CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19097/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Salernoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa FRANCESCACERONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’appello cautelare, accoglievaparzialmente l’impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso l’ordinanzadel locale giudice per le indagini preliminari, che a sua volta ne aveva rigettato larichiesta di applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo dicontrattare con la pubblica amministrazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cod. pen., inconcorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; di cui agli artt. 81 cpv.,110, 479 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cod.pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cod.pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; di cui agli artt. 81 cpv.,110, 640 cpv. n. 1 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; di cui agli artt.61 n. 2, 48, 81 cpv., 479 cod. pen.. Il Tribunale ha irrogato la misura interdittivarichiesta, per la durata massima di mesi dodici. Sono stati ravvisati gravi indizi dicolpevolezza ed esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. inrelazione ad una serie di false attestazioni di avanzamento lavori urbanistici(nell’ambito dell’appalto dei “lavori di sistemazione idrogeologica in località SanAbbondio nel Comune di Valva”), realizzate dall’[OSCURATO:PERSONA], in veste di amministratoredella [OSCURATO:SOCIETA]., in concorso con i pubblici ufficiali a vario titolo competenti per ilComune di Valva, lavori mai eseguiti, con la conseguente consumazione di truffeai danni dell’ente pubblico [capi C),D), F), G), H)]; ed in relazione – capo L) – aduna ipotesi di falso ideologico per induzione in errore dei pubblici ufficialicompetenti al rilascio di certificazioni SOA (della [OSCURATO:SOCIETA]. di Salerno),prodromiche alla partecipazione a gare pubbliche di appalto dell’impresarappresentata dall’[OSCURATO:PERSONA], perpetrata da costui con la presentazione ad Impresoadella documentazione attinente ai lavori non eseguiti (i cc.dd. CEL, certificazionidi esecuzione lavori), strumentale all’ottenimento di abilitazione qualificanteall’effettuazione di specifici interventi edilizio-urbanistici (lavori specialistici difornitura, posa in opera e manutenzione di barriere paramassi e simili).2.Ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA], a patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si èaffidato a cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Il primo motivo è fondato sui vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)cod. proc. pen. con riferimento al quadro indiziario per i capi C, D, F, G. [OSCURATO:PERSONA] riesame avrebbe ravvisato la sussistenza degli indizi, a titolo di responsabilitàconcorsuale, sol perché il ricorrente risulta “beneficiario” degli atti ideologicamentefalsi e perché non avrebbe “potuto non sapere” dell’illecita condotta altrui; nonsarebbe stata fornita giustificazione di condotte a lui ascrivibili in forma di“istigazione” od agevolazione dell’altrui falsificazione, dal momento che – si scrivenel ricorso – “un conto è l’eventuale mancata esecuzione dei lavori, altro conto èla redazione di un verbale che certifichi” l’avvenuta esecuzione dei lavori ed allacui stesura l’indagato non abbia personalmente partecipato. Inoltre, ladichiarazione di ultimazione lavori – capo F) - non costituirebbe atto pubblico.2.2. Il secondo motivo si è appuntato sui vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b)cod. proc. pen., a riguardo della sussistenza dei gravi indizi per il capo L), poichéle certificazioni SOA non sarebbero atti pubblici, gli organismi SOA sarebbero entidi diritto privato, come correttamente sostenuto dal primo giudice, che ha respintola richiesta cautelare del pubblico ministero. Il Tribunale del riesame avrebbe citatoun indirizzo giurisprudenziale datato, antecedente all’entrata in vigore del d. lgs.n.36 del 2023, che avrebbe espressamente definito le SOA come istituti di dirittoprivato. Difetterebbero, comunque, i presupposti dell’induzione in errore.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’esistenza di vizi di cui all’art. 606comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per quanto concerne il quadro degli indizisub H), poiché l’ordinanza impugnata, che riproporrebbe pedissequamente quantoosservato dal provvedimento del g.i.p. e conterrebbe mero rimando alleconclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, sarebbe carente diautonomia.2.4. Il quarto motivo, attraverso il richiamo dei vizi di cui all’art. 606 comma 1lett. b) ed e) cod. proc. pen., si è profuso sulla ricorrenza delle esigenze cautelaridi cui all’art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Anche in tal caso, la motivazionespesa dal Tribunale sarebbe tautologica e circolare, con particolare riferimento alrequisito dell’”attualità” del pericolo di commissione di reati della stessa specie.Sarebbe stato necessario prevedere in concreto, secondo la giurisprudenza, cheall’indagato si presentasse un’occasione prossima per delinquere nuovamente,mentre l’ordinanza impugnata avrebbe fatto leva soltanto sulla molteplicità e sullemodalità dei fatti, dato astratto ed insufficiente ai predetti fini. [OSCURATO:PERSONA], anzi, escluso i gravi indizi per i reati di cui ai capi A) e B) e dunquel’esistenza di collusioni tra l’indagato e i pubblici ufficiali e in definitiva ridottol’agire criminoso del ricorrente ai rapporti con il Comune di Valva, destinatario diun unico finanziamento ministeriale, nell’ambito di una sola gara d’appaltorisalente nel tempo. L’occasionalità della contestazione sarebbe avvaloratadall’esclusione dei gravi indizi per i reati di turbata libertà degli incanti, di cui aicapi M) e N), riferiti a Comuni diversi da quello di Valva.2.5. Il quinto motivo si è doluto di un vizio motivazionale relativo alla durata dellamisura interdittiva, applicata nel massimo legale senza doverosa giustificazione esenza debito collegamento al caso concreto.3.In data 9 febbraio 2026 la difesa del ricorrente ha trasmesso motivi nuovi,concentrati sul tema della sussistenza delle esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al profilo attinente alle esigenze cautelari.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Occorre premettere che, per gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logicao rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementistrutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ognidubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loroconsistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriorielementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempouna qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013,Cardella, Rv. 256657). In questo scenario, qualora sia denunciato, con ricorso percassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale delriesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Cortespetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare – ovvero adescludere - la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamentodelle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460;conf.: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) senza che possaintegrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre,Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000,Alberti, Rv. 215331). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere "all'interno"del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova odiversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,Tiana, Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del23/03/2017, Cusmano, non mass. sul punto, nonché Sez.2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indiziriguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario edesclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stessee rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998,Martorana, Rv. 210019).E giova rammentare che, in caso di ribaltamento, da parte del tribunaledel riesame in funzione di giudice dell'appello "de libertate", della precedentedecisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta unamotivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa ilprocedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenutodella pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative delrigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioniautonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n.31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv.284982; Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep.2023, Padula, in motivazione; in termini, Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M.,Rv. 279593).2.2. L’ordinanza impugnata ha dato conto, con enunciati soddisfacenti entro iconfini del vaglio che si deve arrestare alla fase cautelare, del quadro gravementeindiziario relativo alla partecipazione concorsuale del ricorrente alla commissionedei reati di falsità ideologica di cui ai capi d’incolpazione provvisoria sub c), d), f)e g). L’atto d’impugnazione non si confronta compiutamente con l’illustrazione delruolo concretamente assunto dall’indagato nell’iter del procedimentoamministrativo, e non soltanto perché titolare dell’impresa appaltatrice, direttoutilizzatore degli atti ideologicamente falsi, di cui conosceva la falsità non avendocompiuto i lavori attestati, nella commissione del reato di truffa di cui a capo h),che ha generato a suo favore il considerevole profitto di 787.000 euro. Trascura,per un verso, ai fini del giudizio di gravità del compendio indiziario, che il computodelle opere pagate alla FGA, contabilmente eseguito dalla direzione lavori nel corsodella procedura, non può che corrispondere all’entità dei lavori elencati equantificati dall’impresa (pagg.25,38 dell’ordinanza); non considera, per altroverso (pag.11 dell’ordinanza), che nel carteggio dell’appalto è stata rinvenuta, daldenunciante [OSCURATO:PERSONA], una nota della [OSCURATO:SOCIETA]. di “richiesta adeguamentoprezzi inviata al Ministero delle Infrastrutture per accedere al previsto fondoministeriale a seguito della ultimazione dei lavori”, significativamente trasmessa,all’Ente destinatario, dal supporto al RUP, il coindagato arch. [OSCURATO:PERSONA], conl’apposizione della firma digitale del [OSCURATO:PERSONA] medesimo in data 27 luglio 2023, chequest’ultimo ha tuttavia riferito agli inquirenti di non aver mai autorizzato, proprioalla luce degli accertamenti svolti a riguardo della mancata esecuzione dei lavori.Si tratta di documentazione evidentemente indicativa, nel rispetto di criteri diprova logica, di collusione tra l’impresa e gli organi istituzionali deputati allavigilanza sull’andamento e sul corretto completamento dell’intervento urbanistico.Depone, ancora, nel senso del concerto tra gli indagati, la vicenda descritta nelcapo g) dell’ordinanza, relativa ad un’accusa di falso non espressamenteconfutata, in ricorso, nei suoi contenuti oggettivi, nella quale la falsità ideologicafunzionario di supporto al RUP, attestativa della corrispondenza tra gli elaborati dicontabilità predisposti dall’impresa e stato finale, della rispondenza degli elaboratigrafici del “come costruito”, confezionati dall’impresa, e le opere realizzate, con laformulazione di un giudizio di “approvabilità”; documento che, letto nell’insiemedegli altri indicatori, si rivela ragionevolmente confermativo di convergenzecomportamentali tra organi di controllo ed appaltatore dei lavori.2.3. Quanto alla natura giuridica della dichiarazione di ultimazione lavori,l’ordinanza tribunalizia ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte,alla quale il collegio intende dare continuità, secondo cui integra il reato di falsoideologico in atto pubblico e non il reato di falsità ideologica in certificatiamministrativi, la condotta del dipendente comunale che, in qualità di tecnicomunicipale e direttore dei lavori, attesti falsamente l'ultimazione e l'esecuzione deilavori in conformità alle prescrizioni contrattuali, in quanto dette attestazioni noncostituiscono giudizi di valore, puramente soggettivi, ma giudizi del tutto oggettivie tecnici, vincolati al progetto approvato e preordinati a controllarne la regolare efedele esecuzione, con la conseguenza che la valutazione, pur sussistente,presuppone un'inevitabile attività di constatazione integrante il contenuto propriodell'atto pubblico (Sez.5, n. 33056 del 21/05/2024, Gualandi, Rv. 286875-03; Sez.5, n. 38153 del 25/09/2006, Bianco, Rv. 236039 - 01; conf. n. 49205 del 2004,Margarino, Rv. 231284 – 01). Ed invero, l’ultimazione dei lavori è stata attestatadal direttore dei lavori, figura nominata dall’amministrazione appaltante, pubblicoufficiale nell’esercizio delle funzioni (pag.21 ord. impugnata). Il contesto fattualeesaminato da Cass. civ. Sez.1, n. 6838 del 24/03/2011, citata dal ricorrente, èdiverso, perché attinente ad un falso verbale di chiusura dei lavori confezionatodall’impresa e dal suo direttore dei lavori, ritenuto scrittura privata, trasmesso allaProvincia, il cui tecnico competente ne ha successivamente certificato la regolarità.3.Il secondo motivo, che lamenta violazione di legge in relazione al quadroindiziario dell’incolpazione sub l) con particolare riferimento al correttoinquadramento giuridico delle certificazioni rilasciate da [OSCURATO:SOCIETA]. diSalerno, non è fondato.Come noto, la certificazione SOA è il documento obbligatorio per la partecipazionea gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, idoneo a comprovare,in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto,opere pubbliche di lavori con importo superiore a un dato ammontare. Si tratta diuna certificazione bensì rilasciata da organismi definiti di “diritto privato”, maabilitati ed autorizzati dall’ANAC ad attestare il possesso dei requisiti tecnici edeconomici necessari alle imprese che intendano partecipare a determinatetipologie di gare pubbliche. Non vi è dubbio che tale certificazione incorpori unavalutazione qualificante di idoneità, utile a cristallizzare il possesso in capoall’impresa dei requisiti indispensabili alla partecipazione a speciali gare di appaltoindette dalla pubblica amministrazione, non sia meramente riproduttiva di altri attie sia caratterizzata da una propria, autonoma efficacia giuridica, relativa allacostituzione di un diritto a “spendere” il titolo così conseguito nell’ambito negozialecon gli enti pubblici.Il collegio reputa di convenire, allora, con l’opzione interpretativa adottata dalTribunale dell’appello cautelare, che ha richiamato la consolidata giurisprudenzaamministrativa, secondo cui il rilascio delle attestazioni SOA integra una funzionepubblica di certificazione, potendosi equiparare l’attestato SOA ad un atto pubblicoche fa fede fino a querela di falso del possesso dei requisiti in esso attestati (Cons.Stato, Sez. 5, 14 giugno 2021, n. 4622; Cons. Stato, Sez. 6, 4 luglio 2012, n.3905; Cons. Stato, Sez.5, 19 aprile 2011, n. 2401); le SOA, ancorché sianoorganismi privati, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che sfociain una attestazione con valore di atto pubblico (Cons. Stato, Sez.6, 24/01/2005n. 129).L’ultima parte del motivo di ricorso, che si duole del giudizio di falsità delladocumentazione utilizzata per la richiesta della certificazione SOA è generica emanifestamente infondata, dal momento che il Tribunale ha pianamente edesaustivamente sottolineato (pag.40), in assenza di adeguata confutazione, che icertificati di esecuzione lavori del 30 marzo 2021 e del 30 maggio 2022i responsabili di [OSCURATO:SOCIETA]. nel rilascio dell’attestazione di qualificazione ailavori specialistici, presupposto indispensabile per la partecipazione dell’impresadel ricorrente alle gare bandite da altri Comuni.4.Anche il terzo motivo non merita pregio.L'autonoma valutazione richiesta al tribunale del riesame e dell’appello cautelareè compatibile con la tecnica di redazione per relationem allorquando dal contenutocomplessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti delprocedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio deglielementi sottoposti all'esame giurisdizionale (Sez.5, n. 70 del 24/09/2018, Pedato,Rv. 274703). Ove, dunque, il giudice d’appello condivida le argomentazioni e lemodalità ricostruttive contenute nella prima decisione può di certo richiamarle,spiegando le ragioni per cui dette valutazioni resistano alle eventuali criticheformulate. Ragionare diversamente significherebbe imporre al secondo grado digiudizio - in violazione di canoni logici e di razionalità espressiva, snaturando lecaratteristiche ontologiche del rito di seconda istanza, con inutile aggravio deitempi del processo – una ulteriore ed autonoma attività di integrale rivisitazionedel fatto, anche lì dove il ragionamento espositivo operato in prime cure siaritenuto pienamente condivisibile. Ed in ogni caso, il rilievo difensivo che si dolgadella carenza del requisito dell’autonomia della valutazione, ha l’onere di indicareo di allegare criticità specifiche, emergenti dagli atti del processo, che in tesidifensiva siano state pretermesse (cfr. Sez.3, n. 34481 del 16/09/2025, Catoi, Rv.288779).Orbene, il tema dei gravi indizi del reato di cui al capo h) è stato congruamenteaffrontato dal Tribunale della fase incidentale attraverso il richiamo dei passaggiessenziali della consulenza tecnica del pubblico ministero, fonte di provalegittimamente valorizzabile, che ha ripercorso, con metodo analitico non investitoda censure difensive, le singole voci tariffarie dei lavori non eseguiti e ne haquantificato l’ingente importo, illegittimamente corrisposto all’impresarappresentata dal ricorrente (pag.25). Né la difesa si è curata di arricchire le notedi dissenso con l’illustrazione degli specifici profili eventualmente negletti dalladecisione, tali da influire con efficacia demolitiva sulla linearità e persuasività delleconclusioni raggiunte.5.Il quarto motivo coglie nel segno, nei limiti della prospettata carenza dimotivazione.In tema di configurazione del quadro delle esigenze di cautela di cui all’art. 274lett. c) cod. proc. pen., occorre rimarcare che l’orientamento oramai consolidatosinella giurisprudenza di legittimità - ed al quale il Collegio intende aderire - è nelsenso per cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1,lett. c) c.p.p. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricadutanel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazioneprognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisiaccurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzativedella condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, laquale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanzatemporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni direcidivanza, che esula dalle facoltà del giudice (ex multis tra le più recenti Sez. 5,n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 1, n. 14840 del22/01/2020, Oliviero, Rv. 279122; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022,Magliulo, Rv. 282769; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5,n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991). In altri termini, il requisitodell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenzadel pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuitàdel periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sullabase della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminaledell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a darconto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misuracautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021,Barletta, Rv. 280566). Più precisamente ancora, l'attualità e la concretezza delleesigenze cautelari non può farsi coincidere, necessariamente, con l'attualità e laconcretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dallemodalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo, ove persistanoin cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez.2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati,Rv. 285217; Sez.2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv.267785). Né il pericolodi reiterazione di reati della stessa specie deve essere inteso come pericolo direiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è lareiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reatooggetto di contestazione (ex multis, sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, Pedato,Rv.274403).L'ordinanza impugnata ha congruamente rimarcato, sotto il profilo dellaconcretezza del pericolo di recidivanza, la molteplicità delle condotte criminoserealizzate con serialità e condivisione d’intenti con i pubblici ufficiali preposti alperfezionamento degli atti pubblici di rispettiva competenza, e focalizzatol’attenzione sulla illecita condotta di ottenimento di certificazioni SOA prodromichealla partecipazione ad altre gare pubbliche.Tuttavia, il Tribunale dell’appello non ha adeguatamente circostanziatol’apprezzamento di sussistenza delle esigenze di cautela nella loro dimensione diprima dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare, ha superato laragguardevole cesura temporale senza assolvere all’onere di penetranteapprofondimento delle relative argomentazioni e, in particolare, ha menzionatouna pendenza giudiziaria specifica risalente al 2018 ed altre due pendenze, di cuiuna altrettanto datata, di cui non è stata chiarita la valenza conducente ai fini delgiudizio prognostico de quo.Non è appagante la citazione della partecipazione dell’impresa del ricorrentealle gare pubbliche indette da altri Comuni del circondario, perché (peraltro in uncontesto di ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a riguardo delleincolpazioni di turbata libertà degli incanti, di cui ai capi “m” e “n”), sologenericamente evocate come “successive” (pag.43), di cui non sono stati indicatii contorni e gli sviluppi, evidentemente di rilevante proiezione sulla prognosi diconcreto pericolo di commissione di reati della stessa indole; il Tribunale haosservato che il ricorrente «ha dimostrato di essere sempre in continuo contattocon la P.A., di operare nel settore della P.A. e di farlo con una dimostrata capacitàcriminale», ma non ha chiarito il motivo per il quale l’aspirazione a concludereulteriori rapporti con la pubblica amministrazione preconizzi uno specifico pericolodi nuova contaminazione di attività istituzionali ed operazioni negoziali, conmodalità della medesima natura; né è stata fornita soddisfacente contezza delleragioni che renderebbero tali indicatori preponderanti sul dato cronologico deltempo trascorso tra i fatti e l’applicazione della misura interdittiva.6. L’ordinanza impugnata deve essere dunque annullata, in parte qua, per larivalutazione del quadro delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame alTribunale di Salerno. Il quinto motivo di ricorso deve ritenersi logicamenteassorbito dall’accoglimento del quarto, mentre, nel resto, l’impugnazione deveessere respinta. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato limitatamente alle esigenze cautelari, conrinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Salerno. Rigetta nel resto ilricorso.Così deciso il 25/02/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]