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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 2020

Cassazione n. 39002/2021

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 17/09/2020 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. - in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento censurato, pronunciate dalla stessa Corte nelle date del 27/11/2017 e del 15/03/2016 -, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio e l'ampiezza dell'arco temporale nel quale i comportamenti criminosi si erano concretizzati.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Isa, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle due decisioni irrevocabili presupposte.

Questa correlazione era stata svalutata dalla Corte di appello di Napoli, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite controverse, attestato dalla sostanziale omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio e dalla loro afferenza a un contesto di contiguità territoriale, derivante dall'inserimento di Imperato nel clan Falanga di Torre del Greco, su cui il provvedimento impugnato, a fronte delle specifiche censure difensive, si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01).

Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01).

La verifica di tale preordinazione, al contempo, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Napoli, che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] le modalità eterogenee con cui le condotte illecite giudicate dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento censurato si erano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati da parte del condannato, incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento favor rei.

Invero, le attività illecite di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione unitaria, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi presupposti e dell'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio, rispetto alle quali non assume un rilievo ex se unificante la contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con il clan Falanga di Torre del Greco.

Si consideri, in proposito, che tali ipotesi delittuose riguardavano i reati di cui agli artt. 74, commi 2, 3, 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 81, comma secondo, 110, 629, commi primo e secondo, 628, comma terzo, nn. 1 e 3, cod. pen., commessi nell'arco temporale compreso tra l'aprile del 2009 e il febbraio 2012; connotazioni, queste, che rendevano evidente come le condotte delinquenziali di [OSCURATO:PERSONA] erano connotate da eterogeneità ed esprimevano caratteristiche comportamentali di proclività incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore con l'istanza presupposta.

Appaiono, pertanto, còndivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Napoli, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 10 dell'ordinanza impugnata, affermava: «Non emerge dagli atti che detti reati fossero tutti finalizzati ad un'unica strategia e programma d'azione che li contemplasse ab origine nel loro complesso; essi rappresentavano soltanto distinte esplicazioni dell'attività criminosa camorristica, compiute di volta in volta in base ad esigenze e convenienti contingenze».

Si tenga ulteriormente presente che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen.

Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «La unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire url determinato fine» (Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013, Hudorovich, dep. 2014, Rv. 258862-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche, Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266179-01).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 17/09/2020 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. - in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento censurato, pronunciate dalla stessa Corte nelle date del 27/11/2017 e del 15/03/2016 -, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio e l'ampiezza dell'arco temporale nel quale i comportamenti criminosi si erano concretizzati. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Isa, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle due decisioni irrevocabili presupposte. Questa correlazione era stata svalutata dalla Corte di appello di Napoli, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite controverse, attestato dalla sostanziale omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio e dalla loro afferenza a un contesto di contiguità territoriale, derivante dall'inserimento di Imperato nel clan Falanga di Torre del Greco, su cui il provvedimento impugnato, a fronte delle specifiche censure difensive, si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). La verifica di tale preordinazione, al contempo, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). 3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Napoli, che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] le modalità eterogenee con cui le condotte illecite giudicate dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento censurato si erano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati da parte del condannato, incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento favor rei. Invero, le attività illecite di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione unitaria, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi presupposti e dell'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio, rispetto alle quali non assume un rilievo ex se unificante la contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con il clan Falanga di Torre del Greco. Si consideri, in proposito, che tali ipotesi delittuose riguardavano i reati di cui agli artt. 74, commi 2, 3, 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 81, comma secondo, 110, 629, commi primo e secondo, 628, comma terzo, nn. 1 e 3, cod. pen., commessi nell'arco temporale compreso tra l'aprile del 2009 e il febbraio 2012; connotazioni, queste, che rendevano evidente come le condotte delinquenziali di [OSCURATO:PERSONA] erano connotate da eterogeneità ed esprimevano caratteristiche comportamentali di proclività incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore con l'istanza presupposta. Appaiono, pertanto, còndivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Napoli, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 10 dell'ordinanza impugnata, affermava: «Non emerge dagli atti che detti reati fossero tutti finalizzati ad un'unica strategia e programma d'azione che li contemplasse ab origine nel loro complesso; essi rappresentavano soltanto distinte esplicazioni dell'attività criminosa camorristica, compiute di volta in volta in base ad esigenze e convenienti contingenze». Si tenga ulteriormente presente che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «La unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire url determinato fine» (Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013, Hudorovich, dep. 2014, Rv. 258862-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche, Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266179-01). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
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