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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34477/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono generici e comunque manifestamente infondati [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha desunto l'insussistenza di giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine questorile di lasciare il territorio dello Stato non solo dalla mancata allegazione da parte dell'interessato di elementi specifici ma anche dall'irrilevanza dell'unico desumibile dagli atti di causa, ossia il disagio economico (da ultimo cfr. Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, [OSCURATO:PERSONA].

Rv. 282216 - 01).

Il ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a prospettare circostanze fattuali, asseritamene desunte degli atti, sintomatiche del disagio economico e sociale di ogni clandestino, già apprezzato negativamente.

Le attenuanti generiche sono state negate valorizzando elementi negativi nemmeno contestati come le pregresse condanne dell'imputato per reati anche di rilevante allarme sociale.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 23 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono generici e comunque manifestamente infondati [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha desunto l'insussistenza di giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine questorile di lasciare il territorio dello Stato non solo dalla mancata allegazione da parte dell'interessato di elementi specifici ma anche dall'irrilevanza dell'unico desumibile dagli atti di causa, ossia il disagio economico (da ultimo cfr. Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]. Rv. 282216 - 01). Il ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a prospettare circostanze fattuali, asseritamene desunte degli atti, sintomatiche del disagio economico e sociale di ogni clandestino, già apprezzato negativamente. Le attenuanti generiche sono state negate valorizzando elementi negativi nemmeno contestati come le pregresse condanne dell'imputato per reati anche di rilevante allarme sociale. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno
Sentenza Cassazione n. 34477/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris