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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09873/2026

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entata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura gli atti.- ricorrente -controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato.- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di del Lazio n.3139/2020, depositata il 20/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 3139/03/20 del 20/10/2020, la Commissionetributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) ha rigettato l’appelloNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Stanleybet) avverso lasentenza n. 19382/32/18 della Commissione tributaria provinciale diRoma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso propostodalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento, allastessa notificato quale coobbligata in solido di [OSCURATO:PERSONA],concernente l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta delle scommessesportive di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.2.

Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’avvisodi accertamento è stato emesso a seguito di un controllo effettuato pressoil centro trasmissione dati (CTD) gestito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e concernentele giocate raccolte per conto del bookmaker Stanleybet, con conseguentedeterminazione della imposta unica con riferimento all’anno d’imposta2009.3.

La CTR ha rigettato l’appello della società contribuente sololimitatamente alla misura della condanna alle spese di primo grado,evidenziando, quanto al merito e per quanto ancora interessa, che: a) lamancata traduzione dell’avviso di accertamento in lingua inglese noncostituisce motivo di nullità dell’atto, dato che la traduzione in linguastraniera degli avvisi di accertamento non è prevista da alcuna norma e lacontribuente, avendo sede in Italia, aveva l’onere di dotarsi deglistrumenti necessari a comprendere il contenuto dell’accertamento; b)l’imposta unica sulle scommesse si applica anche in assenza della specificaconcessione e soggetto passivo è chiunque gestisce con qualunque mezzo,anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero,concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, per cui si applicaanche al gestore del CTD; c) sussiste l’elemento territoriale dell’imposta,in quanto lo stesso va individuato nel luogo in cui la scommessa vieneeffettuata; d) le sanzioni devono essere applicate.4.

Avverso la sentenza di appello Stanleybet ha proposto ricorso percassazione, affidato a nove motivi.Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/20265.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va disattesa l’istanza della Stanleybet di trattazionedella causa in pubblica udienza, in adesione all’indirizzo espresso dalleSezioni unite di questa Corte, secondo cui il collegio giudicante ben puòescludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattereconsolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. Sez.U. 5 giugno 2018, n. 14437) e allorquando non si verta in ipotesi didecisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. Sez.

U. 23 aprile 2020, n.8093).

Invero, nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non ènuovo nella giurisprudenza di questa Corte (come di qui a poco si dirà) enon è nemmeno inedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoirisvolti sia dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n.27) sia da quella unionale (con la sentenza in causa C-788/18, relativa,peraltro, alla [OSCURATO:PERSONA]); è preferibile, dunque, la scelta delprocedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto dirapida trattazione non caratterizzate da peculiare complessità (Cass. 20novembre 2020, n. 26480.2.

Con il primo motivo (indicato nel ricorso come motivo in viapreliminare) e con il sesto motivo (indicato nel ricorso come quartomotivo), la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.49 e 56 TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento enon discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento conriferimento all’art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la CTR disapplicato lanormativa sulla soggettività passiva dell’imposta unica nonostante la suamanifesta incompatibilità con il diritto comunitario; sollecita, a tal fine, unnuovo rinvio alla CGUE ai sensi dell’art. 267, comma 3, del TFUE e/o unrinvio interpretativo alla Grande Sezione ai sensi degli artt. 104, comma 2,Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026158 del Reg.

Proc. della Corte di Giustizia e 16 dello Statuto della Corte diGiustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE, alla lucedelle sentenze Gambelli (causa C.243/01), Placanica (Causa C 338/04),[OSCURATO:PERSONA] (cause riunite C-72/10 e C 77/10) e Laezza (causa C375/14),e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare alla sentenzaLindman (causa C-42/02), Commissione c.

Spagna (causa C-153/08) eBlanco e Fabretti (cause riunite C- 344/13 e C 367/13) ed i principi didiritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, inrelazione ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa,che prevede l’assoggettamento all’imposta unica sulle scommesse di cuiall’art. 1-3 del D.Lsg. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 504, come modificato dall’art. 1 co.66 lett. b) della Legge di Stabilità 2011.3.

Con il secondo motivo (anch’esso indicato nel ricorso come motivoin via preliminare), la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per non avere, la CTR, rilevato l’illegittimità degli avvisi diaccertamento, emessi nei confronti della Stanleybet, per la mancatatraduzione degli stessi nella lingua inglese.4.

Con il terzo motivo (indicato nel ricorso come primo motivo), laricorrente deduce la violazione dei principi sanciti, in materia di vincolosolidale della responsabilità, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27del 2018, in relazione all’art. 3 della L. n. 241/1990 dell’art. 7 della L. n.212/2000.5.

Con il quarto motivo (indicato nel ricorso come secondo motivo),deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 594 del1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in merito alpresupposto soggettivo dell’imposta.Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/20266.

Con il quinto motivo (indicato nel ricorso come terzo motivo),deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. b),della l. n. 288 del 1998 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., in merito al presupposto territoriale dell’imposta.7.

Con il settimo motivo (indicato nel ricorso come quinto motivo),deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 401 della direttiva2006/112/CE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la CTRdisapplicato la disciplina normativa di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, inragione della sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre impostesul volume d’affari diverse dall’imposta sul valore aggiunto, limitandosi adaffermare che l’imposta unica sul gioco e sulle scommesse non era untributo armonizzato; sollecitano, in via subordinata, un rinvio pregiudizialeex art. 267 TFUE sulla questione dell’applicabilità del diritto interno.8.

Con l’ottavo motivo (indicato nel ricorso come sesto motivo) deducela violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d. lgs. n. 546/1992,nonché dell’art. 5, comma 1 e dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., peravere la CTR ritenuto inapplicabile l’esimente della obiettiva condizione diincertezza normativa ai fini dell’applicazione delle sanzioni.9.

Con il nono motivo (indicato nel ricorso come settimo motivo)deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 12 e 15 del d. lgs.n. 546/1992, nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la CTR disposto la liquidazione dellespese in favore dell’ADM, pur essendo stata rappresentata, quest’ultima,in giudizio, da un funzionario delegato, nonché per non aver disposto lacompensazione delle spese.10.

Il primo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo, che vannoesaminati unitariamente, per connessione, sono infondati.Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/202611.

Come è stato già precisato da questa Corte, il quadro normativo diriferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998; art. 3 deldecreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g),della legge n. 190 del 2014) è stato sottoposto all’esame della Cortecostituzionale e della Corte di giustizia dell’UE, che ne hannocompiutamente esaminato la compatibilità, rispettivamente, con laCostituzione e con il diritto unionale (cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass., 1 aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn.9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 10 aprile 2021, n. 9176;Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e,più di recente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023,n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761).12.

In particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del2018, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3del decreto legislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alladisposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se lapretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti cheoperavano al di fuori del sistema concessorio), riconoscendo che l’art. 1,comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è dovutaanche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio eche le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessionesono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni; a questoriguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore perconto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio»(ossia al bookmaker) fosse irragionevole.

Entrambi i soggetti, secondo laCorte costituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondodiverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di«organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggette a imposizione.Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/202613.

Il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria,benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto discommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura ladisponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa dellatrasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incassoe del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento dellevincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker, sicchél’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferitaalla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche laprovvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischioimprenditoriale.14.

La Corte costituzionale ha poi aggiunto che la scelta diassoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto disoggetti privi di concessione non viola il principio di capacità contributiva,nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce perconto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regolianche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizioprestato: ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolaredella ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sulbookmaker per conto del quale opera.

La rivalsa svolge, quindi, funzioneapplicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra icoobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, siapure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il caricofiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.15.

Sulla base delle suddette considerazioni, la Corte costituzionale,nella richiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66,lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedonoche, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettateall’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorieNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026operanti per conto di soggetti privi di concessione.

In relazione a quelperiodo, infatti, non si può procedere alla traslazione dell’imposta, perchél’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era giàcristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 del 2010.16.

Il giudice delle leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, inmancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione dellanatura interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negozialiperfezionatisi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza cheper le annualità d’imposta antecedenti al 2011, non rispondono lericevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione in basealla combinazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art.1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010, usciti indenni dalvaglio di legittimità costituzionale.

A diversa conclusione, si perviene perle annualità dal 2011 in poi e con riferimento alla posizione del ricevitore,dovendosi osservare che la incostituzionalità della norma in esame è statariscontrata dalla Corte «in ragione dell’impossibilità per le ricevitorie ditraslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguenteviolazione dell’art. 53, Cost., «giacchè l’entità delle commissioni pattuitefra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadroregolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220del 2010».17.

A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è statala considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti deireciproci rapporti, in data antecedente alla introduzione della soggettivitàpassiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è statodato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni diregolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedereall’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sullaricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker.

La suddettaNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapportisuccessivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negozialiperfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma ancheper i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltrel’entrata in vigore della medesima norma.

In entrambi i casi, invero, ladisposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo diriferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, siain caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinatia protrarsi, potendo le parti, proprio in considerazione della sceltanormativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorieoperanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare laregolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il caricotributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria.

In questoambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità ditraslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessaportata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che,anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non sianostati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n.220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità eadeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (Cass.8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione).18.

La Corte costituzionale ha, dunque, concluso affermando che icoobbligati, bookmaker e ricevitoria, comunque concorrono, sia pure invario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo.19.

Con specifico riferimento, poi, al presupposto territoriale deltributo, oggetto del quinto motivo (indicato nel ricorso come terzomotivo), questa Corte ha già precisato, con le pronunce citate, che nonrileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibileè la prestazione di servizi, consistente nell'organizzazione del gioco daparte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, inNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione dellascommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativaricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia (ex multis, Cass. 7 marzo2023, n. 6761, in motivazione).20.

La CTR si è attenuta ai richiamati principi, affermando che ilpresupposto di imposta era riferibile solo al bookmaker (l’avviso diaccertamento riguarda l’anno 2009), con la conseguenza che solo laStanleybet è tenuta all’adempimento dell’obbligazione impositiva.21.

Ciò premesso, per quanto riguarda la richiesta di rinviopregiudiziale (e di sospensione del giudizio) avanzata sul punto dallaricorrente, occorre considerare che la Corte di Giustizia ha deciso, con lasentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente peroggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensidell'articolo 267 TFUE, dalla CTP di Parma, nel procedimentoStanleyparma Sas di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli.22.

La Corte di Giustizia ha stabilito con la suindicata decisione che“L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non ostaad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membroe, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti,stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione dellasede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazionedelle scommesse”.23.

Nel rispondere al primo e al secondo quesito (“se l’articolo 56TFUE osti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti adimposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido ein via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in unaltro Stato membro”), i giudici unionali hanno premesso che la liberaNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026prestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltantol’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altroStato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza,ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea avietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatorestabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizianaloghi (sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C-344/13 eC-367/13, EU:C:2014:2311, punto 26).24.

La Corte aveva approvato nel settore dei giochi d’azzardo il ricorsoal sistema delle concessioni, ritenendo che quest’ultimo potesse costituireun meccanismo efficace che consentisse di controllare gli operatori attiviin questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività perfini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, StanleyInternational Betting e [OSCURATO:PERSONA], C-375/17, EU:C:2018:1026,punto 66).

Per determinare se sussisteva una discriminazione, occorrevaverificare che situazioni analoghe non fossero trattate in maniera diversa eche situazioni diverse non fossero trattate in maniera uguale, a meno cheuna differenziazione non fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6giugno 2019, P.M. e a., C-264/18, EU:C:2019:472, punto 28).25.

Con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte diGiustizia ha affermato che: I) come risultava dagli atti di causa, l’impostaunica era relativa all’attività di raccolta di scommesse in Italia.

Ai sensidell’articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011,soggetti passivi di tale imposta erano tutti gli operatori che gestivanosistemi di scommesse, indipendentemente dal fatto che operassero perproprio conto o per conto di terzi, dalla circostanza che fossero o menotitolari di una concessione o dal luogo in cui si trovava la loro sede, ancheall’estero; II) alla luce di tali elementi, forniti dal giudice del rinvio,risultava che l’imposta unica si applicava a tutti gli operatori che gestivanoscommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcunaNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicchél’applicazione di tale imposta alla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essereconsiderata discriminatoria; III) la normativa nazionale di cui trattasi nelprocedimento principale non prevedeva un regime fiscale diverso aseconda che la prestazione di servizi fosse effettuata in Italia o in altriStati membri; IV) per quanto riguardava l’argomento della StanleybetMalta secondo cui, in base alla normativa italiana oggetto delprocedimento principale, essa era soggetta a doppia imposizione, a Maltae in Italia, andava rilevato che, allo stato attuale dello sviluppo del dirittodell’Unione, gli Stati membri godevano, fatto salvo il rispetto di talediritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi nonavevano l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi ditassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare ladoppia imposizione che risultava dal parallelo esercizio da parte di dettiStati membri della loro competenza fiscale (vedi, per analogia, sentenzadel 1o dicembre 2011, Commissione/Ungheria, C-253/09, EU:C:2011:795,punto 83); V) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale chesvolgeva le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, laStanleybet Malta non subiva alcuna restrizione discriminatoria a causadell’applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, comequella di cui trattavasi nel procedimento principale.

Inoltre, dettanormativa non appariva atta a vietare, ostacolare o rendere menomembro interessato; VI) per quanto riguarda la Stanleyparma, essaesercitava, in qualità di intermediario della [OSCURATO:PERSONA] e in cambio diuna remunerazione, un’attività di offerta e di raccolta di scommesse.

Talesocietà esercitava in particolare, allo stesso titolo degli operatori discommesse nazionali, un’attività di gestione di scommesse, la qualecostituiva una condizione necessaria ai fini dell’assoggettamentoall’imposta unica.

Per tale ragione, in forza dell’articolo 1, comma 66,Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026lettera b), della legge di stabilità 2011, la Stanleyparma era soggetta, insolido con la [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di tale imposta; VII) inoltre,dall’articolo 16 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del1°dd marzo 2006, n. 111, emergeva che gli operatori titolari di unaconcessione per l’organizzazione delle scommesse in Italia assolvevanoanch’essi l’imposta unica.

Secondo il giudice del rinvio, i loro CTD tuttavia,al contrario della Stanleyparma, non erano soggetti al pagamento in solidodi tale imposta; VIII) a tal proposito, occorreva nondimeno constatareche, a differenza dei CTD che trasmettevano i dati di gioco per conto deglioperatori di scommesse nazionali, la Stanleyparma raccoglievascommesse per conto della [OSCURATO:PERSONA], che aveva sede in un altroStato membro.

Essa non si trovava, quindi, alla luce degli obiettivi dellalegge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli operatorinazionali; IX) di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattavasi nelprocedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatorianei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Stanleyparma e nonpregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi.26.

La Corte di Giustizia ha, dunque, escluso qualsivogliadiscriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perchél'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione delluogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana “nonappare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività diuna società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato”;ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settoredei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela deiconsumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessivacollegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale ingenerale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti agiustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, diNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativasui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla lucedella propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi inquestione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti diproporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto aquesta valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n.220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca “...l'azione per latutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordinepubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni dellacriminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibilee gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nelmedesimo settore”, in quanto la prevalenza dell'ordine di valori diciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligodi adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione deglialtri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dalparallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale; ha stabilito, inrelazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollerarestrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti lein concreto, che “...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimentoprincipale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che laprestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri”;sicché, ha concluso che “...rispetto a un operatore nazionale che svolge leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione neisuoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nelprocedimento principale”; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, haribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione discommesse “allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali” ed èper questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suoNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett.b), della l. n. 220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centrotrasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori discommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che litrasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; ladiversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che sitratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmakerestero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delleconcessioni costituisce “...un meccanismo efficace che consente dicontrollare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenirel'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti” (Cass., 7 marzo2023, n. 6761, in motivazione).27.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenutepronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, consideratianche i precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi ilmedesimo contenuto (cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass.,1° aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153;Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più direcente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n.1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761), non sussistono i presupposti né peruna disapplicazione della disciplina nazionale né per un ulteriore rinviopregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia oper un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondocomma, del Reg.

Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitatodalla società ricorrente nel ricorso per cassazione (cfr. Cass., 16 giugno2017, n. 15041; Cass., Sez.

U., 10 settembre 2013, n. 20701);28.

Peraltro, come prima rilevato, sulle tematiche sottese alle primetre questioni prospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata laCorte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18),Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali ebookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatoriche gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzionealcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che lanormativa italiana “non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno29.

Il secondo motivo (indicato nel ricorso come motivo in viapreliminare) è infondato.30.

Al riguardo, la Corte rileva che nessuna specifica previsionenormativa dispone che l’atto impositivo debba essere redatto nella linguadel soggetto destinatario, dovendosi invero presumere che lo stesso, inquanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia in grado dicomprendere il contenuto dell'atto; la questione, dunque, si sposta sulpiano probatorio, essendo onere del contribuente provare di non esserestato nelle condizioni di avere potuto avere conoscenza del contenutodell'atto, il che postula che lo stesso versi in condizioni tali, nonostante ilcomportamento dallo stesso esigibile, da non potere in alcun modo averepotuto ovviare alla circostanza che l'atto impositivo non era stato tradottonella propria lingua di origine, profilo in alcun modo coltivato dallaricorrente, che si è limitata ad una contestazione generica sul punto.31.

Peraltro, identica questione è già stata esaminata da questa Corte,che ha escluso che la mancata traduzione nella lingua del destinatariopossa comportare una lesione del diritto di difesa della società ricorrente,in quanto la stessa, anche se soggetto non residente privo di stabileorganizzazione in Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere neigradi del merito le proprie ed articolate difese contestando la pretesatributaria azionata con l’atto impugnato, di avere avuto piena conoscenzadel contenuto dell'atto impositivo ad essa notificato (Cass., 19 gennaio2021, n. 9144; Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023,n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761).Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/202632.

Privo di rilievo è anche il settimo motivo (indicato nel ricorso comequinto motivo).33.

Come è stato già più volte chiarito da questa Corte (Cass.25.09.2023, n. 27260; Cass. 21.9.2021, n. 25450; Cass. 14.7.2021, n.2013), il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra diaffari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relativeall'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA; non tiene conto delvalore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo delladetrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolatosenza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e serviziinerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni discommessa.34.

Anche secondo i giudici unionali (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013in causa n.

C-440/2012, [OSCURATO:PERSONA](haftungsbeschrànkt), peraltro, in forza dell’articolo 401 della direttiva IVA“le disposizioni di [tale] direttiva non vietano ad uno Stato membro dimantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) equalsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sulvolume d'affari (...) La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, ache gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA, nonché, in modocumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sulvolume d'affari (v., in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt,73/85, Racc. pag. 2219, punto 22)”.35.

Secondo la richiamata pronuncia, quindi, l'art. 401 della direttiva2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistemacomune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'art.135, paragrafo 1, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nelsenso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale suigiochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizioneche siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volumeNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026d'affari; inoltre, sempre secondo tale sentenza, l’art. 1, paragrafo 2, primafrase, e l'art. 73 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nelsenso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondocui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità divincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi, dopo che ètrascorso un determinato periodo di tempo, viene considerato come baseimponibile.36.

Le richiamate considerazioni consentono di disattendere anche allarichiesta di rinvio pregiudiziale, avanzata sul punto dai ricorrenti in viasubordinata.37.

Con l’ottavo motivo (indicato nel ricorso come sesto motivo) silamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d. lgs. n.546/1992, nonché dell’art. 5, comma 1 e dell’art. 6, comma 2, del d.lgs.18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto inapplicabile l’esimente dellaobiettiva condizione di incertezza normativa ai fini dell’applicazione dellesanzioni.38.

Il motivo è fondato.39.

Invero, la sopra citata sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018,nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1988,come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 66, l. n. 220 del2010, ha affermato che, anche alla luce della disciplina previgente,soggetto passivo dell'imposta è chi svolge l'attività di gestione dellescommesse anche se privo di concessione, con conseguente responsabilitàdel bookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolgal'attività di gestione delle scommesse pur se privo di concessione.

Lastessa sentenza, tuttavia, ha evidenziato che “il tenore letterale delladisposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che,Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essacontemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (adesclusione perciò dei "bookmaker" con sede all'estero, sforniti di titoloconcessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgononel territorio italiano)” (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che “con ladisposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante disenso della disposizione interpretata” e che la stessa Agenzia autonomadei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativain esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto4.1.).40.

In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che laprevisione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 si prestava aduna duplice opzione interpretativa, in ordine alla sussistenza o meno dellaindividuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che,mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svoltal'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che ladisposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare ilcontenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nelsenso della sussistenza della soggettività passiva.41.

Ne consegue che l’obiettiva incertezza normativa in ordine allasoggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazionedell’esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplinainterpretativa del 2010 e, quindi, può legittimamente essere evocata nelcaso di specie, trattandosi di un anno d'imposta (il 2009) antecedente al2011.42.

In conclusione, va accolto l’ottavo motivo di ricorso, rigettati glialtri e con assorbimento del nono motivo.

Non essendovi ulterioriquestioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito conNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026l’accoglimento dell’originario ricorso della ricorrente nella sola parteconcernente la non debenza delle sanzioni, in applicazione dell’esimente dicui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997.43.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spesedell’intero giudizio atteso l’intervento risolutivo, sulla questione in giudizio,della Corte costituzionale.

P.Q.MLa Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso, assorbito il nono e rigettati glialtri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della ricorrentelimitatamente alle sanzioni, che dichiara non dovute; dichiara compensatetra le parti le spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle relative aigradi di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura gli atti.- ricorrente -controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato.- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di del Lazio n.3139/2020, depositata il 20/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 3139/03/20 del 20/10/2020, la Commissionetributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) ha rigettato l’appelloNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Stanleybet) avverso lasentenza n. 19382/32/18 della Commissione tributaria provinciale diRoma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso propostodalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento, allastessa notificato quale coobbligata in solido di [OSCURATO:PERSONA],concernente l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta delle scommessesportive di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.2. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’avvisodi accertamento è stato emesso a seguito di un controllo effettuato pressoil centro trasmissione dati (CTD) gestito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e concernentele giocate raccolte per conto del bookmaker Stanleybet, con conseguentedeterminazione della imposta unica con riferimento all’anno d’imposta2009.3. La CTR ha rigettato l’appello della società contribuente sololimitatamente alla misura della condanna alle spese di primo grado,evidenziando, quanto al merito e per quanto ancora interessa, che: a) lamancata traduzione dell’avviso di accertamento in lingua inglese noncostituisce motivo di nullità dell’atto, dato che la traduzione in linguastraniera degli avvisi di accertamento non è prevista da alcuna norma e lacontribuente, avendo sede in Italia, aveva l’onere di dotarsi deglistrumenti necessari a comprendere il contenuto dell’accertamento; b)l’imposta unica sulle scommesse si applica anche in assenza della specificaconcessione e soggetto passivo è chiunque gestisce con qualunque mezzo,anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero,concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, per cui si applicaanche al gestore del CTD; c) sussiste l’elemento territoriale dell’imposta,in quanto lo stesso va individuato nel luogo in cui la scommessa vieneeffettuata; d) le sanzioni devono essere applicate.4. Avverso la sentenza di appello Stanleybet ha proposto ricorso percassazione, affidato a nove motivi.Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/20265. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va disattesa l’istanza della Stanleybet di trattazionedella causa in pubblica udienza, in adesione all’indirizzo espresso dalleSezioni unite di questa Corte, secondo cui il collegio giudicante ben puòescludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattereconsolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. Sez.U. 5 giugno 2018, n. 14437) e allorquando non si verta in ipotesi didecisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. Sez. U. 23 aprile 2020, n.8093). Invero, nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non ènuovo nella giurisprudenza di questa Corte (come di qui a poco si dirà) enon è nemmeno inedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoirisvolti sia dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n.27) sia da quella unionale (con la sentenza in causa C-788/18, relativa,peraltro, alla [OSCURATO:PERSONA]); è preferibile, dunque, la scelta delprocedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto dirapida trattazione non caratterizzate da peculiare complessità (Cass. 20novembre 2020, n. 26480.2. Con il primo motivo (indicato nel ricorso come motivo in viapreliminare) e con il sesto motivo (indicato nel ricorso come quartomotivo), la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.49 e 56 TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento enon discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento conriferimento all’art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la CTR disapplicato lanormativa sulla soggettività passiva dell’imposta unica nonostante la suamanifesta incompatibilità con il diritto comunitario; sollecita, a tal fine, unnuovo rinvio alla CGUE ai sensi dell’art. 267, comma 3, del TFUE e/o unrinvio interpretativo alla Grande Sezione ai sensi degli artt. 104, comma 2,Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026158 del Reg. Proc. della Corte di Giustizia e 16 dello Statuto della Corte diGiustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE, alla lucedelle sentenze Gambelli (causa C.243/01), Placanica (Causa C 338/04),[OSCURATO:PERSONA] (cause riunite C-72/10 e C 77/10) e Laezza (causa C375/14),e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare alla sentenzaLindman (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-153/08) eBlanco e Fabretti (cause riunite C- 344/13 e C 367/13) ed i principi didiritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, inrelazione ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa,che prevede l’assoggettamento all’imposta unica sulle scommesse di cuiall’art. 1-3 del D.Lsg. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 504, come modificato dall’art. 1 co.66 lett. b) della Legge di Stabilità 2011.3. Con il secondo motivo (anch’esso indicato nel ricorso come motivoin via preliminare), la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per non avere, la CTR, rilevato l’illegittimità degli avvisi diaccertamento, emessi nei confronti della Stanleybet, per la mancatatraduzione degli stessi nella lingua inglese.4. Con il terzo motivo (indicato nel ricorso come primo motivo), laricorrente deduce la violazione dei principi sanciti, in materia di vincolosolidale della responsabilità, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27del 2018, in relazione all’art. 3 della L. n. 241/1990 dell’art. 7 della L. n.212/2000.5. Con il quarto motivo (indicato nel ricorso come secondo motivo),deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 594 del1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in merito alpresupposto soggettivo dell’imposta.Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/20266. Con il quinto motivo (indicato nel ricorso come terzo motivo),deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. b),della l. n. 288 del 1998 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., in merito al presupposto territoriale dell’imposta.7. Con il settimo motivo (indicato nel ricorso come quinto motivo),deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 401 della direttiva2006/112/CE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la CTRdisapplicato la disciplina normativa di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, inragione della sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre impostesul volume d’affari diverse dall’imposta sul valore aggiunto, limitandosi adaffermare che l’imposta unica sul gioco e sulle scommesse non era untributo armonizzato; sollecitano, in via subordinata, un rinvio pregiudizialeex art. 267 TFUE sulla questione dell’applicabilità del diritto interno.8. Con l’ottavo motivo (indicato nel ricorso come sesto motivo) deducela violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d. lgs. n. 546/1992,nonché dell’art. 5, comma 1 e dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., peravere la CTR ritenuto inapplicabile l’esimente della obiettiva condizione diincertezza normativa ai fini dell’applicazione delle sanzioni.9. Con il nono motivo (indicato nel ricorso come settimo motivo)deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 12 e 15 del d. lgs.n. 546/1992, nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la CTR disposto la liquidazione dellespese in favore dell’ADM, pur essendo stata rappresentata, quest’ultima,in giudizio, da un funzionario delegato, nonché per non aver disposto lacompensazione delle spese.10. Il primo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo, che vannoesaminati unitariamente, per connessione, sono infondati.Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/202611. Come è stato già precisato da questa Corte, il quadro normativo diriferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998; art. 3 deldecreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g),della legge n. 190 del 2014) è stato sottoposto all’esame della Cortecostituzionale e della Corte di giustizia dell’UE, che ne hannocompiutamente esaminato la compatibilità, rispettivamente, con laCostituzione e con il diritto unionale (cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass., 1 aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn.9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 10 aprile 2021, n. 9176;Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e,più di recente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023,n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761).12. In particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del2018, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3del decreto legislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alladisposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se lapretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti cheoperavano al di fuori del sistema concessorio), riconoscendo che l’art. 1,comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è dovutaanche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio eche le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessionesono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni; a questoriguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore perconto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio»(ossia al bookmaker) fosse irragionevole. Entrambi i soggetti, secondo laCorte costituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondodiverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di«organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggette a imposizione.Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/202613. Il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria,benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto discommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura ladisponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa dellatrasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incassoe del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento dellevincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker, sicchél’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferitaalla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche laprovvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischioimprenditoriale.14. La Corte costituzionale ha poi aggiunto che la scelta diassoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto disoggetti privi di concessione non viola il principio di capacità contributiva,nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce perconto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regolianche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizioprestato: ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolaredella ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sulbookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzioneapplicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra icoobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, siapure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il caricofiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.15. Sulla base delle suddette considerazioni, la Corte costituzionale,nella richiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66,lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedonoche, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettateall’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorieNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026operanti per conto di soggetti privi di concessione. In relazione a quelperiodo, infatti, non si può procedere alla traslazione dell’imposta, perchél’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era giàcristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 del 2010.16. Il giudice delle leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, inmancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione dellanatura interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negozialiperfezionatisi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza cheper le annualità d’imposta antecedenti al 2011, non rispondono lericevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione in basealla combinazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art.1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010, usciti indenni dalvaglio di legittimità costituzionale. A diversa conclusione, si perviene perle annualità dal 2011 in poi e con riferimento alla posizione del ricevitore,dovendosi osservare che la incostituzionalità della norma in esame è statariscontrata dalla Corte «in ragione dell’impossibilità per le ricevitorie ditraslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguenteviolazione dell’art. 53, Cost., «giacchè l’entità delle commissioni pattuitefra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadroregolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220del 2010».17. A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è statala considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti deireciproci rapporti, in data antecedente alla introduzione della soggettivitàpassiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è statodato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni diregolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedereall’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sullaricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddettaNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapportisuccessivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negozialiperfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma ancheper i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltrel’entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, ladisposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo diriferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, siain caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinatia protrarsi, potendo le parti, proprio in considerazione della sceltanormativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorieoperanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare laregolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il caricotributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questoambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità ditraslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessaportata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che,anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non sianostati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n.220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità eadeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (Cass.8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione).18. La Corte costituzionale ha, dunque, concluso affermando che icoobbligati, bookmaker e ricevitoria, comunque concorrono, sia pure invario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo.19. Con specifico riferimento, poi, al presupposto territoriale deltributo, oggetto del quinto motivo (indicato nel ricorso come terzomotivo), questa Corte ha già precisato, con le pronunce citate, che nonrileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibileè la prestazione di servizi, consistente nell'organizzazione del gioco daparte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, inNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione dellascommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativaricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia (ex multis, Cass. 7 marzo2023, n. 6761, in motivazione).20. La CTR si è attenuta ai richiamati principi, affermando che ilpresupposto di imposta era riferibile solo al bookmaker (l’avviso diaccertamento riguarda l’anno 2009), con la conseguenza che solo laStanleybet è tenuta all’adempimento dell’obbligazione impositiva.21. Ciò premesso, per quanto riguarda la richiesta di rinviopregiudiziale (e di sospensione del giudizio) avanzata sul punto dallaricorrente, occorre considerare che la Corte di Giustizia ha deciso, con lasentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente peroggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensidell'articolo 267 TFUE, dalla CTP di Parma, nel procedimentoStanleyparma Sas di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli.22. La Corte di Giustizia ha stabilito con la suindicata decisione che“L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non ostaad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membroe, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti,stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione dellasede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazionedelle scommesse”.23. Nel rispondere al primo e al secondo quesito (“se l’articolo 56TFUE osti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti adimposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido ein via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in unaltro Stato membro”), i giudici unionali hanno premesso che la liberaNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026prestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltantol’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altroStato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza,ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea avietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatorestabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizianaloghi (sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C-344/13 eC-367/13, EU:C:2014:2311, punto 26).24. La Corte aveva approvato nel settore dei giochi d’azzardo il ricorsoal sistema delle concessioni, ritenendo che quest’ultimo potesse costituireun meccanismo efficace che consentisse di controllare gli operatori attiviin questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività perfini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, StanleyInternational Betting e [OSCURATO:PERSONA], C-375/17, EU:C:2018:1026,punto 66). Per determinare se sussisteva una discriminazione, occorrevaverificare che situazioni analoghe non fossero trattate in maniera diversa eche situazioni diverse non fossero trattate in maniera uguale, a meno cheuna differenziazione non fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6giugno 2019, P.M. e a., C-264/18, EU:C:2019:472, punto 28).25. Con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte diGiustizia ha affermato che: I) come risultava dagli atti di causa, l’impostaunica era relativa all’attività di raccolta di scommesse in Italia. Ai sensidell’articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011,soggetti passivi di tale imposta erano tutti gli operatori che gestivanosistemi di scommesse, indipendentemente dal fatto che operassero perproprio conto o per conto di terzi, dalla circostanza che fossero o menotitolari di una concessione o dal luogo in cui si trovava la loro sede, ancheall’estero; II) alla luce di tali elementi, forniti dal giudice del rinvio,risultava che l’imposta unica si applicava a tutti gli operatori che gestivanoscommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcunaNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicchél’applicazione di tale imposta alla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essereconsiderata discriminatoria; III) la normativa nazionale di cui trattasi nelprocedimento principale non prevedeva un regime fiscale diverso aseconda che la prestazione di servizi fosse effettuata in Italia o in altriStati membri; IV) per quanto riguardava l’argomento della StanleybetMalta secondo cui, in base alla normativa italiana oggetto delprocedimento principale, essa era soggetta a doppia imposizione, a Maltae in Italia, andava rilevato che, allo stato attuale dello sviluppo del dirittodell’Unione, gli Stati membri godevano, fatto salvo il rispetto di talediritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi nonavevano l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi ditassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare ladoppia imposizione che risultava dal parallelo esercizio da parte di dettiStati membri della loro competenza fiscale (vedi, per analogia, sentenzadel 1o dicembre 2011, Commissione/Ungheria, C-253/09, EU:C:2011:795,punto 83); V) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale chesvolgeva le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, laStanleybet Malta non subiva alcuna restrizione discriminatoria a causadell’applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, comequella di cui trattavasi nel procedimento principale. Inoltre, dettanormativa non appariva atta a vietare, ostacolare o rendere menomembro interessato; VI) per quanto riguarda la Stanleyparma, essaesercitava, in qualità di intermediario della [OSCURATO:PERSONA] e in cambio diuna remunerazione, un’attività di offerta e di raccolta di scommesse. Talesocietà esercitava in particolare, allo stesso titolo degli operatori discommesse nazionali, un’attività di gestione di scommesse, la qualecostituiva una condizione necessaria ai fini dell’assoggettamentoall’imposta unica. Per tale ragione, in forza dell’articolo 1, comma 66,Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026lettera b), della legge di stabilità 2011, la Stanleyparma era soggetta, insolido con la [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di tale imposta; VII) inoltre,dall’articolo 16 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del1°dd marzo 2006, n. 111, emergeva che gli operatori titolari di unaconcessione per l’organizzazione delle scommesse in Italia assolvevanoanch’essi l’imposta unica. Secondo il giudice del rinvio, i loro CTD tuttavia,al contrario della Stanleyparma, non erano soggetti al pagamento in solidodi tale imposta; VIII) a tal proposito, occorreva nondimeno constatareche, a differenza dei CTD che trasmettevano i dati di gioco per conto deglioperatori di scommesse nazionali, la Stanleyparma raccoglievascommesse per conto della [OSCURATO:PERSONA], che aveva sede in un altroStato membro. Essa non si trovava, quindi, alla luce degli obiettivi dellalegge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli operatorinazionali; IX) di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattavasi nelprocedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatorianei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Stanleyparma e nonpregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi.26. La Corte di Giustizia ha, dunque, escluso qualsivogliadiscriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perchél'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione delluogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana “nonappare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività diuna società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato”;ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settoredei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela deiconsumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessivacollegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale ingenerale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti agiustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, diNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativasui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla lucedella propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi inquestione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti diproporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto aquesta valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n.220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca “...l'azione per latutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordinepubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni dellacriminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibilee gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nelmedesimo settore”, in quanto la prevalenza dell'ordine di valori diciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligodi adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione deglialtri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dalparallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale; ha stabilito, inrelazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollerarestrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti lein concreto, che “...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimentoprincipale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che laprestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri”;sicché, ha concluso che “...rispetto a un operatore nazionale che svolge leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione neisuoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nelprocedimento principale”; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, haribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione discommesse “allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali” ed èper questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suoNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett.b), della l. n. 220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centrotrasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori discommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che litrasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; ladiversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che sitratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmakerestero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delleconcessioni costituisce “...un meccanismo efficace che consente dicontrollare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenirel'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti” (Cass., 7 marzo2023, n. 6761, in motivazione).27. Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenutepronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, consideratianche i precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi ilmedesimo contenuto (cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass.,1° aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153;Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più direcente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n.1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761), non sussistono i presupposti né peruna disapplicazione della disciplina nazionale né per un ulteriore rinviopregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia oper un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondocomma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitatodalla società ricorrente nel ricorso per cassazione (cfr. Cass., 16 giugno2017, n. 15041; Cass., Sez. U., 10 settembre 2013, n. 20701);28. Peraltro, come prima rilevato, sulle tematiche sottese alle primetre questioni prospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata laCorte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18),Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali ebookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatoriche gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzionealcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che lanormativa italiana “non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno29. Il secondo motivo (indicato nel ricorso come motivo in viapreliminare) è infondato.30. Al riguardo, la Corte rileva che nessuna specifica previsionenormativa dispone che l’atto impositivo debba essere redatto nella linguadel soggetto destinatario, dovendosi invero presumere che lo stesso, inquanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia in grado dicomprendere il contenuto dell'atto; la questione, dunque, si sposta sulpiano probatorio, essendo onere del contribuente provare di non esserestato nelle condizioni di avere potuto avere conoscenza del contenutodell'atto, il che postula che lo stesso versi in condizioni tali, nonostante ilcomportamento dallo stesso esigibile, da non potere in alcun modo averepotuto ovviare alla circostanza che l'atto impositivo non era stato tradottonella propria lingua di origine, profilo in alcun modo coltivato dallaricorrente, che si è limitata ad una contestazione generica sul punto.31. Peraltro, identica questione è già stata esaminata da questa Corte,che ha escluso che la mancata traduzione nella lingua del destinatariopossa comportare una lesione del diritto di difesa della società ricorrente,in quanto la stessa, anche se soggetto non residente privo di stabileorganizzazione in Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere neigradi del merito le proprie ed articolate difese contestando la pretesatributaria azionata con l’atto impugnato, di avere avuto piena conoscenzadel contenuto dell'atto impositivo ad essa notificato (Cass., 19 gennaio2021, n. 9144; Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023,n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761).Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/202632. Privo di rilievo è anche il settimo motivo (indicato nel ricorso comequinto motivo).33. Come è stato già più volte chiarito da questa Corte (Cass.25.09.2023, n. 27260; Cass. 21.9.2021, n. 25450; Cass. 14.7.2021, n.2013), il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra diaffari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relativeall'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA; non tiene conto delvalore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo delladetrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolatosenza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e serviziinerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni discommessa.34. Anche secondo i giudici unionali (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013in causa n. C-440/2012, [OSCURATO:PERSONA](haftungsbeschrànkt), peraltro, in forza dell’articolo 401 della direttiva IVA“le disposizioni di [tale] direttiva non vietano ad uno Stato membro dimantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) equalsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sulvolume d'affari (...) La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, ache gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA, nonché, in modocumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sulvolume d'affari (v., in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt,73/85, Racc. pag. 2219, punto 22)”.35. Secondo la richiamata pronuncia, quindi, l'art. 401 della direttiva2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistemacomune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'art.135, paragrafo 1, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nelsenso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale suigiochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizioneche siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volumeNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026d'affari; inoltre, sempre secondo tale sentenza, l’art. 1, paragrafo 2, primafrase, e l'art. 73 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nelsenso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondocui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità divincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi, dopo che ètrascorso un determinato periodo di tempo, viene considerato come baseimponibile.36. Le richiamate considerazioni consentono di disattendere anche allarichiesta di rinvio pregiudiziale, avanzata sul punto dai ricorrenti in viasubordinata.37. Con l’ottavo motivo (indicato nel ricorso come sesto motivo) silamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d. lgs. n.546/1992, nonché dell’art. 5, comma 1 e dell’art. 6, comma 2, del d.lgs.18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto inapplicabile l’esimente dellaobiettiva condizione di incertezza normativa ai fini dell’applicazione dellesanzioni.38. Il motivo è fondato.39. Invero, la sopra citata sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018,nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1988,come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 66, l. n. 220 del2010, ha affermato che, anche alla luce della disciplina previgente,soggetto passivo dell'imposta è chi svolge l'attività di gestione dellescommesse anche se privo di concessione, con conseguente responsabilitàdel bookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolgal'attività di gestione delle scommesse pur se privo di concessione. Lastessa sentenza, tuttavia, ha evidenziato che “il tenore letterale delladisposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che,Numero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essacontemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (adesclusione perciò dei "bookmaker" con sede all'estero, sforniti di titoloconcessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgononel territorio italiano)” (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che “con ladisposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante disenso della disposizione interpretata” e che la stessa Agenzia autonomadei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativain esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto4.1.).40. In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che laprevisione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 si prestava aduna duplice opzione interpretativa, in ordine alla sussistenza o meno dellaindividuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che,mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svoltal'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che ladisposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare ilcontenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nelsenso della sussistenza della soggettività passiva.41. Ne consegue che l’obiettiva incertezza normativa in ordine allasoggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazionedell’esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplinainterpretativa del 2010 e, quindi, può legittimamente essere evocata nelcaso di specie, trattandosi di un anno d'imposta (il 2009) antecedente al2011.42. In conclusione, va accolto l’ottavo motivo di ricorso, rigettati glialtri e con assorbimento del nono motivo. Non essendovi ulterioriquestioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito conNumero registro generale 10713/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9873/2026Data pubblicazione 16/04/2026l’accoglimento dell’originario ricorso della ricorrente nella sola parteconcernente la non debenza delle sanzioni, in applicazione dell’esimente dicui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997.43. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spesedell’intero giudizio atteso l’intervento risolutivo, sulla questione in giudizio,della Corte costituzionale. P.Q.MLa Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso, assorbito il nono e rigettati glialtri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della ricorrentelimitatamente alle sanzioni, che dichiara non dovute; dichiara compensatetra le parti le spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle relative aigradi di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09873/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris