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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 04741/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 31 maggio 20221, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato, commesso in Merì tra il 28 e il 29 luglio 2015; considerato che il proposto motivo, che denuncia, anche sotto l'egida del vizio di violazione di legge, carenze o inadeguatezze motivazionali in ordine alla prova della responsabilità, è generico e non consentito in questa sede, perché affidato ad indeterminate ed assertive doglianze, peraltro interamente versate in fatto, che si limitano a replicare, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi di gravame già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 31 maggio 20221, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato, commesso in Merì tra il 28 e il 29 luglio 2015; considerato che il proposto motivo, che denuncia, anche sotto l'egida del vizio di violazione di legge, carenze o inadeguatezze motivazionali in ordine alla prova della responsabilità, è generico e non consentito in questa sede, perché affidato ad indeterminate ed assertive doglianze, peraltro interamente versate in fatto, che si limitano a replicare, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi di gravame già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04741/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris