CassazionedecretoSezione 4Decisione del 4 luglio 1974
Cassazione n. 01409/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1974 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PESARO, difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pesaro, in qualità di sostituto processuale come da delega orale che insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14/10/2021, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada, accertato in Rimini il 30/3/2014. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in grado di appello (violazione degli artt. 162, 178, comma 1, lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen.). II) Inosservanza dell'art. 649 cod. proc. pen. e 4 protocollo CEDU; fatto escluso in precedente giudizio irrevocabile; error in procedendo; violazione del principio del ne bis in idem. III) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 189, commi 6 e 7, cod. strada; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 92 cod. pen. e 43 cod. pen.; mancanza dell'elemento soggettivo del reato. IV) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada; contraddittorietà della motivazione.; travisamento della prova. V) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 15 e 81 cpv. cod. pen. in relazione all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. VI) Contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. VII) Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche VIII) Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione. Tenuto conto della sospensione della prescrizione per giorni 64, ai sensi dell'art. 83, commi 2 e 4, dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla I. 24 aprile 2020 n. 27, il reato risulta estinto alla data del 3/12/2021. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. fa 3. È il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275: "In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi de l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Rimini per quanto di competenza, disponendo la comunicazione a cura dell'ufficio di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Rimini per quanto di competenza. Così deciso il 25