. (Sez. 5, Sentenza n. 22585 del 23/03/2012 Ud. (dep. 11/06/2012) Rv. 252970.

L'affermazione in diritto - alla quale il Collegio intende dar seguito - dà conto della infondatezza della tesi difensiva, secondo la quale la dichiarazione di false generalità sarebbe stata successiva all'esibizione del passaporto, e, quindi, costituirebbe un post factum non punibile.

Per completezza va rilevato che la Corte territoriale ha confermato la ricostruzione del fatto seguita dal primo Giudice, secondo la quale l'attuale ricorrente aveva dichiarato le false generalità e poi esibito il passaporto italiano rilasciato al soggetto del quale erano state dichiarate le generalità, non corrispondenti a quelle dell'attuale imputato, successivamente accertate tramite rilievi dattiloscopici.

La doglianza del ricorrente, risulta pertanto, smentita anche in fatto. 3.Neanche il terzo motivo di ricorso, incentrato sull'assunto per il quale ai fini della declaratoria di recidiva reiterata è necessario che l'imputato sia stato già dichiarato recidivo, coglie nel segno.

Infatti, la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha costantemente opinato che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale.

Sez. 2, Sentenza n. 15591 del 24/03/2021 Ud. (dep. 26/04/2021 ) Rv. 281229.

Massime precedenti conformi: N. 47072 del 2014 Rv. 261308 - 01, N. 41288 del 2008 Rv. 241598, N. 21451 del 2019 Rv. 275816 - 01, N. 18701 del 2010 Rv. 247089, N. 24023 del 2003 Rv. 225233.

4. Neppure è accoglibile l'eccezione di prescrizione, fondata su una pronunzia di questa Corte, puntualmente citata dalla difesa, secondo la quale in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale. (Sez. 6, Sentenza n. 47269 del 09/09/2015 Ud. (dep. 30/11/2015 ) Rv. 265518. 4.1 Tale arresto, peraltro, è rimasto isolato e l'orientamento del tutto prevalente all'interno di questa Corte regolatrice è attestato sulla posizione diversa - alla quale il Collegio aderisce - essendosi costantemente ritenuto che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.

Ex multis la recente (Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018 Ud. (dep. 16/07/2018 ) Rv. 273490.

In senso conforme : (Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 - dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802).

Nella motivazione della sentenza indicata per prima si sono chiarite le ragioni per le quali la tesi proposta dal ricorrente e presente nella sentenza 47269 del 09/09/2015 Ud. (dep. 30/11/2015 ), già citata, non può essere seguita.

Si è, infatti, ritenuto che l'orientamento maggioritario non comporta alcuna violazione del ne bis in idem in senso sostanziale,in quanto è sempre il legislatore ad indicare i criteri per applicare l'elemento astrattamente suscettibile di assumere doppia valenza, né dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine vs.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224); a fronte dell'univoca indicazione offerta dalla disciplina legislativa, l'indirizzo disatteso finirebbe con l'attribuire all'arbitrio dell'interprete la decisione sulla rilevanza della recidiva ai fini della determinazione del temine base ovvero dell'entità della proroga in presenza di fatti interruttivi (Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532; conf.

Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017 - dep. 2018, Freda, Rv. 272021).

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 396/2017 CORTE APPELLO di GENOVA, del 17/05/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per i delitti di cui all'art 495 cp e 48,489 cp, dichiarando la prescrizione di quest'ultimo reato e rideterminando la pena; fatto del 10 Ottobre 2009. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, che ha eccepito la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello a causa dell'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado; infatti, in primo grado in fase di udienza preliminare tenutasi innanzi al Tribunale di Imperia in data 17.5.2013 e 16.10.2013 era stata dichiarata la contumacia dell'imputato e, pertanto, non era da applicarsi la normativa sull'assenza introdotta con il decreto legge 67/2014. Il ricorrente rappresenta che il diritto ad impugnare da parte dell'imputato non è consumato a causa della proposizione dell'impugnazione del difensore. 2.Col secondo motivo si è dedotta la violazione di legge, poiché nel caso concreto la condotta di false attestazioni sull'identità personale sarebbe seguita - secondo quanto accertato nel giudizio di merito - all'esibizione del documento falso da parte dell'imputato che riportava le medesime generalità declinate dal giudicabile. Quindi la falsa dichiarazione sulle proprie generalità, nella quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe semplicemente confermato le generalità presenti sul documento, sarebbe un post factum non punibile. 3.Tramite il terzo motivo ci si è doluti della violazione di legge per l'applicazione della recidiva, poiché mancherebbe la precedente declaratoria di recidiva, e per la mancata concessione delle attenuanti generiche. La difesa, infine, ha eccepito la prescrizione del reato, poiché la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale, aggravante speciale, non può essere computata due volte per la determinazione del massimo del termine di prescrizione ex art 157 cp e per la determinazione del termine massimo di prescrizione ex art 161/2 cpp. A seguito dell'istanza di trattazione orale avanzata dalla difesa si è celebrata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG, dr Lettieri, ha concluso per l'inammissibilità ed il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA],ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.La doglianza espressa nel primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità. Infatti, la Corte di appello ha rilevato che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore, ritenendo corretta la declaratoria di assenza operata il 5 Novembre 2014 dal Tribunale di Imperia e la difesa ha confermato sia l'avvenuta elezione di domicilio sia il fatto che la dichiarazione di assenza fosse avvenuta nella data indicata in sentenza. E' pacifico che a quella data fosse in vigore ed applicabile, per la disposizione transitoria ex art 15 bis legge 67/2014, la 1 // nuova normativa sull'assenza, non essendo stato pronunziato il dispositivo della sentenza di primo grado. A fronte di quanto affermato e non contestato riguardo al punto di cui si discute, la difesa confusamente riporta nell'atto di impugnazione che l'imputato sarebbe stato dichiarato contumace in udienza preliminare tenutasi presso il Tribunale di Imperia tra Maggio ed Ottobre 2013, evocando in seguito l'intervento del Gup presso il Tribunale di Roma, al quale gli atti sarebbero stati trasmessi dal Gup ligure; resta inspiegato, nell'esposizione del motivo, il successivo passaggio, nel quale di nuovo ci si riferisce al Tribunale di Imperia in sede di rinvio a giudizio, che erroneamente avrebbe indicato l'imputato come libero assente e, pertanto, una volta emessa la sentenza, avrebbe omesso l'adempimento previsto dal previgente testo dell'art 548/3 cpp. 1.1 La deduzione difensiva all'evidenza omette di prendere in considerazione, non fornendo al Collegio gli elementi idonei a verificare la tesi proposta, la tortuosa vicenda processuale che ha contraddistinto il giudizio in esame; giudizio che successivamente alla trasmissione degli atti al Tribunale romano, è di nuovo stato trasferito per competenza al Tribunale di Imperia, che si è definitivamente pronunziato sull'imputazione e che - unico dato certo, sul quale la difesa concorda - ha dichiarato l'assenza dell'attuale ricorrente il 3 Novembre 2014, epoca riguardo la quale la Corte territoriale ha correttamente ritenuto ben pronunziata la dichiarazione di assenza del'imputato. 1.2. Va, in ogni caso ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire come l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118) non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6 , Sentenza n. 33575 del 16/06/2021 Ud. (dep. 09/09/2021 ) Rv. 282106. 2.Nell"affrontare il secondo motivo di impugnazione va ribadito il principio per il quale ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), la presentazione del passaporto all'autorità preposta al controllo equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nei predetti documenti di identificazione. (Sez. 5, Sentenza n. 22585 del 23/03/2012 Ud. (dep. 11/06/2012) Rv. 252970. L'affermazione in diritto - alla quale il Collegio intende dar seguito - dà conto della infondatezza della tesi difensiva, secondo la quale la dichiarazione di false generalità sarebbe stata successiva all'esibizione del passaporto, e, quindi, costituirebbe un post factum non punibile. Per completezza va rilevato che la Corte territoriale ha confermato la ricostruzione del fatto seguita dal primo Giudice, secondo la quale l'attuale ricorrente aveva dichiarato le false generalità e poi esibito il passaporto italiano rilasciato al soggetto del quale erano state dichiarate le generalità, non corrispondenti a quelle dell'attuale imputato, successivamente accertate tramite rilievi dattiloscopici. La doglianza del ricorrente, risulta pertanto, smentita anche in fatto. 3.Neanche il terzo motivo di ricorso, incentrato sull'assunto per il quale ai fini della declaratoria di recidiva reiterata è necessario che l'imputato sia stato già dichiarato recidivo, coglie nel segno. Infatti, la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha costantemente opinato che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale. Sez. 2, Sentenza n. 15591 del 24/03/2021 Ud. (dep. 26/04/2021 ) Rv. 281229. Massime precedenti conformi: N. 47072 del 2014 Rv. 261308 - 01, N. 41288 del 2008 Rv. 241598, N. 21451 del 2019 Rv. 275816 - 01, N. 18701 del 2010 Rv. 247089, N. 24023 del 2003 Rv. 225233. 4. Neppure è accoglibile l'eccezione di prescrizione, fondata su una pronunzia di questa Corte, puntualmente citata dalla difesa, secondo la quale in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale. (Sez. 6, Sentenza n. 47269 del 09/09/2015 Ud. (dep. 30/11/2015 ) Rv. 265518. 4.1 Tale arresto, peraltro, è rimasto isolato e l'orientamento del tutto prevalente all'interno di questa Corte regolatrice è attestato sulla posizione diversa - alla quale il Collegio aderisce - essendosi costantemente ritenuto che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione. Ex multis la recente (Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018 Ud. (dep. 16/07/2018 ) Rv. 273490. In senso conforme : (Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 - dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802). Nella motivazione della sentenza indicata per prima si sono chiarite le ragioni per le quali la tesi proposta dal ricorrente e presente nella sentenza 47269 del 09/09/2015 Ud. (dep. 30/11/2015 ), già citata, non può essere seguita. Si è, infatti, ritenuto che l'orientamento maggioritario non comporta alcuna violazione del ne bis in idem in senso sostanziale,in quanto è sempre il legislatore ad indicare i criteri per applicare l'elemento astrattamente suscettibile di assumere doppia valenza, né dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine vs. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224); a fronte dell'univoca indicazione offerta dalla disciplina legislativa, l'indirizzo disatteso finirebbe con l'attribuire all'arbitrio dell'interprete la decisione sulla rilevanza della recidiva ai fini della determinazione del temine base ovvero dell'entità della proroga in presenza di fatti interruttivi (Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532; conf. Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017 - dep. 2018, Freda, Rv. 272021). Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna
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