CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 ottobre 2025
Cassazione n. 29015/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 23/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata al ricorso, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 6297/2016 Reg. sent., divenuta irrevocabile, con cui la Corte di Appello di Milano, in data 11 novembre 2013 - in riforma della assoluzione pronunciata il 18 ottobre 2012 nei suoi confronti per non averecommesso il fatto - lo condannava a pena di giustizia per i reati di falso ideologico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capi A) e B). La vicenda attiene alla erogazione di fondi strutturali comunitari e fondi destinati a sistemi turistici da parte della Regione Lombardia, per l'anno 2006, avvenuta in favore della Associazione di [OSCURATO:PERSONA] di Como sulla base di un meccanismo di illecita sovrafatturazione, che aveva visto tra i beneficiari la società [OSCURATO:PERSONA] di Como s.r.I., incaricata dell'utilizzo commerciale dell'area "Lido di Maneggio". 2. La richiesta di revisione era articolata sul presupposto che la decisione di condanna della Corte di appello fosse fondata essenzialmente sui contenuti della intercettazione telefonica n. 7126 del 15 giugno 2007, registrata tra l'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA] e quella utilizzata da un sedicente "[OSCURATO:PERSONA]" il quale faceva riferimento ad una "sua quota" nella società che avrebbe gestito il Lido, conversazione da cui era conseguita l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale socio occulto di [OSCURATO:PERSONA] di Como s.r.I.. In particolare, l'istanza era fondata su nuove prove, costituite da due consulenze foniche concordi nell'escludere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse l'interlocutore qualificatosi come [OSCURATO:PERSONA] nel detto colloquio. 3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo, la difesa lamenta violazione di legge processuale in riferimento agli artt. 631 e 635 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'istanza, senza arrestarsi ad una astratta delibazione di non manifesta infondatezza, ma dopo avere valutato nel merito le nuove prove e la loro idoneità a travolgere il giudicato. Tale valutazione avrebbe dovuto essere operata nella ordinaria dialettica processuale, non con una pronuncia in limine. 3.2. Con il secondo motivo, si deducono manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La Corte d'appello avrebbe dovuto considerare il carattere decisivo della conversazione n. 7126, conversazione che le due consulenze foniche allegate all'istanza di revisione hanno dimostrato essere non ascrivibile al ricorrente. Invece, illogicamente si è affermato che la prova era stata evinta da plurime intercettazioni e da altri elementi, che già erano stati vagliati e ritenuti non sufficienti dal Tribunale, tant'è che avevano condotto ad una pronuncia di assoluzione per insufficienza probatoria. 2Gravi errori ricostruttivi caratterizzano dunque la pronuncia della Corte d'appello, alla stregua delle prove dichiarative (esami di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e delle ulteriori captazioni, tutte convergenti nell'escludere il ruolo di intraneo alla compagine sociale ascritto al [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. I motivi proposti sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente. 3. La difesa assume che, nel dichiarare de plano la inammissibilità della richiesta di revisione, la Corte di merito abbia esondato dai propri limiti, operando valutazioni sulla prova nuova riservate alla fase di merito. Per giurisprudenza costante, la valutazione preliminare di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione, basata sulla prospettazione di nuove prove, comporta la sommaria delibazione dei nuovi elementi dimostrativi e della loro astratta idoneità, che va compiuta, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato, in relazione alla loro potenziale capacità di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, restando, invece, preclusa una approfondita valutazione, che comporti un'anticipazione del giudizio di merito (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014 Molinari, Rv. 260563). Il requisito della idoneità è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, mentre 'resta riservata alla fase di merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 4, n. 18196 del 10/01/2013, Sioli, Rv. 255222 - 01; Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 - 01). Anche nella fase rescindente è richiesta, dunque, una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di condanna e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività 3delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020 dep. 2021, L., Rv. 280405). Ciò significa che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta non esime dal confronto con il tessuto motivazionale del provvedimento di cui si chiede la revisione, al fine di valutare se i noviter producta abbiano le anzidette connotazioni di affidabilità, persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione, sulla base di una doverosa comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, da ancorare alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029). 4. Nella specie, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali enunciati delibando, con motivazione sintetica, ma non superficiale, il carattere non decisivo della conversazione intercettata oggetto della duplice consulenza fonica. Il quadro probatorio, per quanto attiene alla attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di socio occulto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., si compone anche delle altre intercettazioni telefoniche - tra le quali la n. 1573 del 2 febbraio 2007 e la n. 5291 del 4 maggio 2007 - nonché delle dichiarazioni di Tagliaferri e della valutazione di implausibilità delle dichiarazioni autoprotettive dell'imputato. Tali elementi, contestati nel ricorso - che riproduce, in modo suggestivo, stralci delle suindicate prove dichiarative e tecniche - sono stati già vagliati da questa Corte nella sentenza della Sezione Seconda, n. 33661 del 23/04/2014, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la medesima sentenza della Corte di appello qui censurata. Tale pronuncia ha valutato la piena congruità argomentativa della sentenza, proprio in punto di compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'operazione "Lido di Menaggio", evidenziando come alla buona riuscita egli avesse un interesse non solo politico, ma anche economico. Tanto «emergeva nella conversazione n. 1573 del 2 febbraio 2007, nella quale si fa riferimento ad una partecipazione occulta di [OSCURATO:PERSONA] per una quota del 5% in forza di un versamento di [OSCURATO:PERSONA] già effettuato per [OSCURATO:PERSONA] (.... e [OSCURATO:PERSONA] non ha cacciato?.... eh, no credo che li debba a [OSCURATO:PERSONA] è dentro se [OSCURATO:PERSONA] vuole restare in ombra situazione confermata nella conv. n. 2405 del 15.2.2007 dalla quale risultava che [OSCURATO:PERSONA] pagava per le quote sino al 35%, mentre la sua quota era del 20% e gli interlocutori si dicevano che sarebbe stato opportuno che LR ([OSCURATO:PERSONA]) che aveva un 5% e gli, altri soci occulti trovassero un prestanome che firmasse al loro posto (.... però lui ([OSCURATO:PERSONA]) paga per 35 .... Lui firma anche per gli altri no? .... Allora se LR vuole 5 va bene si trovi il suo prestanome.... [OSCURATO:PERSONA] il 20% rischia per il 20% se poi lui vuole rischiare per il 35 è un problema suo...), ancora o 4nelle conv. nn. 2405, 4161 e 4481 del marzo 2007 dove veniva ribadita la cointeressenza dell'imputato nelle partecipazioni in argomento con riferimento anche all'intestazione fittizia della quota ([OSCURATO:PERSONA] deve ancora pagare ha detto che gliele dà [OSCURATO:PERSONA], il 5.... Bisogna fissare dal notaio ...per cambiare sia per [OSCURATO:PERSONA] che per il figlio di Emilio...). E infatti nella conversazione n. 5291 del 4.5.2007 intercorsa fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il primo confermava al secondo che il lunedì successivo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe versato i contanti richiesti per la propria partecipazione societaria e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (conv. n. 5493) [OSCURATO:PERSONA] comunicava ad Emilio che nel pomeriggio gli avrebbe consegnato il denaro versato da [OSCURATO:PERSONA]. Nella stessa giornata (conv. n. 5502) [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla moglie che stava andando a versare i/ denaro di [OSCURATO:PERSONA] e riprendeva la moglie per aver fatto al telefono il nome di quest'ultimo (la donna: ah scusa perché può essere che siamo controllati?)». I Giudici di appello si erano confrontati, osservava ancora la pronuncia della Seconda Sezione, anche con la tesi difensiva dell'imputato - «[OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 20.000,00 versata in contanti a [OSCURATO:PERSONA] e depositata sul conto del socio palese [OSCURATO:PERSONA] presso la BNL, confluita poi nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., era stata da lui versata perché Taglia ferri gli aveva detto che avevano bisogno di denaro per risolvere i loro problemi finanziari e quindi, se l'imputato avesse versato quanto doveva per saldare le fatture della [OSCURATO:PERSONA], il denaro sarebbe stato utilizzato per restituire i fondi a [OSCURATO:PERSONA], ma, risolti i problemi finanziari, la somma sarebbe stata versata sul conto della [OSCURATO:PERSONA] ed in quel momento gli sarebbero state quietanzate le fatture». Tale versione è stata stimata implausibile nella menzionata sentenza della Seconda Sezione in forza di argomenti logicamente coerenti avuto riguardo: a) alle modalità del pagamento, eseguito in contanti; b) al timore, manifestato da [OSCURATO:PERSONA], che si venisse a conoscenza di tale versamento; c) alla consequenzialità del versamento rispetto alle conversazioni intercettate, in cui si parlava apertamente della partecipazione occulta del [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, gli elementi di novità non sarebbero tali da inficiare il quadro ricostruttivo complessivo, 5. Al tempo stesso, dalle superiori considerazioni si evince come l'istanza di revisione mirasse ad una rivisitazione critica dell'istruttoria già espletata e vagliata nell'ordinario processo di cognizione. Di contro, per principio consolidato di questa Corte, in tema di revisione, nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per 5effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, brio, Rv. 280046 — 01), mezzi che, nella specie, sono stati esperiti senza successo. 6. Da ultimo, quanto al carattere di novità della prova, il ricorso è del tutto generico. Viene enunciato il carattere più evoluto delle nuove metodiche per l'esame fonico di cui i periti si sarebbero avvalsi, ricorrendo a software di confronto che sfruttano l'intelligenza artificiale ovvero basandosi su rilevazione comparative di dati biometrici. Con riferimento specifico al tema delle perizie, è vero che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire "prova nuova", ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute, idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza della Corte di appello che aveva ritenuto inammissibile l'istanza di revisione fondata su una perizia fonica, svolta in un procedimento diverso e parallelo, che aveva escluso la riferibilità di una conversazione al condannato, non avendo l'istante svolto alcuna deduzione in ordine alla novità del metodo osservato in perizia, né in ordine alla capacità di quest'ultimo di divenire strumento di apprensione di dati nuovi, non ravvisando alcun elemento di novità del metodo tecnico osservato) (Sez. 6 n. 13930 del 14/2/2017, Sparapano, Rv. 269460 — 01). Nel caso che occupa, le indicazioni del ricorrente sono del tutto vaghe, siccome prive di un reale contenuto informativo sia in ordine alle metodologie effettivamente adoperate ed alla loro affidabilità scientifica, (essendosi fatto riferimento a metodiche che "sfruttano l'intelligenza artificiale"), che al loro carattere realmente innovativo quanto alla comparazione di dati biometrici. 7. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura gli euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 6 P.Q.MIL 30 UG 2026 [OSCURATO:PERSONA] • diaseppina [OSCURATO:PERSONA].ss 7