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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 09386/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 31567/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 65 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dife sa dagli avv.ti Margherita e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PISSACROIARAFFAELE e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 824/2020della Corte d’appello dell’Aquila, depositata i n data 15.6.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.1.2023dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 31567/20R.G.

FATTO E DIRITTO Rilevato che: - [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila indicata in epigrafe, con cui –in relazione al giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dai debitori esecutati odierni intimati – è stato rigettato l’appello da essa avanzato per la riforma della sentenza di primo grado (che detta opposizione aveva accolto); -gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese; Ritenuto che: -il ricorso sia stato correttamente notificato a tutti gli intimati; -che tuttavia esso non sia stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., debitrice esecutata nella procedura avviata in danno dei terzi Pissacroia-Iadicolaex art. 602 c.p.c. e certamente litisconsorte necessaria nel giudizio ex art. 615 c.p.c. ad essa relativa (v.

Cass. n. 4763/2019); - d’altra parte, l a società ha senz’altro partecipato al giudizio di merito (con relativa costituzione della curatela fallimentare) e, da quanto dedotto dalla stessa ricorrente, risulterebbe essere tornata in bonis a seguito di concordato fallimentare; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo procedersi all’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

N. 31567/20R.G.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 31567/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 65 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dife sa dagli avv.ti Margherita e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PISSACROIARAFFAELE e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 824/2020della Corte d’appello dell’Aquila, depositata i n data 15.6.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.1.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 31567/20R.G. FATTO E DIRITTO Rilevato che: - [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila indicata in epigrafe, con cui –in relazione al giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dai debitori esecutati odierni intimati – è stato rigettato l’appello da essa avanzato per la riforma della sentenza di primo grado (che detta opposizione aveva accolto); -gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese; Ritenuto che: -il ricorso sia stato correttamente notificato a tutti gli intimati; -che tuttavia esso non sia stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., debitrice esecutata nella procedura avviata in danno dei terzi Pissacroia-Iadicolaex art. 602 c.p.c. e certamente litisconsorte necessaria nel giudizio ex art. 615 c.p.c. ad essa relativa (v. Cass. n. 4763/2019); - d’altra parte, l a società ha senz’altro partecipato al giudizio di merito (con relativa costituzione della curatela fallimentare) e, da quanto dedotto dalla stessa ricorrente, risulterebbe essere tornata in bonis a seguito di concordato fallimentare; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo procedersi all’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. N. 31567/20R.G. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell
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