CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14214/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01HWU8V ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110, 624, commi 1 e 2, e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e di cui agli artt. 110 e 349, comma 1, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta (fatti commessi in Firenze dal 1 gennaio 2016 sino al 23 marzo 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato per il delitto di furto, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 3 e 4, punto 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata disapplicazione della contestata recidiva, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'atto di appello presente in atti né dall'incontestata sintesi dei relativi motivi, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato specifiche doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]