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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 45920/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Castrovillari (Cs) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1538/20 Corte di appello di Catanzaro del 07/10/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, decidendo in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari che in data 15 febbraio 2018 aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine, tra i numerosi reati ascrittile, a quelli di cui ai capi F, F-bis, F-ter, F-quater dell'editto di accusa, concernenti altrettanti tentativi di estorsione aggravata in danno di più persone correlati al mancato pagamento del corrispettivo della cessione di sostanze stupefacenti, rideterminando la pena inflittale dal primo giudice, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra detti reati e quelli per cui era già intervenuta l'affermazione definitiva di responsabilità.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che con tre motivi di censura deduce vizi congiunti di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati oggetto del giudizio di rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Articolata su tre motivi di doglianza, l'impugnazione si caratterizza per un verso per la genericità delle deduzioni e per altro verso per la stretta riferibilità a profili di fatto, il cui scrutinio risulta incompatibile con la funzione tipica del giudizio di legittimità.

Quel che la ricorrente propugna è, infatti, una rilettura delle risultanze probatorie, al fine di provocare una completa revisione del giudizio di merito che, in relazione a ciascun reato oggetto della fase di rinvio (capi F, F-bis, F-ter, F- quater), ne ha visto l'affermazione di responsabilità con il ribaltamento della precedente pronuncia assolutoria in grado di appello.

Sulla base di tale premessa, il Collegio rileva semplicemente l'impossibilità di seguire le cadenze del ricorso nella analitica rivisitazione critica degli elementi di fatto che sostanziano le ipotesi di accusa, perché ciò di cui la ricorrente si duole è precisamente che il giudice di rinvio abbia ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di tentata estorsione ascrittile alla luce delle risultanze probatorie scrutinate.

Ma,come anzidetto, quello di legittimità non è la sede propria per riproporre questioni di stretta competenza dei giudici dei gradi di merito del giudizio.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualei e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 21 ottobre 2021 Il consigliere st nsore [OSCURATO:PERSONA] Ange4 ostanzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Castrovillari (Cs) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1538/20 Corte di appello di Catanzaro del 07/10/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, decidendo in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari che in data 15 febbraio 2018 aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine, tra i numerosi reati ascrittile, a quelli di cui ai capi F, F-bis, F-ter, F-quater dell'editto di accusa, concernenti altrettanti tentativi di estorsione aggravata in danno di più persone correlati al mancato pagamento del corrispettivo della cessione di sostanze stupefacenti, rideterminando la pena inflittale dal primo giudice, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra detti reati e quelli per cui era già intervenuta l'affermazione definitiva di responsabilità. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che con tre motivi di censura deduce vizi congiunti di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati oggetto del giudizio di rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Articolata su tre motivi di doglianza, l'impugnazione si caratterizza per un verso per la genericità delle deduzioni e per altro verso per la stretta riferibilità a profili di fatto, il cui scrutinio risulta incompatibile con la funzione tipica del giudizio di legittimità. Quel che la ricorrente propugna è, infatti, una rilettura delle risultanze probatorie, al fine di provocare una completa revisione del giudizio di merito che, in relazione a ciascun reato oggetto della fase di rinvio (capi F, F-bis, F-ter, F- quater), ne ha visto l'affermazione di responsabilità con il ribaltamento della precedente pronuncia assolutoria in grado di appello. Sulla base di tale premessa, il Collegio rileva semplicemente l'impossibilità di seguire le cadenze del ricorso nella analitica rivisitazione critica degli elementi di fatto che sostanziano le ipotesi di accusa, perché ciò di cui la ricorrente si duole è precisamente che il giudice di rinvio abbia ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di tentata estorsione ascrittile alla luce delle risultanze probatorie scrutinate. Ma,come anzidetto, quello di legittimità non è la sede propria per riproporre questioni di stretta competenza dei giudici dei gradi di merito del giudizio. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualei e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 21 ottobre 2021 Il consigliere st nsore [OSCURATO:PERSONA] Ange4 ostanzo [OSCURATO:PERSONA]
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