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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 39486/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2019 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 20/06/2019 della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza in data 25/06/2013 del Tribunale di Bari che l'aveva condannato per i reati di rapina ed estorsione.

Deduce:

1.1. Erronea applicazione di una norma processuale.

Con un unico motivo, il ricorrente denuncia la nullità del decreto di citazione a giudizio, notificatogli a mezzo PEC contenente l'avviso della citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA], senza data di udienza.

A tale avviso era allegato un decreto di citazione a giudizio a carico di tale [OSCURATO:PERSONA] per il giorno 20 giugno 2019, in relazione al procedimento penale n. 1043/2012 Reg.

Gen., mentre quello a carico di [OSCURATO:PERSONA] era stato iscritto al n. 2440/2014 reg. gen.

In forza di ciò deduce la nullità del decreto -di citazione in ragione dell'erronea indicazione, tale da causare un'invincibile incertezza, mancando la data di udienza e risultando allegato il decreto di citazione relativo ad altro soggetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge la realtà di quanto dedotto con il ricorso.

In effetti, la PEC pervenuta al difensore conteneva l'avviso della citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA], senza data di udienza.

A tale avviso era -tuttavia- allegato un decreto di citazione a giudizio a carico di tale [OSCURATO:PERSONA] per il giorno 20 giugno 2019, in relazione al procedimento penale n. 1043/2012 Reg.

Gen., mentre quello a carico di [OSCURATO:PERSONA] era stato iscritto al n. 2440/2014 reg. gen.

Una tale modalità di notificazione provoca un'incertezza assoluta circa la data di fissazione dell'udienza, tale da parificarsi alla totale mancanza dell'indicazione dell'udienza di comparizione, visto che la PEC non reca nessuna indicazione a tal riguardo, mentre l'udienza indicata nel decreto allegato non è in alcuno modo riferibile all'odierno ricorrente, riguardando un diverso procedimento e un diverso imputato.

Deve allora ribadirsi che è affetto da nuliità assoluta il decreto di citazione per il giudizio di appello privo di indicazione della data di comparizione (Sez. 2 - , Sentenza n. 43928 del 18/10/2019, Zerzi, Rv. 277763 - 01).

2. La sentenza impugnata va conseguente annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso.

Così deciso il 29/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Messini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2019 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 20/06/2019 della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza in data 25/06/2013 del Tribunale di Bari che l'aveva condannato per i reati di rapina ed estorsione. Deduce: 1.1. Erronea applicazione di una norma processuale. Con un unico motivo, il ricorrente denuncia la nullità del decreto di citazione a giudizio, notificatogli a mezzo PEC contenente l'avviso della citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA], senza data di udienza. A tale avviso era allegato un decreto di citazione a giudizio a carico di tale [OSCURATO:PERSONA] per il giorno 20 giugno 2019, in relazione al procedimento penale n. 1043/2012 Reg. Gen., mentre quello a carico di [OSCURATO:PERSONA] era stato iscritto al n. 2440/2014 reg. gen. In forza di ciò deduce la nullità del decreto -di citazione in ragione dell'erronea indicazione, tale da causare un'invincibile incertezza, mancando la data di udienza e risultando allegato il decreto di citazione relativo ad altro soggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge la realtà di quanto dedotto con il ricorso. In effetti, la PEC pervenuta al difensore conteneva l'avviso della citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA], senza data di udienza. A tale avviso era -tuttavia- allegato un decreto di citazione a giudizio a carico di tale [OSCURATO:PERSONA] per il giorno 20 giugno 2019, in relazione al procedimento penale n. 1043/2012 Reg. Gen., mentre quello a carico di [OSCURATO:PERSONA] era stato iscritto al n. 2440/2014 reg. gen. Una tale modalità di notificazione provoca un'incertezza assoluta circa la data di fissazione dell'udienza, tale da parificarsi alla totale mancanza dell'indicazione dell'udienza di comparizione, visto che la PEC non reca nessuna indicazione a tal riguardo, mentre l'udienza indicata nel decreto allegato non è in alcuno modo riferibile all'odierno ricorrente, riguardando un diverso procedimento e un diverso imputato. Deve allora ribadirsi che è affetto da nuliità assoluta il decreto di citazione per il giudizio di appello privo di indicazione della data di comparizione (Sez. 2 - , Sentenza n. 43928 del 18/10/2019, Zerzi, Rv. 277763 - 01). 2. La sentenza impugnata va conseguente annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso il 29/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Messini
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