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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 02929/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio -è inammissibile in quanto la Corte di merito con evidenza ha indicato, in maniera congrua e conforme al diritto, gli elementi contemplati dall'art. 133 cit. sui quali ha fondato la propria decisione sulla misura della pena, peraltro inferiore al medio edittale; e tale iter non può essere qui utilmente censurato per il tramite della prospettazione di distinti elementi di fatto (ad avviso della difesa) meritevoli di apprezzamento (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 -01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio -è inammissibile in quanto la Corte di merito con evidenza ha indicato, in maniera congrua e conforme al diritto, gli elementi contemplati dall'art. 133 cit. sui quali ha fondato la propria decisione sulla misura della pena, peraltro inferiore al medio edittale; e tale iter non può essere qui utilmente censurato per il tramite della prospettazione di distinti elementi di fatto (ad avviso della difesa) meritevoli di apprezzamento (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 -01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02929/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris