CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14276/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, riducendo la durata delle pene accessorie, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 21 febbraio 2021, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 216, primo comma, n. 2, e 223, legge fall., e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 217, secondo comma, e 224, primo comma, n. 2, legge fall., e vizio di motivazione, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; al riguardo, giova evidenziare che già nella sentenza di primo grado, cui ha fatto espresso rinvio anche la Corte di appello, è stato affermato che vi è stato occultamento della documentazione ed è stata offerta adeguata motivazione circa la sussistenza del dolo specifico; - che il suddetto motivo di ricorso è nuovo, inerendo a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza, e, quindi, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis