CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 36406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte appello di Firenze ha confermato la sentenza del GIP Tribunale Pistoia 22 luglio 2020. 2. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe ha presentato ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto mancanza dell'elemento psicologico e diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con memoria del 1 marzo 2022, il [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso. 3.1. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 500,00: infatti, l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente