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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25035/2026

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difesa in virtù di procura speciale sufoglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliata in Roma, alla via Barberini,n. 36, presso la Delegazione romana della Regione Puglia.RICORRENTEcontro(già Associazione EURISPES - Istituto di [OSCURATO:PERSONA] e Sociali) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza S. Bernardo, n. 101, presso lostudio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente econgiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procuraNumero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026speciale su foglio allegato in calce al controricorso; gli avvocati hanno indicato iData pubblicazione 06/09/2026rispettivi indirizzi di p.e.c.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 964/2024 della Corte d’appello di Bari,udita la relazione nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1.

Con decreto n. 191/2001 il Tribunale di Bari ingiungeva alla Regione Pugliadi pagare alla Eurispes la somma di lire 756.000.000 (euro 390.441,41), oltreinteressi legali e spese di procedura monitoria.2.

Con opposizione in data 28.3.2001 la Regione Puglia citava l’Eurispes acomparire dinanzi al Tribunale di Bari.Instava per la revoca dell’ingiunzione; proponeva domanda riconvenzionale.Si costituiva l’Eurispes.

Instava per il rigetto dell’opposizione.3.

Con decreto n. 569/2003 il Tribunale di Bari ingiungeva alla Regione Pugliadi pagare alla Eurispes la somma di euro 1.084.430,00, oltre interessi legali espese di procedura monitoria.4.

Con opposizione in data 24.3.2003 la Regione Puglia citava l’Eurispes acomparire dinanzi al Tribunale di Bari.Instava per la revoca dell’ingiunzione; proponeva domanda riconvenzionale.Si costituiva l’Eurispes.

Instava per il rigetto dell’opposizione.5.

Con ordinanza del 12.10.2004 si provvedeva alla riunione dei giudizi.6.

Con ordinanza del 22.12.2009 il tribunale faceva luogo alla sospensionedei giudizi riuniti “in attesa della definizione del processo penale” nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e di altri dirigenti dell’Eurispes.Numero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026Tanto “stante la necessità del pregiudiziale accertamento dei fatti ascritti aData pubblicazione 06/09/2026titolo di imputazione ai dirigenti dell’Eurispes” (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).7.

In data 12.12.2017 l’Eurispes chiedeva al Tribunale di Bari dichiararsil’estinzione dei giudizi sospesi (cfr. ricorso, pag. 6).Evidenziava che la Corte d’appello di Bari con sentenza depositata in data3.2.2017 aveva assolto gli imputati dai reati ad essi ascritti ed il giudizio nonera stato riassunto nei termini di rito.In data 13.2.2018 il tribunale dichiarava l’estinzione.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il tribunale revocava il decreto del 13.2.2018.8.

Con sentenza n. 49561 in data 27.9.2018 – pronunciata all’esito della U.P.del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - la VI sezione penale di questa Corte, su ricorso degli imputaticivili” la sentenza n. 3749 del 3.2.2017 della Corte d’appello di Bari (cfr.sentenza d’appello, pag. 8).Più esattamente, con la sentenza n. 3749/2017 la Corte d’appello di Bariaveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti “per non aver commessoil fatto”, aveva dichiarato “non doversi procedere nei confronti dei restantiimputati” per i medesimi reati “perché estinti per intervenuta prescrizione” enondimeno aveva confermato, pur in assenza di motivazione, le statuizioni civiliassunte (dal primo giudice) nei confronti degli altri imputati.Questa Corte, dunque, annullava la sentenza n. 3749/2017 con rinvio, aisensi dell’art. 622 cod. proc. pen., “al giudice civile competente per valore ingrado d’appello”.9.

Con comparsa di costituzione depositata in data 14.6.2019 l’Eurispeschiedeva al Tribunale di Bari dichiararsi la estinzione dei giudizi riuniti edapprima sospesi, in quanto “(…) spirati i termini perentori ex lege previsti,Numero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026nessuna delle parti costituite ha chiesto la riassunzione della procedura, ovveroData pubblicazione 06/09/2026la fissazione dell’udienza della prosecuzione del giudizio” (cfr. ricorso, pag. 7).Con memoria in data 17.6.2019 la Regione Puglia chiedeva rigettarsil’avversa istanza di estinzione e gradatamente fissarsi udienza ex art. 297, 1°co., cod. proc. civ. per la comparizione delle parti.Il tribunale fissava l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la comparizione delle parti.[OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato in data 4.9.2019 reiterava larichiesta di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso.Il tribunale in data 24.9.2019 disponeva la riammissione della causa sul ruolo.10.

All’esito della già fissata udienza del 28.10.2019 e delle udienzesuccessive, segnatamente dell’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] di precisazione delleconclusioni, con sentenza n. 4121 del 10.11.2021 il Tribunale di Bari revocava idecreti ingiuntivi e, in accoglimento delle esperite riconvenzionali, condannaval’Eurispes a pagare alla Regione la somma di euro 1.043.426,47 oltre le spesedi giudizio (cfr. ricorso, pag. 8).11.

L’Eurispes proponeva appello.Resisteva la Regione Puglia.12.

Con sentenza n. 964/2024 la Corte d’appello di Bari accoglieva ilgravame, dichiarava l’estinzione ex artt. 297, 1° co., e 307, 3° co., cod. pro.civ. dei giudizi riuniti, dichiarava esecutivi i decreti ingiuntivi n. 191/2001 e n.569/2003 e condannava la Regione Puglia alle spese del doppio grado.Evidenziava la Corte di Bari che era fondato il primo motivo d’appello conassorbimento degli ulteriori motivi di gravame.Evidenziava invero che aveva errato il tribunale a reputare concluso il giudiziopenale non già alla data del 29.10.2018, di pubblicazione della sentenza n.49561 della VI sezione penale di questa Corte, bensì alla data del 29.10.2019,Numero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026di scadenza del termine annuale entro il quale la Regione Puglia avrebbe potutoData pubblicazione 06/09/2026far luogo alla riassunzione del giudizio civile di rinvio ai sensi dell’art. 622 cod.proc. civ., sicché il processo penale – a giudizio del primo giudice - “non potevadirsi definito” al momento del deposito dell’istanza di estinzione datata13.6.2019 (cfr. sentenza d’appello, pag. 9).Evidenziava che in tal guisa il tribunale aveva disatteso il contenutodell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], “chiara e inequivocabile nel sospendere il giudiziofino all’accertamento definitivo dell’eventuale responsabilità penale delpresidente e dei dirigenti dell’Eurispes” (così sentenza d’appello, pag. 9).Evidenziava dunque che l’annullamento “ai soli effetti civili” della sentenza n.3749 del 3.2.2017 della Corte d’appello di Bari, “definendo le responsabilitàpenali, [aveva] fatto venir meno il nesso di pregiudizialità, almeno nei terminidi cui alla (…) ordinanza di sospensione” (così sentenza d’appello, pag. 11).Evidenziava del resto che il giudizio davanti al giudice civile designato ai sensidell’art. 622 cod. proc. pen. è “autonomo strutturalmente e funzionalmente daquello penale da cui proviene (…), con potere in capo al giudice di rinvio diautonoma valutazione dei fatti accertati nel processo penale” (così sentenzad’appello, pag. 13); e che in pari tempo non era possibile scorgere “un nesso dipregiudizialità tra il giudizio civile sospeso e quello di rinvio ex art. 622 c.p.p.”(così sentenza d’appello, pag. 14).Evidenziava ulteriormente, la Corte di Bari, che a nulla valeva che l’appellataavesse addotto di non aver avuto immediata conoscenza della sentenza n.49561/2018, giacché non costituitasi innanzi a questa Corte di legittimità (cosìsentenza d’appello, pag. 15).Evidenziava, per un verso, che alla stregua del principio di “immanenza dellaparte civile” doveva reputarsi che la Regione Puglia, costituitasi parte civile nelNumero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026processo penale, vi avesse partecipato “in ogni stato e grado” e dovesseData pubblicazione 06/09/2026considerarsi presente, benché non comparsa, sicché non occorreva un nuovopen. dei casi di revoca implicita della costituzione di parte civile (cfr. sentenzad’appello, pag. 15).Evidenziava, per altro verso, che doveva reputarsi che l’appellata avesseavuto conoscenza legale, ossia conoscenza conseguita per effetto di un’attivitàsvolta nel processo, della cessazione della causa di sospensione sin dal depositodella sentenza n. 49561/2018 della VI sezione penale di questa Corte.Evidenziava segnatamente che il deposito della sentenza n. 49561/2018 dellaVI sezione penale di questa Corte era risultato atto idoneo a rendere l’appellata,“certamente non estranea anche al giudio di Cassazione”, “edotta delladefinizione del procedimento penale e, quindi, a far decorrere il termine per lariassunzione del giudizio sospeso” (così sentenza d’appello, pag. 16).Evidenziava dunque che a far data dal 29.10.2018, dì di cessazione dellacausa di sospensione, alla data del 13.6.2019 il termine semestrale (applicabileratione temporis) ex art. 297, 1° co., cod. proc. civ. era ampiamente decorso eben avrebbe dovuto il tribunale far luogo all’accoglimento dell’istanza diestinzione (cfr. sentenza d’appello, pagg. 15 e 16).13.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Puglia; ne hachiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] EURISPES – Istituto di [OSCURATO:PERSONA] e Sociali hadepositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi ilricorso con il favore delle spese.CONSIDERATO CHENumero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/202614.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsaData pubblicazione 06/09/2026applicazione dell’art. 336, 2° co., cod. proc. civ. nonché delle norme e deiprincipi di rito.Deduce che l’Eurispes, “durante il giudizio di primo grado, non ha maiproposto alcuna opposizione al Decreto di Sospensione n. 19623 del 24settembre 2020 con il quale il Giudice di primo grado disponeva la rimessionedella causa sul ruolo” (così ricorso, pag. 10).Deduce che “solamente in fase di impugnazione del provvedimento finale delcontenzioso di primo grado, venivano proposte eccezioni circa le decisioni resedal giudice di primo grado nel settembre del 2020” (così ricorso, pag. 10).Deduce che “le disposizioni riportate dal giudice di prime cure riguardanoesclusivamente la revoca dei provvedimenti esecutivi oppostidall’[OSCURATO:PERSONA] nonché l’integrale accoglimento della domandariconvenzionale proposta dalla difesa Regionale” (così ricorso, pag. 10).Deduce che “l’interruzione della procedura di primo grado nasce conOrdinanza del 22 dicembre 2009 (…) anche in virtù della gravità dei fatti ascrittia titolo di imputazione ai dirigenti dell’EURISPES e delle consequenzialicontaminazioni di tali responsabilità in tema di danno erariale” (così ricorso,pag. 11).Deduce che dalle statuizioni della sentenza n. 49561/2018 della VI sezionepenale della Cassazione “non può che desumersi che, se pur prescritti, i reatieconomico nei confronti della Regione Puglia e che il rinvio previsto dallaSuprema Corte veniva adottato al fine di determinare le motivazioni in ordinealle responsabilità degli imputati in ambito civile sempre nei confronti dellaRegione Puglia” (così ricorso, pag. 12).Numero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026Data pubblicazione 06/09/2026Deduce che “la dichiarata estinzione del procedimento, è da considerarsi nonprovata e priva di fondamento sia di fatto che di diritto proprio perché ci si trovainnanzi, come già detto, ad una Sentenza dalla Suprema Corte Penale nonirrevocabile e soprattutto non interruttiva del giudizio e pertanto alcun terminecirca la riassunzione può considerarsi spirato nei confronti dell’AmministrazioneRegionale considerando che la stessa ha provveduto a riassumere il giudiziomonitorio nel settembre 2019” (così ricorso, pag. 12).Deduce infine che la sospensione necessaria del giudizio non può trovareapplicazione, “qualora oggetto dell’altra controversia sia una questionepregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsionedell’art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma odella cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese lesentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata” (così ricorso, pag. 12).15.

Il primo motivo di ricorso è a più ragioni inammissibile.16.

Si rileva in primo luogo che la ricorrente – al di là del riferimento all’art.336, 2° co., cod. proc. civ. – ha denunciato genericamente la violazione “dinorme e principi di rito”.Orbene, è vero che il ricorso per cassazione non è inammissibile in ipotesi diomessa indicazione delle norme che si assumono violate, siccome siffattaindicazione non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile del ricorso.Nondimeno, l’indicazione anzidetta è funzionale a chiarire il contenuto dellacensura addotta e a identificarne i limiti, sicché la relativa omissione comportasenz’altro l’inammissibilità del motivo, qualora – ed è senza dubbio il caso dispecie - gli argomenti prospettati non consentano di individuare le norme e iprincipi di diritto asseritamente trasgrediti e precludano la delimitazione dellequestioni sollevate (cfr. Cass. (ord.) 20.9.2017, n. 21819.

Condivisibilmente laNumero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026controricorrente assume che, “nonostante una attenta e puntuale lettura delData pubblicazione 06/09/2026ricorso introduttivo, non è dato comprendere, in modo preciso e dettagliato, lapresunta violazione e/o errata interpretazione di Legge (…)”: così controricorso,pag. 17).17.

Si rileva in secondo luogo che i disarticolati rilievi addotti con il mezzo indisamina paiono comunque avulsi, disancorati dagli argomenti sulla cui scortala Corte di Bari ha ritenuto che il Tribunale di Bari avesse errato a reputareconcluso il giudizio penale non già alla data del 29.10.2018, di pubblicazionedella sentenza n. 49561 della VI sezione penale di questa Corte, bensì alla datadel 29.10.2019.Ovviamente soccorre l’elaborazione di questa Corte i motivi di ricorso percassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità airequisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cfr.Cass. 17.7.2007, n. 15952).18.

Si rileva in terzo luogo che, pur quando le prospettazioni della ricorrentepaiono aver una certa qual attinenza ai rilievi di cui all’impugnata statuizione, dicerto le medesime prospettazioni difettano del tutto di specificità e si risolvonoin doglianze assolutamente generiche.Ben vero, nella specie è la stessa ricorrente a dar atto, alla streguadell’operata successione delle vicende processuali, che nessuna delle particostituite si era attivata ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ. nel lasso temporalecompreso tra il deposito della sentenza n. 49561/2018 della VI sezione penaledi questa Corte ed il deposito in data 14.6.2019 da parte del difensoredell’Eurispes della “comparsa di costituzione e contestuale istanza di estinzionedel giudizio”.Numero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026Data pubblicazione 06/09/202619.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la errata valutazione edinterpretazione del principio dell’immanenza della costituzione di parte civile econoscibilità della sentenza n. 49561/2018.Deduce che il principio dell’ “immanenza della costituzione di parte civile” “èda considerarsi del tutto fuori dal contesto processuale” (così ricorso, pag. 13).Deduce in ogni caso che, pur ad ammettere che essa ricorrente fosse “partein causa”, di certo “non ha ricevuto alcun avviso dalle cancellerie penalipreposte” (così ricorso, pag. 14).Deduce inoltre che ha acquisito formale cognizione della chiusura delprocedimento penale “solamente grazie alla comparsa depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][difensore dell’Eurispes] in data 14 giugno 2019” (così ricorso, pag. 14).20.

Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile.21.

Si premette che è fuor di discussione nella specie la costituzione di partecivile della Regione Puglia innanzi al Tribunale penale di Bari (cfr. al riguardoricorso, pag. 16).Su tale scorta si osserva quanto segue.22.

In primo luogo, il principio di “immanenza della costituzione della partecivile” in dipendenza della costituzione di parte civile della Regione Puglia nelprocesso penale pregiudicante ed indipendentemente dalla partecipazione dellastessa Regione al grado del giudizio pregiudicante celebratosi innanzi a questaCorte, è stato correttamente evocato dalla Corte di Bari.Difatti, questa Corte spiega che la costituzione di parte civile, una voltaintervenuta in primo grado in virtù di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod.proc. pen., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che ildifensore della parte civile può resistere all’impugnazione dell’imputato,presentare conclusioni e notula spese senza necessità di altro mandato, che èNumero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026Data pubblicazione 06/09/2026richiesto soltanto per svolgere attività non difensive (cfr. Cass. pen. 20.12.2007,n. 3601; Cass. pen. 9.7.2014, n. 41167).23.

In secondo luogo, in tema di sospensione del processo civile per lapregiudizialità disposta dall’art. 3 cod. proc. pen. abrogato, nell’ipotesi in cui ildanneggiato, attore nel processo civile pregiudicato, sia costituito parte civilenel processo penale pregiudiziale, la pubblica lettura del dispositivo diCassazione senza rinvio è sufficiente ad integrare la conoscenza della cessazionedella causa di sospensione di cui all’art. 297 cod. civ. nel testo risultante dallasentenza della Corte costituzionale 4 marzo 1970 n. 34 (che ha dichiaratol'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui dispone la decorrenzadel termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dallacessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbianole parti del processo sospeso) (cfr. Cass. sez. lav. 25.2.1995, n. 2219).Del resto, già in precedenza questa Corte aveva puntualizzato che il termineperentorio di sei mesi prescritto dalla norma dell’art. 297 cod. proc. civ. per lariassunzione del processo civile sospeso a causa di una pregiudiziale penale,decorre per le parti del procedimento penale che siano o debbano considerarsipresenti al dibattimento (anche se assenti al momento) dalla lettura deldispositivo in udienza sia nel giudizio di merito, sia in quello di legittimità, inquanto da tale lettura deriva in entrambe le ipotesi la presunzione assoluta diconoscenza del dispositivo stesso nei loro confronti; e che tale principio siapplica anche alla parte civile la quale, avendo formalmente conferito al propriodifensore il mandato di esercitare l’azione civile nel processo penale, devereputarsi a questo presente, tramite il suo difensore che effettivamente abbiaeseguito, nel processo medesimo, il suo mandato (cfr. Cass. 15.5.1986, n.3215).Numero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/202623.1.

I premessi rilievi viepiù esplicano valenza nella specie ai fini dellaData pubblicazione 06/09/2026conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione sin dal depositodella sentenza n. 49561/2018, siccome la Corte di Bari ha fatto luogo adun’ulteriore duplice puntualizzazione.Da un canto, ha precisato che “l’assunto decisorio della S.C. [ovvero l’assuntodi cui alla sentenza n. 49561/2018 di questa Corte] non avrebbe potutoprescindere proprio dalla costituzione di parte civile della Regione Puglia” (cosìsentenza d’appello, pag. 16).D’altro canto, ha precisato che con la comparsa in data 14.2.2018 la Regione,“sul presupposto della conoscenza dello sviluppo del procedimento penale”aveva dato espressamente atto che, allora, erano “ancora in corso i termini perla riassunzione del giudizio”.Su tale scorta invano la ricorrente adduce che in ogni caso “non ha ricevutoalcun avviso dalle cancellerie penali preposte” (così ricorso, pag. 14).24.

In terzo luogo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte hachiarito che la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appellopersonalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell’art. 523 cod. proc.pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, purrassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado (cfr. Sez. 5, n.24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013,Leonzio, Rv. 257032).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche conriferimento al giudizio di legittimità, dovendosi, pertanto, ribadire che lamancata comparizione in udienza della parte civile o l’omesso deposito delleconclusioni scritte nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione noncomporta la revoca della sua costituzione (Sez. 5, n. 35096 del 2010, Lakhlifi,Rv. 248398) (così in motivazione Cass. pen. 9.1.2025, n. 10060).Numero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026Data pubblicazione 06/09/2026Su tale scorta invano la ricorrente adduce infine che “la mancatapresentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzionein giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, è necessario acquisireprocessualmente, con stabile documentazione, le precise richieste deldanneggiato” (così ricorso, pag. 16).25.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio dilegittimità nonché (cfr. al riguardo l’istanza della controricorrente in data11.2.2025) le spese del subprocedimento ex art. 373 cod. proc. civ.(liquidazione che compete senza dubbio alla Corte di cassazione: cfr. Cass.(ord.) 16.9.2025, n. 25283).La liquidazione segue come da dispositivo e tiene conto del valore dichiarato(euro 2.518.298,25: vedi ricorso, pag. 1).26.

Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, Regione Puglia, a rimborsare alla controricorrente,presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 18.200,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;Numero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026Data pubblicazione 06/09/2026condanna la ricorrente, Regione Puglia, a rimborsare alla controricorrente,subprocedimento ex art. 373 cod. proc. civ., che si liquidano in complessivi euro4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 20 maggio 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa in virtù di procura speciale sufoglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliata in Roma, alla via Barberini,n. 36, presso la Delegazione romana della Regione Puglia.RICORRENTEcontro(già Associazione EURISPES - Istituto di [OSCURATO:PERSONA] e Sociali) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza S. Bernardo, n. 101, presso lostudio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente econgiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procuraNumero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026speciale su foglio allegato in calce al controricorso; gli avvocati hanno indicato iData pubblicazione 06/09/2026rispettivi indirizzi di p.e.c.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 964/2024 della Corte d’appello di Bari,udita la relazione nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1. Con decreto n. 191/2001 il Tribunale di Bari ingiungeva alla Regione Pugliadi pagare alla Eurispes la somma di lire 756.000.000 (euro 390.441,41), oltreinteressi legali e spese di procedura monitoria.2. Con opposizione in data 28.3.2001 la Regione Puglia citava l’Eurispes acomparire dinanzi al Tribunale di Bari.Instava per la revoca dell’ingiunzione; proponeva domanda riconvenzionale.Si costituiva l’Eurispes. Instava per il rigetto dell’opposizione.3. Con decreto n. 569/2003 il Tribunale di Bari ingiungeva alla Regione Pugliadi pagare alla Eurispes la somma di euro 1.084.430,00, oltre interessi legali espese di procedura monitoria.4. Con opposizione in data 24.3.2003 la Regione Puglia citava l’Eurispes acomparire dinanzi al Tribunale di Bari.Instava per la revoca dell’ingiunzione; proponeva domanda riconvenzionale.Si costituiva l’Eurispes. Instava per il rigetto dell’opposizione.5. Con ordinanza del 12.10.2004 si provvedeva alla riunione dei giudizi.6. Con ordinanza del 22.12.2009 il tribunale faceva luogo alla sospensionedei giudizi riuniti “in attesa della definizione del processo penale” nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e di altri dirigenti dell’Eurispes.Numero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026Tanto “stante la necessità del pregiudiziale accertamento dei fatti ascritti aData pubblicazione 06/09/2026titolo di imputazione ai dirigenti dell’Eurispes” (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).7. In data 12.12.2017 l’Eurispes chiedeva al Tribunale di Bari dichiararsil’estinzione dei giudizi sospesi (cfr. ricorso, pag. 6).Evidenziava che la Corte d’appello di Bari con sentenza depositata in data3.2.2017 aveva assolto gli imputati dai reati ad essi ascritti ed il giudizio nonera stato riassunto nei termini di rito.In data 13.2.2018 il tribunale dichiarava l’estinzione.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il tribunale revocava il decreto del 13.2.2018.8. Con sentenza n. 49561 in data 27.9.2018 – pronunciata all’esito della U.P.del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - la VI sezione penale di questa Corte, su ricorso degli imputaticivili” la sentenza n. 3749 del 3.2.2017 della Corte d’appello di Bari (cfr.sentenza d’appello, pag. 8).Più esattamente, con la sentenza n. 3749/2017 la Corte d’appello di Bariaveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti “per non aver commessoil fatto”, aveva dichiarato “non doversi procedere nei confronti dei restantiimputati” per i medesimi reati “perché estinti per intervenuta prescrizione” enondimeno aveva confermato, pur in assenza di motivazione, le statuizioni civiliassunte (dal primo giudice) nei confronti degli altri imputati.Questa Corte, dunque, annullava la sentenza n. 3749/2017 con rinvio, aisensi dell’art. 622 cod. proc. pen., “al giudice civile competente per valore ingrado d’appello”.9. Con comparsa di costituzione depositata in data 14.6.2019 l’Eurispeschiedeva al Tribunale di Bari dichiararsi la estinzione dei giudizi riuniti edapprima sospesi, in quanto “(…) spirati i termini perentori ex lege previsti,Numero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026nessuna delle parti costituite ha chiesto la riassunzione della procedura, ovveroData pubblicazione 06/09/2026la fissazione dell’udienza della prosecuzione del giudizio” (cfr. ricorso, pag. 7).Con memoria in data 17.6.2019 la Regione Puglia chiedeva rigettarsil’avversa istanza di estinzione e gradatamente fissarsi udienza ex art. 297, 1°co., cod. proc. civ. per la comparizione delle parti.Il tribunale fissava l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la comparizione delle parti.[OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato in data 4.9.2019 reiterava larichiesta di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso.Il tribunale in data 24.9.2019 disponeva la riammissione della causa sul ruolo.10. All’esito della già fissata udienza del 28.10.2019 e delle udienzesuccessive, segnatamente dell’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] di precisazione delleconclusioni, con sentenza n. 4121 del 10.11.2021 il Tribunale di Bari revocava idecreti ingiuntivi e, in accoglimento delle esperite riconvenzionali, condannaval’Eurispes a pagare alla Regione la somma di euro 1.043.426,47 oltre le spesedi giudizio (cfr. ricorso, pag. 8).11. L’Eurispes proponeva appello.Resisteva la Regione Puglia.12. Con sentenza n. 964/2024 la Corte d’appello di Bari accoglieva ilgravame, dichiarava l’estinzione ex artt. 297, 1° co., e 307, 3° co., cod. pro.civ. dei giudizi riuniti, dichiarava esecutivi i decreti ingiuntivi n. 191/2001 e n.569/2003 e condannava la Regione Puglia alle spese del doppio grado.Evidenziava la Corte di Bari che era fondato il primo motivo d’appello conassorbimento degli ulteriori motivi di gravame.Evidenziava invero che aveva errato il tribunale a reputare concluso il giudiziopenale non già alla data del 29.10.2018, di pubblicazione della sentenza n.49561 della VI sezione penale di questa Corte, bensì alla data del 29.10.2019,Numero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026di scadenza del termine annuale entro il quale la Regione Puglia avrebbe potutoData pubblicazione 06/09/2026far luogo alla riassunzione del giudizio civile di rinvio ai sensi dell’art. 622 cod.proc. civ., sicché il processo penale – a giudizio del primo giudice - “non potevadirsi definito” al momento del deposito dell’istanza di estinzione datata13.6.2019 (cfr. sentenza d’appello, pag. 9).Evidenziava che in tal guisa il tribunale aveva disatteso il contenutodell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], “chiara e inequivocabile nel sospendere il giudiziofino all’accertamento definitivo dell’eventuale responsabilità penale delpresidente e dei dirigenti dell’Eurispes” (così sentenza d’appello, pag. 9).Evidenziava dunque che l’annullamento “ai soli effetti civili” della sentenza n.3749 del 3.2.2017 della Corte d’appello di Bari, “definendo le responsabilitàpenali, [aveva] fatto venir meno il nesso di pregiudizialità, almeno nei terminidi cui alla (…) ordinanza di sospensione” (così sentenza d’appello, pag. 11).Evidenziava del resto che il giudizio davanti al giudice civile designato ai sensidell’art. 622 cod. proc. pen. è “autonomo strutturalmente e funzionalmente daquello penale da cui proviene (…), con potere in capo al giudice di rinvio diautonoma valutazione dei fatti accertati nel processo penale” (così sentenzad’appello, pag. 13); e che in pari tempo non era possibile scorgere “un nesso dipregiudizialità tra il giudizio civile sospeso e quello di rinvio ex art. 622 c.p.p.”(così sentenza d’appello, pag. 14).Evidenziava ulteriormente, la Corte di Bari, che a nulla valeva che l’appellataavesse addotto di non aver avuto immediata conoscenza della sentenza n.49561/2018, giacché non costituitasi innanzi a questa Corte di legittimità (cosìsentenza d’appello, pag. 15).Evidenziava, per un verso, che alla stregua del principio di “immanenza dellaparte civile” doveva reputarsi che la Regione Puglia, costituitasi parte civile nelNumero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026processo penale, vi avesse partecipato “in ogni stato e grado” e dovesseData pubblicazione 06/09/2026considerarsi presente, benché non comparsa, sicché non occorreva un nuovopen. dei casi di revoca implicita della costituzione di parte civile (cfr. sentenzad’appello, pag. 15).Evidenziava, per altro verso, che doveva reputarsi che l’appellata avesseavuto conoscenza legale, ossia conoscenza conseguita per effetto di un’attivitàsvolta nel processo, della cessazione della causa di sospensione sin dal depositodella sentenza n. 49561/2018 della VI sezione penale di questa Corte.Evidenziava segnatamente che il deposito della sentenza n. 49561/2018 dellaVI sezione penale di questa Corte era risultato atto idoneo a rendere l’appellata,“certamente non estranea anche al giudio di Cassazione”, “edotta delladefinizione del procedimento penale e, quindi, a far decorrere il termine per lariassunzione del giudizio sospeso” (così sentenza d’appello, pag. 16).Evidenziava dunque che a far data dal 29.10.2018, dì di cessazione dellacausa di sospensione, alla data del 13.6.2019 il termine semestrale (applicabileratione temporis) ex art. 297, 1° co., cod. proc. civ. era ampiamente decorso eben avrebbe dovuto il tribunale far luogo all’accoglimento dell’istanza diestinzione (cfr. sentenza d’appello, pagg. 15 e 16).13. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Puglia; ne hachiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] EURISPES – Istituto di [OSCURATO:PERSONA] e Sociali hadepositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi ilricorso con il favore delle spese.CONSIDERATO CHENumero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/202614. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsaData pubblicazione 06/09/2026applicazione dell’art. 336, 2° co., cod. proc. civ. nonché delle norme e deiprincipi di rito.Deduce che l’Eurispes, “durante il giudizio di primo grado, non ha maiproposto alcuna opposizione al Decreto di Sospensione n. 19623 del 24settembre 2020 con il quale il Giudice di primo grado disponeva la rimessionedella causa sul ruolo” (così ricorso, pag. 10).Deduce che “solamente in fase di impugnazione del provvedimento finale delcontenzioso di primo grado, venivano proposte eccezioni circa le decisioni resedal giudice di primo grado nel settembre del 2020” (così ricorso, pag. 10).Deduce che “le disposizioni riportate dal giudice di prime cure riguardanoesclusivamente la revoca dei provvedimenti esecutivi oppostidall’[OSCURATO:PERSONA] nonché l’integrale accoglimento della domandariconvenzionale proposta dalla difesa Regionale” (così ricorso, pag. 10).Deduce che “l’interruzione della procedura di primo grado nasce conOrdinanza del 22 dicembre 2009 (…) anche in virtù della gravità dei fatti ascrittia titolo di imputazione ai dirigenti dell’EURISPES e delle consequenzialicontaminazioni di tali responsabilità in tema di danno erariale” (così ricorso,pag. 11).Deduce che dalle statuizioni della sentenza n. 49561/2018 della VI sezionepenale della Cassazione “non può che desumersi che, se pur prescritti, i reatieconomico nei confronti della Regione Puglia e che il rinvio previsto dallaSuprema Corte veniva adottato al fine di determinare le motivazioni in ordinealle responsabilità degli imputati in ambito civile sempre nei confronti dellaRegione Puglia” (così ricorso, pag. 12).Numero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026Data pubblicazione 06/09/2026Deduce che “la dichiarata estinzione del procedimento, è da considerarsi nonprovata e priva di fondamento sia di fatto che di diritto proprio perché ci si trovainnanzi, come già detto, ad una Sentenza dalla Suprema Corte Penale nonirrevocabile e soprattutto non interruttiva del giudizio e pertanto alcun terminecirca la riassunzione può considerarsi spirato nei confronti dell’AmministrazioneRegionale considerando che la stessa ha provveduto a riassumere il giudiziomonitorio nel settembre 2019” (così ricorso, pag. 12).Deduce infine che la sospensione necessaria del giudizio non può trovareapplicazione, “qualora oggetto dell’altra controversia sia una questionepregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsionedell’art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma odella cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese lesentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata” (così ricorso, pag. 12).15. Il primo motivo di ricorso è a più ragioni inammissibile.16. Si rileva in primo luogo che la ricorrente – al di là del riferimento all’art.336, 2° co., cod. proc. civ. – ha denunciato genericamente la violazione “dinorme e principi di rito”.Orbene, è vero che il ricorso per cassazione non è inammissibile in ipotesi diomessa indicazione delle norme che si assumono violate, siccome siffattaindicazione non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile del ricorso.Nondimeno, l’indicazione anzidetta è funzionale a chiarire il contenuto dellacensura addotta e a identificarne i limiti, sicché la relativa omissione comportasenz’altro l’inammissibilità del motivo, qualora – ed è senza dubbio il caso dispecie - gli argomenti prospettati non consentano di individuare le norme e iprincipi di diritto asseritamente trasgrediti e precludano la delimitazione dellequestioni sollevate (cfr. Cass. (ord.) 20.9.2017, n. 21819. Condivisibilmente laNumero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026controricorrente assume che, “nonostante una attenta e puntuale lettura delData pubblicazione 06/09/2026ricorso introduttivo, non è dato comprendere, in modo preciso e dettagliato, lapresunta violazione e/o errata interpretazione di Legge (…)”: così controricorso,pag. 17).17. Si rileva in secondo luogo che i disarticolati rilievi addotti con il mezzo indisamina paiono comunque avulsi, disancorati dagli argomenti sulla cui scortala Corte di Bari ha ritenuto che il Tribunale di Bari avesse errato a reputareconcluso il giudizio penale non già alla data del 29.10.2018, di pubblicazionedella sentenza n. 49561 della VI sezione penale di questa Corte, bensì alla datadel 29.10.2019.Ovviamente soccorre l’elaborazione di questa Corte i motivi di ricorso percassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità airequisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cfr.Cass. 17.7.2007, n. 15952).18. Si rileva in terzo luogo che, pur quando le prospettazioni della ricorrentepaiono aver una certa qual attinenza ai rilievi di cui all’impugnata statuizione, dicerto le medesime prospettazioni difettano del tutto di specificità e si risolvonoin doglianze assolutamente generiche.Ben vero, nella specie è la stessa ricorrente a dar atto, alla streguadell’operata successione delle vicende processuali, che nessuna delle particostituite si era attivata ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ. nel lasso temporalecompreso tra il deposito della sentenza n. 49561/2018 della VI sezione penaledi questa Corte ed il deposito in data 14.6.2019 da parte del difensoredell’Eurispes della “comparsa di costituzione e contestuale istanza di estinzionedel giudizio”.Numero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026Data pubblicazione 06/09/202619. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la errata valutazione edinterpretazione del principio dell’immanenza della costituzione di parte civile econoscibilità della sentenza n. 49561/2018.Deduce che il principio dell’ “immanenza della costituzione di parte civile” “èda considerarsi del tutto fuori dal contesto processuale” (così ricorso, pag. 13).Deduce in ogni caso che, pur ad ammettere che essa ricorrente fosse “partein causa”, di certo “non ha ricevuto alcun avviso dalle cancellerie penalipreposte” (così ricorso, pag. 14).Deduce inoltre che ha acquisito formale cognizione della chiusura delprocedimento penale “solamente grazie alla comparsa depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][difensore dell’Eurispes] in data 14 giugno 2019” (così ricorso, pag. 14).20. Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile.21. Si premette che è fuor di discussione nella specie la costituzione di partecivile della Regione Puglia innanzi al Tribunale penale di Bari (cfr. al riguardoricorso, pag. 16).Su tale scorta si osserva quanto segue.22. In primo luogo, il principio di “immanenza della costituzione della partecivile” in dipendenza della costituzione di parte civile della Regione Puglia nelprocesso penale pregiudicante ed indipendentemente dalla partecipazione dellastessa Regione al grado del giudizio pregiudicante celebratosi innanzi a questaCorte, è stato correttamente evocato dalla Corte di Bari.Difatti, questa Corte spiega che la costituzione di parte civile, una voltaintervenuta in primo grado in virtù di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod.proc. pen., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che ildifensore della parte civile può resistere all’impugnazione dell’imputato,presentare conclusioni e notula spese senza necessità di altro mandato, che èNumero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026Data pubblicazione 06/09/2026richiesto soltanto per svolgere attività non difensive (cfr. Cass. pen. 20.12.2007,n. 3601; Cass. pen. 9.7.2014, n. 41167).23. In secondo luogo, in tema di sospensione del processo civile per lapregiudizialità disposta dall’art. 3 cod. proc. pen. abrogato, nell’ipotesi in cui ildanneggiato, attore nel processo civile pregiudicato, sia costituito parte civilenel processo penale pregiudiziale, la pubblica lettura del dispositivo diCassazione senza rinvio è sufficiente ad integrare la conoscenza della cessazionedella causa di sospensione di cui all’art. 297 cod. civ. nel testo risultante dallasentenza della Corte costituzionale 4 marzo 1970 n. 34 (che ha dichiaratol'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui dispone la decorrenzadel termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dallacessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbianole parti del processo sospeso) (cfr. Cass. sez. lav. 25.2.1995, n. 2219).Del resto, già in precedenza questa Corte aveva puntualizzato che il termineperentorio di sei mesi prescritto dalla norma dell’art. 297 cod. proc. civ. per lariassunzione del processo civile sospeso a causa di una pregiudiziale penale,decorre per le parti del procedimento penale che siano o debbano considerarsipresenti al dibattimento (anche se assenti al momento) dalla lettura deldispositivo in udienza sia nel giudizio di merito, sia in quello di legittimità, inquanto da tale lettura deriva in entrambe le ipotesi la presunzione assoluta diconoscenza del dispositivo stesso nei loro confronti; e che tale principio siapplica anche alla parte civile la quale, avendo formalmente conferito al propriodifensore il mandato di esercitare l’azione civile nel processo penale, devereputarsi a questo presente, tramite il suo difensore che effettivamente abbiaeseguito, nel processo medesimo, il suo mandato (cfr. Cass. 15.5.1986, n.3215).Numero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/202623.1. I premessi rilievi viepiù esplicano valenza nella specie ai fini dellaData pubblicazione 06/09/2026conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione sin dal depositodella sentenza n. 49561/2018, siccome la Corte di Bari ha fatto luogo adun’ulteriore duplice puntualizzazione.Da un canto, ha precisato che “l’assunto decisorio della S.C. [ovvero l’assuntodi cui alla sentenza n. 49561/2018 di questa Corte] non avrebbe potutoprescindere proprio dalla costituzione di parte civile della Regione Puglia” (cosìsentenza d’appello, pag. 16).D’altro canto, ha precisato che con la comparsa in data 14.2.2018 la Regione,“sul presupposto della conoscenza dello sviluppo del procedimento penale”aveva dato espressamente atto che, allora, erano “ancora in corso i termini perla riassunzione del giudizio”.Su tale scorta invano la ricorrente adduce che in ogni caso “non ha ricevutoalcun avviso dalle cancellerie penali preposte” (così ricorso, pag. 14).24. In terzo luogo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte hachiarito che la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appellopersonalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell’art. 523 cod. proc.pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, purrassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado (cfr. Sez. 5, n.24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013,Leonzio, Rv. 257032). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche conriferimento al giudizio di legittimità, dovendosi, pertanto, ribadire che lamancata comparizione in udienza della parte civile o l’omesso deposito delleconclusioni scritte nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione noncomporta la revoca della sua costituzione (Sez. 5, n. 35096 del 2010, Lakhlifi,Rv. 248398) (così in motivazione Cass. pen. 9.1.2025, n. 10060).Numero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026Data pubblicazione 06/09/2026Su tale scorta invano la ricorrente adduce infine che “la mancatapresentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzionein giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, è necessario acquisireprocessualmente, con stabile documentazione, le precise richieste deldanneggiato” (così ricorso, pag. 16).25. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio dilegittimità nonché (cfr. al riguardo l’istanza della controricorrente in data11.2.2025) le spese del subprocedimento ex art. 373 cod. proc. civ.(liquidazione che compete senza dubbio alla Corte di cassazione: cfr. Cass.(ord.) 16.9.2025, n. 25283).La liquidazione segue come da dispositivo e tiene conto del valore dichiarato(euro 2.518.298,25: vedi ricorso, pag. 1).26. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, Regione Puglia, a rimborsare alla controricorrente,presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 18.200,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;Numero registro generale 24100/2024Numero sezionale 2205/2026Numero di raccolta generale 25035/2026Data pubblicazione 06/09/2026condanna la ricorrente, Regione Puglia, a rimborsare alla controricorrente,subprocedimento ex art. 373 cod. proc. civ., che si liquidano in complessivi euro4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 20 maggio 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25035/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris