Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:538
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0630_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 settembre 2021 – AH / Eurofound (causa T‑630/19) «Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Molestie psicologiche – [OSCURATO:PERSONA] di assistenza – Ricorso di annullamento – Litispendenza – Interesse ad agire – Ricevibilità – Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo – Obbligo di motivazione – Incompetenza dell’autore dell’atto – Errore di valutazione – Responsabilità – Danno morale»

1. Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso di un funzionario asseritamente vittima di molestie psicologiche diretto avverso il rigetto di una domanda di assistenza – Ricevibilità (Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 37‑39)

2. Agenzie dell’Unione europea – Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) – Personale – Adozione delle decisioni – Competenza del direttore d’Eurofound – Possibilità di sostituzione da parte del vicedirettore – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1860/76, art. 53) (v. punti 69‑71)

3. Funzionari – Decisione di archiviare un’indagine amministrativa avviata in risposta a una domanda di assistenza per molestie psicologiche – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 296 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 25) (v. punti 75‑82)

4. Funzionari – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Requisito d’imparzialità – Portata – Contestazione da parte della presunta vittima – Onere della prova (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41) (v. punto 98)

5. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Portata – Motivo fondato su elementi conoscibili e deducibili fin dal momento della proposizione del ricorso – Esclusione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, §§ 1 e 2) (v. punti 109‑113)

6. Ricorsi dei funzionari – Presupposti per la ricevibilità – Rigetto di un ricorso nel merito senza statuire sulla ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (v. punto 128) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione di Eurofound del 9 novembre 2018, con cui è stata conclusa l’indagine amministrativa AI‑2018/01 avviata a seguito della domanda di assistenza per molestie psicologiche formulata dal ricorrente nei confronti dei suoi superiori e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale decisione.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) AH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0630_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 settembre 2021 – AH / Eurofound (causa T‑630/19) «Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Molestie psicologiche – [OSCURATO:PERSONA] di assistenza – Ricorso di annullamento – Litispendenza – Interesse ad agire – Ricevibilità – Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo – Obbligo di motivazione – Incompetenza dell’autore dell’atto – Errore di valutazione – Responsabilità – Danno morale» 1. Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso di un funzionario asseritamente vittima di molestie psicologiche diretto avverso il rigetto di una domanda di assistenza – Ricevibilità (Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 37‑39) 2. Agenzie dell’Unione europea – Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) – Personale – Adozione delle decisioni – Competenza del direttore d’Eurofound – Possibilità di sostituzione da parte del vicedirettore – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1860/76, art. 53) (v. punti 69‑71) 3. Funzionari – Decisione di archiviare un’indagine amministrativa avviata in risposta a una domanda di assistenza per molestie psicologiche – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 296 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 25) (v. punti 75‑82) 4. Funzionari – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Requisito d’imparzialità – Portata – Contestazione da parte della presunta vittima – Onere della prova (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41) (v. punto 98) 5. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Portata – Motivo fondato su elementi conoscibili e deducibili fin dal momento della proposizione del ricorso – Esclusione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, §§ 1 e 2) (v. punti 109‑113) 6. Ricorsi dei funzionari – Presupposti per la ricevibilità – Rigetto di un ricorso nel merito senza statuire sulla ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (v. punto 128) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione di Eurofound del 9 novembre 2018, con cui è stata conclusa l’indagine amministrativa AI‑2018/01 avviata a seguito della domanda di assistenza per molestie psicologiche formulata dal ricorrente nei confronti dei suoi superiori e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale decisione. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) AH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound).
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris