Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 luglio 2024

Cassazione n. 15740/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l' ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale della libertà di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame e confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero di Venezia a seguito di perquisizione personale e locale, in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 2 D.Igs.74/2000.

Al ricorrente si contesta di aver, nella qualità di amministratore di fatto della società UEA Italia s.r.I., indicato nelle dichiarazioni IVA e dei redditi della società UEA Italia, fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., riconducibile a [OSCURATO:PERSONA].

L'oggetto del sequestro probatorio concerne, tra l'altro, fogli manoscritti su carta intestata della società Uea Italia, brochure informative della società Uea Italia, moduli d'ordine compilati manualmente, fatture di vendita della Uea Italia relativi al 2022 -2023, una dichiarazione a firma di [OSCURATO:PERSONA], 4 assegni bancari strappati. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge processuale e violazione dei diritti della difesa, posto che non è stata disposta, da parte della Procura della Repubblica di Venezia, la trasmissione integrale del fascicolo del PM al Tribunale del riesame, a seguito della richiesta di riesame proposta dal difensore del ricorrente.

Precisa che è obbligo del pubblico ministero, a seguito della proposizione della richiesta di riesame personale o reale, trasmettere al tribunale distrettuale competente tutti gli atti e i documenti che costituiscono i presupposti su cui la misura ablativa si fonda, salvo che vi sia stata segretazione.

Nel caso di specie, il pubblico ministero ha trasmesso la documentazione in modo incompleto e lacunoso, essendo del tutto assenti 24 allegati alla comunicazione della notizia di reato redatta dalla Guardia di finanza, documentazione di rilevanza fondamentale al fine di sostenere la notizia di reato ed i presupposti del sequestro.

Lamenta, pertanto, violazione degli artt. 324, 309, comma 5, 291 comma 1, cod. proc. pen., e violazione dei diritti della difesa, non avendo il difensore potuto accedere in modo completo alla documentazione richiamata nella cnr.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 324 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame di Venezia erroneamente ha dichiarato la inammissibilità della richiesta di riesame, affermando che l'impugnazione non contiene censure concernenti il titolo cautelare né una richiesta di annullamento del titolo cautelare, ma solo una richiesta di restituzione che avrebbe dovuto essere avanzata al PM.

Precisa di aver formulato specifiche censure concernenti il titolo cautelare nei motivi di riesame, successivamente alla richiesta di riesame del 2/07/2024, depositati all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in ordine alla insussistenza del fumus, rappresentando che il giudice a quo ha richiamato le pagine 19 e 20 della cnr, ritenendo le risultanze ivi indicate sufficienti a supportare il fumus, sebbene nella medesima comunicazione di notizia di reato, e precisamente alla pagina 21, emerga in modo evidente l'estraneità dei ricorrente ai fatti, laddove si afferma che le investigazioni non consentono di ravvisare l'illiceità del suo operato e laddove si richiama l'emissione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di una nota di credito a storno della fattura del 27/12/2023.

Pertanto, è illogica e contraddittoria la motivazione del giudice a quo che, nel richiamare le risultanze indicate nella suddetta cnr, ha ritenuto sussistente il fumus. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In ordine alla prima doglianza, con la quale ci si duole della mancata trasmissione al Tribunale di tutti gli atti e i documenti, al di là della solo loro asserita natura fondamentale, la stessa è del tutto generica posto che il ricorrente non ha specificato quale sia stata la reale incidenza della loro mancata trasmissione sul decisum.

2. Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata.

Si osserva che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il giudice a quo, pur avendo rilevato che il riesame non contiene una specifica richiesta di annullamento del titolo cautelare, ha esaminato i profili di censura sottoposti al vaglio con i motivi, espressamente richiamati, ritenendo ammissibile la richiesta e rigettandola alla luce delle captazioni richiamate nella cnr in atti, da cui emerge l'esercizio di poteri gestori, e in particolare alle pagine 19 e 20, e ritenendo di non accogliere la doglianza difensiva relativa ad alcune fatture (asseritamente inerenti all'attività di consulenza e rimborso spese o annullate con nota di credito) e quelle relative alla pertinenzialità del materiale sottopósto a vincolo, che è'comunque riferibile all'indagato, alla società UEA Italia o al Bianton.

Il dispositivo è, infatti, di rigetto, con condanna del pagamento delle spese processuali, e non di declaratoria di inammissibilità.

3. Non può trovare ingresso in questa sede nemmeno la terza doglianza con la quale il ricorrente lamenta che il giudice a quo non abbia preso in esame le considerazioni formulate dalla Guardia di finanza e gli elementi favorevoli ivi indicati (segnatamente a pag. 21 della cnr) in ordine al fumus commissi delicti, considerazioni che il giudice a quo ha ritenuto di non fare proprie e di non richiamare, eccetto per la valutazione della fattura cui è fatto seguito lo storno con nota di credito.

Il ricorrente, peraltro, non deduce alcuna violazione di legge ma muove generiche contestazioni alla sola c.n.r.

Esula d'altronde dall'ambito delle valutazioni devolute al tribunale del riesame in sede di impugnazione una approfondita disamina in ordine alla sussistenza di elementi di responsabilità a carico dell'indagato, essendo il perimetro della cognizione del giudice dei controllo circoscritto alla tematica inerente alla astratta configurabilità di estremi di reato nel caso sub iudice e alla necessità di apporre sulla cosa il vincolo reale preordinatannente all'accertamento dei fatti. 4.,11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all'udien

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l' ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale della libertà di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame e confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero di Venezia a seguito di perquisizione personale e locale, in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 2 D.Igs.74/2000. Al ricorrente si contesta di aver, nella qualità di amministratore di fatto della società UEA Italia s.r.I., indicato nelle dichiarazioni IVA e dei redditi della società UEA Italia, fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]. L'oggetto del sequestro probatorio concerne, tra l'altro, fogli manoscritti su carta intestata della società Uea Italia, brochure informative della società Uea Italia, moduli d'ordine compilati manualmente, fatture di vendita della Uea Italia relativi al 2022 -2023, una dichiarazione a firma di [OSCURATO:PERSONA], 4 assegni bancari strappati. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge processuale e violazione dei diritti della difesa, posto che non è stata disposta, da parte della Procura della Repubblica di Venezia, la trasmissione integrale del fascicolo del PM al Tribunale del riesame, a seguito della richiesta di riesame proposta dal difensore del ricorrente. Precisa che è obbligo del pubblico ministero, a seguito della proposizione della richiesta di riesame personale o reale, trasmettere al tribunale distrettuale competente tutti gli atti e i documenti che costituiscono i presupposti su cui la misura ablativa si fonda, salvo che vi sia stata segretazione. Nel caso di specie, il pubblico ministero ha trasmesso la documentazione in modo incompleto e lacunoso, essendo del tutto assenti 24 allegati alla comunicazione della notizia di reato redatta dalla Guardia di finanza, documentazione di rilevanza fondamentale al fine di sostenere la notizia di reato ed i presupposti del sequestro. Lamenta, pertanto, violazione degli artt. 324, 309, comma 5, 291 comma 1, cod. proc. pen., e violazione dei diritti della difesa, non avendo il difensore potuto accedere in modo completo alla documentazione richiamata nella cnr. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 324 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame di Venezia erroneamente ha dichiarato la inammissibilità della richiesta di riesame, affermando che l'impugnazione non contiene censure concernenti il titolo cautelare né una richiesta di annullamento del titolo cautelare, ma solo una richiesta di restituzione che avrebbe dovuto essere avanzata al PM. Precisa di aver formulato specifiche censure concernenti il titolo cautelare nei motivi di riesame, successivamente alla richiesta di riesame del 2/07/2024, depositati all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in ordine alla insussistenza del fumus, rappresentando che il giudice a quo ha richiamato le pagine 19 e 20 della cnr, ritenendo le risultanze ivi indicate sufficienti a supportare il fumus, sebbene nella medesima comunicazione di notizia di reato, e precisamente alla pagina 21, emerga in modo evidente l'estraneità dei ricorrente ai fatti, laddove si afferma che le investigazioni non consentono di ravvisare l'illiceità del suo operato e laddove si richiama l'emissione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di una nota di credito a storno della fattura del 27/12/2023. Pertanto, è illogica e contraddittoria la motivazione del giudice a quo che, nel richiamare le risultanze indicate nella suddetta cnr, ha ritenuto sussistente il fumus. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In ordine alla prima doglianza, con la quale ci si duole della mancata trasmissione al Tribunale di tutti gli atti e i documenti, al di là della solo loro asserita natura fondamentale, la stessa è del tutto generica posto che il ricorrente non ha specificato quale sia stata la reale incidenza della loro mancata trasmissione sul decisum. 2. Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata. Si osserva che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il giudice a quo, pur avendo rilevato che il riesame non contiene una specifica richiesta di annullamento del titolo cautelare, ha esaminato i profili di censura sottoposti al vaglio con i motivi, espressamente richiamati, ritenendo ammissibile la richiesta e rigettandola alla luce delle captazioni richiamate nella cnr in atti, da cui emerge l'esercizio di poteri gestori, e in particolare alle pagine 19 e 20, e ritenendo di non accogliere la doglianza difensiva relativa ad alcune fatture (asseritamente inerenti all'attività di consulenza e rimborso spese o annullate con nota di credito) e quelle relative alla pertinenzialità del materiale sottopósto a vincolo, che è'comunque riferibile all'indagato, alla società UEA Italia o al Bianton. Il dispositivo è, infatti, di rigetto, con condanna del pagamento delle spese processuali, e non di declaratoria di inammissibilità. 3. Non può trovare ingresso in questa sede nemmeno la terza doglianza con la quale il ricorrente lamenta che il giudice a quo non abbia preso in esame le considerazioni formulate dalla Guardia di finanza e gli elementi favorevoli ivi indicati (segnatamente a pag. 21 della cnr) in ordine al fumus commissi delicti, considerazioni che il giudice a quo ha ritenuto di non fare proprie e di non richiamare, eccetto per la valutazione della fattura cui è fatto seguito lo storno con nota di credito. Il ricorrente, peraltro, non deduce alcuna violazione di legge ma muove generiche contestazioni alla sola c.n.r. Esula d'altronde dall'ambito delle valutazioni devolute al tribunale del riesame in sede di impugnazione una approfondita disamina in ordine alla sussistenza di elementi di responsabilità a carico dell'indagato, essendo il perimetro della cognizione del giudice dei controllo circoscritto alla tematica inerente alla astratta configurabilità di estremi di reato nel caso sub iudice e alla necessità di apporre sulla cosa il vincolo reale preordinatannente all'accertamento dei fatti. 4.,11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udien