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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09195/2026

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ifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] Cooperativa, qualeincorporante di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] SocietàCoop.va, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delVeneto n. 632/2023 depositata il 04/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/20261.

Con sentenza n. 102/21, depositata il 16/03/2021, la CommissioneTributaria Provinciale di Treviso accoglieva il ricorso proposto dal CreditoTrevigiano [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] coop.va perl’annullamento dell’avviso di liquidazione n.2018/001/EM/000002907/0/001, concernente l’imposta di registrorichiesta in relazione all’ordinanza di assegnazione alla cooperativa,creditrice procedente in sede esecutiva mobiliare, dei canoni di locazionedovuti dalla terza pignorata [OSCURATO:SOCIETA]. alla debitrice esecutata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la nullità del suddettoavviso per difetto di motivazione.2.

Con sentenza n. 632/04/2023, depositata il 04/07/2033, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Veneto, ritenendo che l’avviso diliquidazione contenesse “gli elementi idonei e necessari per individuarel’atto tassato e i criteri adottati per la liquidazione del tributo”, accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] diTreviso, avverso la suddetta sentenza della CTP, rideterminando peròl’imposta in misura fissa ex art. 8, comma 1, lett. d) della Tariffa allegataal d.P.R. 131/1986, in quanto, secondo l’assunto dell’appellata,“l’ordinanza del Tribunale emessa ex artt. 552 e 529 c.p.c. non definisceun giudizio ma bensì si limita ad assegnare al creditore esecutante beniposseduti dal terzo pignorato”.Avverso la sentenza della CGT di secondo grado proponeva ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate.[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] Cooperativa,quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] di Credito CooperativoSocietà Cooperativa, resisteva con controricorso, proponendo nelcontempo ricorso incidentale e depositando memoria ex art. 380bis.1c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/20261.

Con l’unico motivo si deducono la “violazione e/o falsa applicazione,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 37 D.P.R.n.131/1986, [OSCURATO:PERSONA], 6 e 8 della [OSCURATO:PERSONA]”(rectius Parte Prima, come si evince dal contenuto dell’art. 8 richiamatonel ricorso e dalle argomentazioni ivi svolte), nonché dell’art.553 c.p.c.,per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che l’ordinanzadi assegnazione del credito non ha effetto traslativo ed è pertantosottoposta all’imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.

Laricorrente sostiene, invece, richiamando consolidata giurisprudenza diquesta Corte, che l’ordinanza di assegnazione rappresenti l’atto finale delprocedimento di espropriazione verso terzi, che determina il trasferimentocoattivo al creditore procedente del credito pignorato, con conseguentericonducibilità della stessa ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cuiall’art. 8, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA], allegata al d.P.R. 131/1986 econseguente sottoposizione del provvedimento al regime impositivo di cuiall’art. 6 della medesima Tariffa.2.

La controricorrente sostiene che l’assegnazione di somme nonintegri una cessione di crediti ma una delegazione di pagamento,finalizzata alla mera attuazione di un titolo esecutivo, ribadendol’applicabilità al caso di specie dell’art. 8, comma 1, lett. d), dellasopracitata Tariffa ed assumendo che l’imposta di registro sarebberichiedibile esclusivamente al soggetto pignorato, richiamandogiurisprudenza di legittimità asseritamente a sostegno di tale assunto(Cass. n. 3217/2022; Cas. n. 3720/2020).

Nel contempo, nelcontroricorso viene proposto ricorso incidentale avverso la sentenza dellaCGT di II grado del Veneto, per violazione degli artt. 7, legge n.212/2000, 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546/1992 (come modificato dallalegge n. 130/2022) e 2697 c.c., ribadendo la contribuente il vizio dimotivazione dell’avviso di liquidazione, in quanto asseritamente privodell’indicazione della base imponibile e lamentando l’omessa prova dellaNumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/2026correttezza della determinazione dell’imposta di registro, non avendol’Agenzia depositato l’ordinanza di assegnazione.Va preliminarmente esaminato il motivo di cui al ricorso incidentale -da ricondursi all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., stante la sua inequivocariferibilità a tale fattispecie, pur in difetto della relativa indicazionenumerica (vedi in proposito, Cass. civ. n. 9487/20) - in quanto, ovefondato, risulterebbe dirimente e assorbente rispetto al ricorso principale.3.

Il motivo è infondato e, in parte, inammissibile.Ai fini della motivazione dell’avviso di liquidazione, l'art. 54, comma 5,del d.P.R. n. 131/1986 prescrive che esso debba indicare gli “estremidell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare",quali requisiti indefettibili.

Ritiene il Collegio di dare continuità all'indirizzogiurisprudenziale secondo cui è del tutto indifferente, ai fini quiconsiderati, che gli elementi della fattispecie impositiva a base dellaliquidazione dell'imposta di registro siano desumibili - direttamente - dallamotivazione dell'atto recante la pretesa tributaria o piuttosto -indirettamente - dal contenuto di un diverso atto dal primo richiamato,seppure non allegato, allorché si tratti di atto - nella specie un’ordinanzadi assegnazione - conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente,ritenendosi legittima anche la motivazione per relationem che richiami,senza allegarli, atti che si possano presumere iuris tantum conosciuti daldestinatario dell'accertamento (tra le altre, Cass. n. 11283/2022; Cass. n.239/2021; Cass. n. 30084/2021; Cass. n. 26340/2021; Cass. n.37370/2021; Cass. n. 24098/2014).

Pertanto, “in ossequio ai canonigenerali della collaborazione e della buona fede, l'amministrazionefinanziaria deve considerarsi esonerata dall'obbligo di allegazione ex art.7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 con riguardo agli attipresupposti (negoziali, amministrativi o giudiziali) di cui il contribuenteabbia avuto conoscenza, sia stato destinatario ovvero sia stato parte(anche a mezzo di rappresentante legale o volontario), trattandosi diNumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/2026incombenza ridondante rispetto alla finalità di garantire un'informazioneadeguata e commisurata ad un efficace esercizio del diritto di difesa inordine all'incidenza degli atti impositivi, e che l'omissione o l'assolvimentodell'allegazione, rispettivamente, nulla toglie e nulla aggiunge allecognizioni del contribuente sui presupposti fattuali e sulle ragionigiuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazionefinanziaria” (Cass. n. 21713/2020, richiamata da Cass., n. 37370/2021).Trattasi di una opzione ermeneutica ritenuta da questa Corte integrante“un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azioneamministrativa (e quindi di buon andamento dell'amministrazione, ex art.97 Cost.) - che giustificano l'ammissibilità, anche normativa, dellamotivazione per relationem (sul punto cfr. Cass. 29/01/2008, n. 1906, inmotivazione) - ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente(rilevante ex artt. 24 e 111 Cost.) nel giudizio di impugnazione dell'attoimpositivo, che sarebbe illegittimamente compresso se la conoscibilitàdell'atto esterno richiamato dalla motivazione non fosse agevole, marichiedesse un'attività di ricerca complessa" (Cass. n. 593/2021).

Inapplicazione dei suddetti principi il giudice d’appello ha correttamenteritenuto che l’avviso di liquidazione in questione contenga gli elementiidonei a consentire la celere ed agevole individuazione dell’atto tassato e icriteri adottati per la liquidazione del tributo, ossia: il riferimento allaprocedura esecutiva mobiliare - con indicazione del Tribunale, del numerodi ruolo e del debitore esecutato - conclusasi con l’ordinanza diassegnazione tassata, di cui è riportata la data (19/09/18), nonchél’indicazione dell’imposta richiesta, dell’aliquota proporzionale applicata edella norma che la prevede.

Nemmeno è sostenibile che l’avviso inquestione sia privo dell’indicazione della base imponibile, la quale risultainvece espressamente individuata nella “somma di danaro stabilita dalgiudice nell’ordinanza di assegnazione” tassata, pertanto, mediante illegittimo rinvio per relationem a tale provvedimento, da ritenersiNumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/2026agevolmente individuabile dalla contribuente, in quanto creditriceassegnataria, pertanto senz’altro a conoscenza del contenuto delprovvedimento, sì da doversi escludere che sia stata costretta ad unagravosa attività di reperimento dell’atto, violativa dei canoni di lealecollaborazione e buona fede sottesi all’obbligo di motivazione di cui all’art.7 della legge n. 212/2000, suscettibile di menomare il diritto di difesa delcontribuente.Premesso che l’art. 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546/1992 non èapplicabile al caso di specie, trattandosi di norma di natura sostanzialeentrata in vigore il 16 settembre 2022, pertanto successivamente allaintroduzione del giudizio d’appello (vedi sul punto Cass. n. 20816/2024),quanto all’eccepita violazione del principio di ripartizione dell’onere dellaprova ex art. 2697 c.c. per non avere l’Agenzia delle Entrate depositato ingiudizio l’ordinanza di assegnazione, va rilevato che trattasi di questionenuova, di cui la controricorrente non ha allegato l’avvenuta deduzioneinnanzi al giudice del merito, introdotta per la prima volta nelcontroricorso e non affrontata dalla sentenza della CGT di secondo grado,pertanto inammissibile (vedi, tra le altre, Cass. n. 3473/25, 26147/21).Tanto premesso, l’unico motivo di ricorso è fondato e va accolto perquanto di ragione.Questa Corte ha ripetutamente affermato che “l'art. 8 della Tariffa,contemplando tra i provvedimenti giudiziari assoggettati ad imposta diregistro anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione,equiparandoli ai provvedimenti di definizione del giudizio», ha intesoriferirsi specificamente all'istituto previsto dall'art. 505 c.p.c. e dagli artt.529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c., dal momento che è da presumere chequando una norma di diritto tributario fa riferimento ad un istitutoprivatistico o processual civilistico, adotti anche la definizione che di talerapporto abbia dato la legge civile o processuale civile.

In tal modo, iprovvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione sono statiNumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/2026equiparati, ai fini tributari, ai provvedimenti decisori in considerazione delprofilo di specificità che connota quegli atti e che deve individuarsinell'effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile o credito)che con essi si realizza (Cass., Sez. 5, n. 16022 del 2005, Rv. 585151-01).

La natura traslativa dell'ordinanza di assegnazione è statacostantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale haripetutamente statuito che «l'ordinanza di assegnazione del creditopignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo,rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale econclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante iltrasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato alcreditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionaleconclusivo del processo di espropriazione presso terzi» (Cass., Sez. 3, n.19394 del 2017, Rv. 645386-01; Sez. 6-1, n. 11660 del 2016, Rv.640208-01; Sez. 1, n. 7508 del 2011, Rv. 617490- 01)” (Sez. 5 - ,Ordinanza n. 7306 del 16/03/2021, Rv. 660879 - 01)….” (Cass. n.577/2025, nonché Cass. 27265/25).Pertanto, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 8, lett. a) dellacitata Tariffa, correttamente l'Amministrazione finanziaria ha liquidatol’imposta in questione sulla base dell’aliquota proporzionale previstadall’art. 6, [OSCURATO:PERSONA], d.P.R. n. 131/1986, intendendo questaCorte dare seguito all’orientamento maggioritario, da ultimo ribadito, chericonosce natura traslativa all’ordinanza di assegnazione dei crediti in sededi procedura esecutiva mobiliare.Né una diversa conclusione si ritiene argomentabile sulla scorta delledue pronunce (Cass. n. 9400/07 e Cass. n. 30279/21 che la richiama)menzionate dalla contribuente nel controricorso e nella memoriaillustrativa, atteso che, come già chiarito da questa Corte nell’ordinanza n.7306/2021, la sentenza n. 9400/07 integralmente richiamatadall’ordinanza 30279/21, ha escluso che l’ordinanza di assegnazione diNumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/2026crediti ai creditori dei beni pignorati presso terzi “contenga una statuizionedi condanna (al pagamento di somme o alla consegna di merce), essendofinalizzata «alla mera attuazione di un titolo esecutivo, secondo un pianodi riparto concordato», con la conseguenza che essa non rientra tra leipotesi di cui all'art. 8, lett. b) della Tariffa alle quali si applica l'imposta diregistro in misura proporzionale.

La medesima pronuncia non ha, tuttavia,affrontato la questione relativa alla efficacia traslativa dell'ordinanza diassegnazione e dunque la sua riconducibilità alle ipotesi di cui all'art. 8,lett. a) della Tariffa…..

Piuttosto, in quell'occasione, si è precisato che,costituendo l'imposta di registro un'imposta d'atto, in caso diprovvedimenti plurimi dell'autorità giudiziaria, «ciascuno ha propria edautonoma veste a fine impositivo», con la conseguenza che «deve aversiriguardo al contenuto del solo provvedimento (ordinanza di assegnazione)della cui registrazione si tratta»….(Cass. n. 577/2025).Peraltro, trattandosi di ordinanza di assegnazione di un credito aventead oggetto il pagamento di una somma di danaro (nel caso di speciecanoni di locazione) non risulta condivisibile l’assunto che non si tratti didiritti a contenuto patrimoniale, presupposto per l’applicabilità della letterad) dell’art. 8 della citata Tariffa.Tantomeno è sostenibile, come asserito dalla controricorrente, che“l’imposta di registro si sarebbe dovuta eventualmente richiedereesclusivamente al soggetto pignorato”, stante, invece, la sussistenza di unobbligo solidale del creditore procedente, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n.131/1986, così come non è sostenibile che il suddetto assunto sarebbesancito dalle ordinanze n. 3217/2022 e n. 3720/2020 di questa Corte,richiamate a sostegno dalla controricorrente, le quali affrontano invecequestioni relative ai rapporti interni tra i vari debitori solidali (creditoreprocedente, debitore esecutato e terzo, laddove il primo agisca per laripetizione di quanto versato a titolo di imposta di registro, così pertantoNumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/2026ribadendosi l’obbligo di pagamento anche del creditore nei confrontidell’Amministrazione finanziaria).Poichè il credito ceduto con l’ordinanza di assegnazione è quello deldebitor debitoris e poiché, pacificamente, l’assegnazione del credito operasino alla concorrenza del credito per cui si procede ma nei limiti di quelloceduto, l’ordinanza di assegnazione non va però tassata per l’interoimporto del credito di cui si chiede soddisfazione (vedi Cass., n.30917/2025).

A tal proposito, questa Corte, con ordinanza n.27265/2025, in applicazione del principio della capacità contributiva,[OSCURATO:PERSONA], che non consente un prelievo fiscale superiore al valoreeffettivamente acquisito dal creditore, ha affermato i seguenti principi didiritto: “In tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131, l’assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato,avendo effetto traslativo-cessorio, comporta l’applicazione dell’impostaproporzionale ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) della allegata tariffa, parteprima, identificandosi la base imponibile nel credito assegnato e non inquello posto in esecuzione»; “In tema di imposta di registro ai sensi deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in presenza di assegnazione di crediti futuri(nella specie, soddisfatti con l’assegnazione del quinto del trattamentopensionistico) il giudice di merito ha il potere-dovere di calcolare la baseimponibile anche tenendo in considerazione fatti sopravvenuti rilevanti perla determinazione dell’imposta dovuta (nella specie, la cessazione deltrattamento pensionistico per decesso del debitore esecutato)”.

Pertanto,in applicazione dei suddetti principi di diritto, nell’ipotesi di cessione dicrediti futuri (quali quelli derivanti da canoni di locazione non ancorascaduti), l’oggetto della imposizione non è costituito dall’intero credito(originariamente) assegnato sino alla concorrenza del credito per cui siprocede, bensì esclusivamente dal credito effettivamente pignorato,dovendosi, nella fattispecie in esame, in cui il credito deriva da unNumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/2026contratto di locazione, tenere conto della durata di tale contratto stipulatodal terzo pignorato.Per l’effetto, posto l’obbligo della contribuente di corrisponderel’imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi degli artt. 8, lett. a)e 6 della [OSCURATO:PERSONA] prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, l’impostadovrà essere rideterminata in ragione della suddetta diversa baseimponibile, da accertarsi avuto riguardo alla durata del canone dilocazione da cui il credito deriva.Il compito di quantificare la suddetta base imponibile spetta al giudicedi merito, il quale non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deveesaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivatavalutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura,entro i limiti posti dalle domande di parte, non essendo il processotributario annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, bensì traquelli di impugnazione-merito (v. ex plurimis, Cass., n. 12722/2024;Cass., n. 24611/2014; Cass., n. 26157/2013; Cass., n. 25376/2008,Cass., n. 15825/2006).Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversacomposizione, che provvederà a rideterminare l’imposta dovuta, sullascorta dei suddetti criteri, nonché a liquidare anche le spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa lasentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/2026ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.1.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] Cooperativa, qualeincorporante di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] SocietàCoop.va, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delVeneto n. 632/2023 depositata il 04/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/20261. Con sentenza n. 102/21, depositata il 16/03/2021, la CommissioneTributaria Provinciale di Treviso accoglieva il ricorso proposto dal CreditoTrevigiano [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] coop.va perl’annullamento dell’avviso di liquidazione n.2018/001/EM/000002907/0/001, concernente l’imposta di registrorichiesta in relazione all’ordinanza di assegnazione alla cooperativa,creditrice procedente in sede esecutiva mobiliare, dei canoni di locazionedovuti dalla terza pignorata [OSCURATO:SOCIETA]. alla debitrice esecutata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la nullità del suddettoavviso per difetto di motivazione.2. Con sentenza n. 632/04/2023, depositata il 04/07/2033, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Veneto, ritenendo che l’avviso diliquidazione contenesse “gli elementi idonei e necessari per individuarel’atto tassato e i criteri adottati per la liquidazione del tributo”, accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] diTreviso, avverso la suddetta sentenza della CTP, rideterminando peròl’imposta in misura fissa ex art. 8, comma 1, lett. d) della Tariffa allegataal d.P.R. 131/1986, in quanto, secondo l’assunto dell’appellata,“l’ordinanza del Tribunale emessa ex artt. 552 e 529 c.p.c. non definisceun giudizio ma bensì si limita ad assegnare al creditore esecutante beniposseduti dal terzo pignorato”.Avverso la sentenza della CGT di secondo grado proponeva ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate.[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] Cooperativa,quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] di Credito CooperativoSocietà Cooperativa, resisteva con controricorso, proponendo nelcontempo ricorso incidentale e depositando memoria ex art. 380bis.1c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/20261. Con l’unico motivo si deducono la “violazione e/o falsa applicazione,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 37 D.P.R.n.131/1986, [OSCURATO:PERSONA], 6 e 8 della [OSCURATO:PERSONA]”(rectius Parte Prima, come si evince dal contenuto dell’art. 8 richiamatonel ricorso e dalle argomentazioni ivi svolte), nonché dell’art.553 c.p.c.,per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che l’ordinanzadi assegnazione del credito non ha effetto traslativo ed è pertantosottoposta all’imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale. Laricorrente sostiene, invece, richiamando consolidata giurisprudenza diquesta Corte, che l’ordinanza di assegnazione rappresenti l’atto finale delprocedimento di espropriazione verso terzi, che determina il trasferimentocoattivo al creditore procedente del credito pignorato, con conseguentericonducibilità della stessa ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cuiall’art. 8, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA], allegata al d.P.R. 131/1986 econseguente sottoposizione del provvedimento al regime impositivo di cuiall’art. 6 della medesima Tariffa.2. La controricorrente sostiene che l’assegnazione di somme nonintegri una cessione di crediti ma una delegazione di pagamento,finalizzata alla mera attuazione di un titolo esecutivo, ribadendol’applicabilità al caso di specie dell’art. 8, comma 1, lett. d), dellasopracitata Tariffa ed assumendo che l’imposta di registro sarebberichiedibile esclusivamente al soggetto pignorato, richiamandogiurisprudenza di legittimità asseritamente a sostegno di tale assunto(Cass. n. 3217/2022; Cas. n. 3720/2020). Nel contempo, nelcontroricorso viene proposto ricorso incidentale avverso la sentenza dellaCGT di II grado del Veneto, per violazione degli artt. 7, legge n.212/2000, 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546/1992 (come modificato dallalegge n. 130/2022) e 2697 c.c., ribadendo la contribuente il vizio dimotivazione dell’avviso di liquidazione, in quanto asseritamente privodell’indicazione della base imponibile e lamentando l’omessa prova dellaNumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/2026correttezza della determinazione dell’imposta di registro, non avendol’Agenzia depositato l’ordinanza di assegnazione.Va preliminarmente esaminato il motivo di cui al ricorso incidentale -da ricondursi all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., stante la sua inequivocariferibilità a tale fattispecie, pur in difetto della relativa indicazionenumerica (vedi in proposito, Cass. civ. n. 9487/20) - in quanto, ovefondato, risulterebbe dirimente e assorbente rispetto al ricorso principale.3. Il motivo è infondato e, in parte, inammissibile.Ai fini della motivazione dell’avviso di liquidazione, l'art. 54, comma 5,del d.P.R. n. 131/1986 prescrive che esso debba indicare gli “estremidell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare",quali requisiti indefettibili. Ritiene il Collegio di dare continuità all'indirizzogiurisprudenziale secondo cui è del tutto indifferente, ai fini quiconsiderati, che gli elementi della fattispecie impositiva a base dellaliquidazione dell'imposta di registro siano desumibili - direttamente - dallamotivazione dell'atto recante la pretesa tributaria o piuttosto -indirettamente - dal contenuto di un diverso atto dal primo richiamato,seppure non allegato, allorché si tratti di atto - nella specie un’ordinanzadi assegnazione - conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente,ritenendosi legittima anche la motivazione per relationem che richiami,senza allegarli, atti che si possano presumere iuris tantum conosciuti daldestinatario dell'accertamento (tra le altre, Cass. n. 11283/2022; Cass. n.239/2021; Cass. n. 30084/2021; Cass. n. 26340/2021; Cass. n.37370/2021; Cass. n. 24098/2014). Pertanto, “in ossequio ai canonigenerali della collaborazione e della buona fede, l'amministrazionefinanziaria deve considerarsi esonerata dall'obbligo di allegazione ex art.7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 con riguardo agli attipresupposti (negoziali, amministrativi o giudiziali) di cui il contribuenteabbia avuto conoscenza, sia stato destinatario ovvero sia stato parte(anche a mezzo di rappresentante legale o volontario), trattandosi diNumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/2026incombenza ridondante rispetto alla finalità di garantire un'informazioneadeguata e commisurata ad un efficace esercizio del diritto di difesa inordine all'incidenza degli atti impositivi, e che l'omissione o l'assolvimentodell'allegazione, rispettivamente, nulla toglie e nulla aggiunge allecognizioni del contribuente sui presupposti fattuali e sulle ragionigiuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazionefinanziaria” (Cass. n. 21713/2020, richiamata da Cass., n. 37370/2021).Trattasi di una opzione ermeneutica ritenuta da questa Corte integrante“un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azioneamministrativa (e quindi di buon andamento dell'amministrazione, ex art.97 Cost.) - che giustificano l'ammissibilità, anche normativa, dellamotivazione per relationem (sul punto cfr. Cass. 29/01/2008, n. 1906, inmotivazione) - ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente(rilevante ex artt. 24 e 111 Cost.) nel giudizio di impugnazione dell'attoimpositivo, che sarebbe illegittimamente compresso se la conoscibilitàdell'atto esterno richiamato dalla motivazione non fosse agevole, marichiedesse un'attività di ricerca complessa" (Cass. n. 593/2021). Inapplicazione dei suddetti principi il giudice d’appello ha correttamenteritenuto che l’avviso di liquidazione in questione contenga gli elementiidonei a consentire la celere ed agevole individuazione dell’atto tassato e icriteri adottati per la liquidazione del tributo, ossia: il riferimento allaprocedura esecutiva mobiliare - con indicazione del Tribunale, del numerodi ruolo e del debitore esecutato - conclusasi con l’ordinanza diassegnazione tassata, di cui è riportata la data (19/09/18), nonchél’indicazione dell’imposta richiesta, dell’aliquota proporzionale applicata edella norma che la prevede. Nemmeno è sostenibile che l’avviso inquestione sia privo dell’indicazione della base imponibile, la quale risultainvece espressamente individuata nella “somma di danaro stabilita dalgiudice nell’ordinanza di assegnazione” tassata, pertanto, mediante illegittimo rinvio per relationem a tale provvedimento, da ritenersiNumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/2026agevolmente individuabile dalla contribuente, in quanto creditriceassegnataria, pertanto senz’altro a conoscenza del contenuto delprovvedimento, sì da doversi escludere che sia stata costretta ad unagravosa attività di reperimento dell’atto, violativa dei canoni di lealecollaborazione e buona fede sottesi all’obbligo di motivazione di cui all’art.7 della legge n. 212/2000, suscettibile di menomare il diritto di difesa delcontribuente.Premesso che l’art. 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546/1992 non èapplicabile al caso di specie, trattandosi di norma di natura sostanzialeentrata in vigore il 16 settembre 2022, pertanto successivamente allaintroduzione del giudizio d’appello (vedi sul punto Cass. n. 20816/2024),quanto all’eccepita violazione del principio di ripartizione dell’onere dellaprova ex art. 2697 c.c. per non avere l’Agenzia delle Entrate depositato ingiudizio l’ordinanza di assegnazione, va rilevato che trattasi di questionenuova, di cui la controricorrente non ha allegato l’avvenuta deduzioneinnanzi al giudice del merito, introdotta per la prima volta nelcontroricorso e non affrontata dalla sentenza della CGT di secondo grado,pertanto inammissibile (vedi, tra le altre, Cass. n. 3473/25, 26147/21).Tanto premesso, l’unico motivo di ricorso è fondato e va accolto perquanto di ragione.Questa Corte ha ripetutamente affermato che “l'art. 8 della Tariffa,contemplando tra i provvedimenti giudiziari assoggettati ad imposta diregistro anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione,equiparandoli ai provvedimenti di definizione del giudizio», ha intesoriferirsi specificamente all'istituto previsto dall'art. 505 c.p.c. e dagli artt.529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c., dal momento che è da presumere chequando una norma di diritto tributario fa riferimento ad un istitutoprivatistico o processual civilistico, adotti anche la definizione che di talerapporto abbia dato la legge civile o processuale civile. In tal modo, iprovvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione sono statiNumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/2026equiparati, ai fini tributari, ai provvedimenti decisori in considerazione delprofilo di specificità che connota quegli atti e che deve individuarsinell'effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile o credito)che con essi si realizza (Cass., Sez. 5, n. 16022 del 2005, Rv. 585151-01). La natura traslativa dell'ordinanza di assegnazione è statacostantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale haripetutamente statuito che «l'ordinanza di assegnazione del creditopignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo,rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale econclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante iltrasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato alcreditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionaleconclusivo del processo di espropriazione presso terzi» (Cass., Sez. 3, n.19394 del 2017, Rv. 645386-01; Sez. 6-1, n. 11660 del 2016, Rv.640208-01; Sez. 1, n. 7508 del 2011, Rv. 617490- 01)” (Sez. 5 - ,Ordinanza n. 7306 del 16/03/2021, Rv. 660879 - 01)….” (Cass. n.577/2025, nonché Cass. 27265/25).Pertanto, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 8, lett. a) dellacitata Tariffa, correttamente l'Amministrazione finanziaria ha liquidatol’imposta in questione sulla base dell’aliquota proporzionale previstadall’art. 6, [OSCURATO:PERSONA], d.P.R. n. 131/1986, intendendo questaCorte dare seguito all’orientamento maggioritario, da ultimo ribadito, chericonosce natura traslativa all’ordinanza di assegnazione dei crediti in sededi procedura esecutiva mobiliare.Né una diversa conclusione si ritiene argomentabile sulla scorta delledue pronunce (Cass. n. 9400/07 e Cass. n. 30279/21 che la richiama)menzionate dalla contribuente nel controricorso e nella memoriaillustrativa, atteso che, come già chiarito da questa Corte nell’ordinanza n.7306/2021, la sentenza n. 9400/07 integralmente richiamatadall’ordinanza 30279/21, ha escluso che l’ordinanza di assegnazione diNumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/2026crediti ai creditori dei beni pignorati presso terzi “contenga una statuizionedi condanna (al pagamento di somme o alla consegna di merce), essendofinalizzata «alla mera attuazione di un titolo esecutivo, secondo un pianodi riparto concordato», con la conseguenza che essa non rientra tra leipotesi di cui all'art. 8, lett. b) della Tariffa alle quali si applica l'imposta diregistro in misura proporzionale. La medesima pronuncia non ha, tuttavia,affrontato la questione relativa alla efficacia traslativa dell'ordinanza diassegnazione e dunque la sua riconducibilità alle ipotesi di cui all'art. 8,lett. a) della Tariffa….. Piuttosto, in quell'occasione, si è precisato che,costituendo l'imposta di registro un'imposta d'atto, in caso diprovvedimenti plurimi dell'autorità giudiziaria, «ciascuno ha propria edautonoma veste a fine impositivo», con la conseguenza che «deve aversiriguardo al contenuto del solo provvedimento (ordinanza di assegnazione)della cui registrazione si tratta»….(Cass. n. 577/2025).Peraltro, trattandosi di ordinanza di assegnazione di un credito aventead oggetto il pagamento di una somma di danaro (nel caso di speciecanoni di locazione) non risulta condivisibile l’assunto che non si tratti didiritti a contenuto patrimoniale, presupposto per l’applicabilità della letterad) dell’art. 8 della citata Tariffa.Tantomeno è sostenibile, come asserito dalla controricorrente, che“l’imposta di registro si sarebbe dovuta eventualmente richiedereesclusivamente al soggetto pignorato”, stante, invece, la sussistenza di unobbligo solidale del creditore procedente, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n.131/1986, così come non è sostenibile che il suddetto assunto sarebbesancito dalle ordinanze n. 3217/2022 e n. 3720/2020 di questa Corte,richiamate a sostegno dalla controricorrente, le quali affrontano invecequestioni relative ai rapporti interni tra i vari debitori solidali (creditoreprocedente, debitore esecutato e terzo, laddove il primo agisca per laripetizione di quanto versato a titolo di imposta di registro, così pertantoNumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/2026ribadendosi l’obbligo di pagamento anche del creditore nei confrontidell’Amministrazione finanziaria).Poichè il credito ceduto con l’ordinanza di assegnazione è quello deldebitor debitoris e poiché, pacificamente, l’assegnazione del credito operasino alla concorrenza del credito per cui si procede ma nei limiti di quelloceduto, l’ordinanza di assegnazione non va però tassata per l’interoimporto del credito di cui si chiede soddisfazione (vedi Cass., n.30917/2025). A tal proposito, questa Corte, con ordinanza n.27265/2025, in applicazione del principio della capacità contributiva,[OSCURATO:PERSONA], che non consente un prelievo fiscale superiore al valoreeffettivamente acquisito dal creditore, ha affermato i seguenti principi didiritto: “In tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131, l’assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato,avendo effetto traslativo-cessorio, comporta l’applicazione dell’impostaproporzionale ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) della allegata tariffa, parteprima, identificandosi la base imponibile nel credito assegnato e non inquello posto in esecuzione»; “In tema di imposta di registro ai sensi deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in presenza di assegnazione di crediti futuri(nella specie, soddisfatti con l’assegnazione del quinto del trattamentopensionistico) il giudice di merito ha il potere-dovere di calcolare la baseimponibile anche tenendo in considerazione fatti sopravvenuti rilevanti perla determinazione dell’imposta dovuta (nella specie, la cessazione deltrattamento pensionistico per decesso del debitore esecutato)”. Pertanto,in applicazione dei suddetti principi di diritto, nell’ipotesi di cessione dicrediti futuri (quali quelli derivanti da canoni di locazione non ancorascaduti), l’oggetto della imposizione non è costituito dall’intero credito(originariamente) assegnato sino alla concorrenza del credito per cui siprocede, bensì esclusivamente dal credito effettivamente pignorato,dovendosi, nella fattispecie in esame, in cui il credito deriva da unNumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/2026contratto di locazione, tenere conto della durata di tale contratto stipulatodal terzo pignorato.Per l’effetto, posto l’obbligo della contribuente di corrisponderel’imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi degli artt. 8, lett. a)e 6 della [OSCURATO:PERSONA] prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, l’impostadovrà essere rideterminata in ragione della suddetta diversa baseimponibile, da accertarsi avuto riguardo alla durata del canone dilocazione da cui il credito deriva.Il compito di quantificare la suddetta base imponibile spetta al giudicedi merito, il quale non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deveesaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivatavalutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura,entro i limiti posti dalle domande di parte, non essendo il processotributario annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, bensì traquelli di impugnazione-merito (v. ex plurimis, Cass., n. 12722/2024;Cass., n. 24611/2014; Cass., n. 26157/2013; Cass., n. 25376/2008,Cass., n. 15825/2006).Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversacomposizione, che provvederà a rideterminare l’imposta dovuta, sullascorta dei suddetti criteri, nonché a liquidare anche le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa lasentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 1249/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 9195/2026Data pubblicazione 11/04/2026ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.1.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]