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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 03604/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 23 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, in data 24 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione a due episodi di rapina (art. 628 cod. pen.).

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la prevalenza dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. rispetto alla contestata aggravante dell'uso dell'arma, effettuando invece il giudizio di comparazione solo in termini di equivalenza, è manifestamente infondato, in quanto in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017 (dep. 13/03/2018), Z., Rv. 272460); che il ricorrente, nel suo atto di appello non aveva chiesto che si addivenisse ad un giudizio di prevalenza delle circostanze a suo favore, delle quali si era limitato ad invocare la concessione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 23 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, in data 24 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione a due episodi di rapina (art. 628 cod. pen.). Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la prevalenza dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. rispetto alla contestata aggravante dell'uso dell'arma, effettuando invece il giudizio di comparazione solo in termini di equivalenza, è manifestamente infondato, in quanto in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017 (dep. 13/03/2018), Z., Rv. 272460); che il ricorrente, nel suo atto di appello non aveva chiesto che si addivenisse ad un giudizio di prevalenza delle circostanze a suo favore, delle quali si era limitato ad invocare la concessione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 03604/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris