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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00974/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2019 del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal predetto imputato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gorizia di declaratoria di incompetenza.

Considerato che il ricorso è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile giusta la previsione dell'art. 568 comma 2, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2019 del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal predetto imputato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gorizia di declaratoria di incompetenza. Considerato che il ricorso è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile giusta la previsione dell'art. 568 comma 2, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il P
Sentenza Cassazione n. 00974/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris