CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34744/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA ,n•• sul ricorso iscritto al n. 23817/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambe rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'indirizzo pec francescoatzeni(ffi_pec.ordíneavvocatinvorno.it; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della To- scana, n.176/35/2017 depositata il 23 gennaio 2017, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana veniva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già socie della società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., società esercente commercio ambulante a posto fisso cancellata dal Registro delle im- prese il 23.12.2008. L'appello era proposto avverso la sentenza n. 88/2/2014 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa, la quale rigettava nel merito, previa riunione, i ricorsi proposti contro gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della predetta società (avviso notificato il 16.12.2011) e, per trasparenza, nei confronti del- le socie a titolo di recupero a tassazione di ricavi ritenuti dall'Ammi- nistrazione finanziaria conseguiti e non dichiarati nell'anno di imposta 2006. 2. Le riprese traevano origine dall'applicazione di studio di settore in presenza di ulteriori elementi di prova a riscontro dell'accertato sco- stamento rispetto al dichiarato. La CTR dichiarava inammissibili i ri- corsi introduttivi, per l'assorbente accertamento dell'irrituale notifica degli stessi, eccezione non esaminata dal giudice di prime cure, ripro- posta ed accolta in appello. 3. Avverso la sentenza hanno proposto rituale ricorso per cassazione le contribuenti, deducendo tre motivi, ai quali ha resistito con contro- ricorso l' Agenzia delle Entrate. Con nota di deposito da ultimo si è costituito in giudizio il nuovo difensore dei ricorrenti, in sostituzione. Considerato che: 4. Con il primo motivo del ricorso - ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione da parte della CTR dell'art. 156 cod. proc. civ., secondo cui non può essere pronunciata la nullità del processo per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge e se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, mentre può essere pronunciata se l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Nel caso in esame parte ricorrente assume che la notifica degli atti intro- duttivi sia pervenuta all'Agenzia delle Entrate nei termini previsti dalla legge e ciò ha consentito alla stessa di costituirsi in giudizio e di far valere le proprie ragioni, benché la notifica fosse fatta a mezzo poste private, tenuto anche conto dell'abrogazione a mezzo dell'art.57 della I. n.124 del 2017, dell'art.4 della I. n.261 del 1999. 5. Il motivo è inammissibile per la sua genericità, perché il ricorso non indica quando sarebbe intervenuta la notifica dei ricorsi introdut- tivi del giudizio, né indica la data di notifica degli atti impositivi, e tali fatti, necessari ai fini della ricostruzione della normativa applicabile, non sono ricavabili neppure dalla lettura della sentenza. Il profilo temporale è decisivo per individuare la normativa applicabiel alla fattispecie. Infatti, va rilevato che il d.lgs. n. 261 del 1999, di re- cepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare «regole comuni per Io sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati «gli invii raccomandati attinenti alle procedure ammini- strative e giudiziarie». 6. Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con D.Lvo. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 stabilendo che «Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201». L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57 lett. b), che ha espressamente abrogato il d.lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notifi- cazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al co- dice della strada ai sensi del d.lgs. n. 285 del 1992, art. 201. La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a par- tire dal dal 10/9/2017 data di entrata in vigore della legge n. 124/2017. 7. La normativa è stata interpretata dalla giurisprudenza, distinguen- do la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle con- testazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del d.lgs. 58/2011 (cfr. Cass. 15360/2020 e 25521/2020), dalla notifica degli atti processuali, in merito alla qua- le sono intervenute le SU di questa Suprema Corte (Cass. SU 10 gen- naio 2020, n. 299) le quali, proprio sulla base del criterio cronologico, hanno distinto le conseguenze dell'utilizzo della notifica a mezzo po- ste private. Orbene, la fattispecie oggetto di esame nel presente giudizio attiene non alla notifica di un atto sostanziale tributario ma di atti processuali (i ricorsi introduttivi) a mezzo di licenziatario privato, ma la genericità della censura in punto di fatto non permette di individuare il momen- to delle notifiche, in particolare se si collochino nel periodo di vigenza della citata Direttiva del 1997, o già nella vigenza della Direttiva 2008/6/CE, o ancora tra e la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella compiutamente at- tuata con la summenzionata L. n. 124 del 2017, con conseguente inammissibilità della doglianza per assenza di decisività. 8. Il secondo e il terzo motivo di ricorso - relativi alla riproposizione di questioni di merito non esaminate dal giudice d'appello per effetto della ritenuta inammissibilità dei ricorsi introduttivi - sono consequen- zialmente inammissibili per effetto dell'inammissibilità del primo mo- tivo del ricorso per cassazione, in quanto ripropongono questioni di merito la cui disamina è preclusa dalla soluzione della questione pre- giudiziale suddetta in senso sfavorevole alle contribuenti. 9. Al rigetto del ricorso per inammissibilità dei motivi segue il regola- mento delle spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da di- spositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a no