CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14607/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catania in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per il reato di furto in abitazione. L'unico motivo proposto — che deduce erronea applicazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen. — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01); invero, in tema di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. èinammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M