CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 25525/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • GUIDONE Domenico [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]D del foro di Monza, che insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 26/02/2021 la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Monza del 30/10/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei contestati reati di ricettazione di un assegno bancario e di truffa. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo con un duplice motivo: a) la violazione di legge (artt. 526 e 191 cod. proc. pen.) basandosi la condanna per la ricettazione su prova non utilizzabile (la denuncia di furto dell'assegno, acquisita al fascicolo del dibattimento prima dell'inizio della fase istruttoria sull'erroneo presupposto che l'atto dovesse considerarsi come cosa pertinente al reato); b) il vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per il capo a, effettuata con memoria ex art. 121 cod. proc. peri. nell'immediatezza della pronuncia sul punto della Corte Costituzionale n.156/2000, intervenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione, di parziale illegittimità dell'art.131 bis cod. pen. con conseguente estensione di tale istituto all'art. 648 cpv. cod. pen. 3. Il primo motivo è all'evidenza infondato avendo la Corte di appello evidenziato che il furto (reato presupposto della ricettazione) risultava comunque da altre prove ritualmente acquisite agli atti - a prescindere dalla denunzia della persona offesa - argomentazione con la quale il ricorrente non si confronta; in particolare, la persona offesa ha riconosciuto nel ricorrente la persona che acquistò il bene, un condizionatore, pagandolo con l'assegno provento di furto, così escludendosi l'inconsapevolezza della provenienza illecita, trattandosi di titolo di credito emesso su un conto corrente di un terzo, in mancanza di plausibile giustificazione circa il suo possesso (la documentazione bancaria inoltre, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, ha consentito di accertare il mancato incasso dell'assegno proprio perché "smarrito o sottratto", fatto storico da ritenersi pacifico). 4. Il secondo motivo è infondato e determina, in una valuta2:ione complessiva, il rigetto del ricorso. Sulla base degli atti a disposizione dell'ufficio e dalla lettura della sentenza impugnata, non risulta che in appello sia stata invocata l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; il ricorrente peraltro non ha allegato al ricorso la memoria ex art. 121 cod. proc. che sostiene aver depositato per formalizzare la richiesta, senza ottenere riscontro. In ogni caso, può ritenersi che con motivazione implicita la corte territoriale abbia disatteso l'istanza, in ragione del riferimento ai precedenti penali del Guidone ed all'offesa derivante dal reato, ritenuta di non particolare tenuità (pag. 7 della sentenza di appello), elementi in sé ostativi all'esclusione della punibilità ai sensi della norma richiamata. 4. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 14 giugno 2022