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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 41274/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento probatorio in ordine al giudizio di responsabilità, sono generici e, comunque, manifestamente infondati; che, rispetto alle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale non è affatto incorsa in errore "sul significante" avendo dato conto della descrizione ordine alle caratteristiche degli occhi del rapinatore, come offerta dalla persona offesa, ma ha semplicemente espresso un apprezzamento di fatto, non manifestamente illogico, in ordine a tale dato, correttamente illustrato; in ogni caso, il ricorrente nulla ha argomentato in ordine alla decisività dell'apporto dichiarativo asseritamente travisato che il collegio di merito ha espressamente escluso avendo fondato il giudizio di responsabilità, adeguatamente motivato, sulla ricostruzione fornita dalla persona offesa in ordine alla azione predatoria e all'abbigliamento dell'autore della stessa, valutata congiuntamente ai movimenti dell'imputato come ripresi dalle telecamere di videosorveglianza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 04 novembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento probatorio in ordine al giudizio di responsabilità, sono generici e, comunque, manifestamente infondati; che, rispetto alle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale non è affatto incorsa in errore "sul significante" avendo dato conto della descrizione ordine alle caratteristiche degli occhi del rapinatore, come offerta dalla persona offesa, ma ha semplicemente espresso un apprezzamento di fatto, non manifestamente illogico, in ordine a tale dato, correttamente illustrato; in ogni caso, il ricorrente nulla ha argomentato in ordine alla decisività dell'apporto dichiarativo asseritamente travisato che il collegio di merito ha espressamente escluso avendo fondato il giudizio di responsabilità, adeguatamente motivato, sulla ricostruzione fornita dalla persona offesa in ordine alla azione predatoria e all'abbigliamento dell'autore della stessa, valutata congiuntamente ai movimenti dell'imputato come ripresi dalle telecamere di videosorveglianza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembre 2025
Sentenza Cassazione n. 41274/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris