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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29349/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Brescia, con cui è stata rigettata la richiesta di riesame avverso la misura della custodia in carcere loro applicata dal GIP dello stesso Tribunale, in ordine rispettivamente ai delitti di cui ai capi 2) e 7) della rubrica (usura aggravata dal numero delle persone; estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso), il primo e di cui al capo 2), il secondo.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. violazione di legge in relazione agli artt. 110, 644 e 629 cod. pen., nonché all'art. 273 cod. proc. pen.

Sotto il profilo dell'errata applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., si lamenta siano stati elevati a gravi indizi di colpevolezza elementi privi di tale pregnanza; con riguardo alle norme sostanziali sopra indicate, si censura la decisione impugnata poiché confonde il concorso di persone nel reato con la connivenza non punibile.

In particolare, passando in rassegna il compendio indiziario, si osserva quanto segue: - dal tenore degli sms acquisiti scambiati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emergeva la conoscenza del rapporto usurario da parte del ricorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non che l'operazione illecita fosse organizzata e/o diretta dal [OSCURATO:PERSONA] stesso, ovvero dimostrativi di una condotta agevolatrice esplicativa di un possibile concorso morale.

Dal contenuto degli sms emergeva che il ricorrente volesse essere tenuto aggiornato sull'evoluzione di tale rapporto e che fosse unicamente depositario delle informazioni ricevute dallo [OSCURATO:PERSONA]; il dato di fatto era esplicativo di una condotta assolutamente neutrale priva di qualsiasi contributo causale al proposito del Maffettone stesso e da ciò poteva ricavarsi semmai la mera connivenza.

Anzi, un'attenta lettura degli sms (progr. 384 e 449) da cui emergevano elementi di autonomia nelle decisioni in capo al Maffettone, deponeva per l'estraneità del ricorrente al rapporto usurario di cui era vittima il Calmi ed artefice il solo Maffettone. - il servizio di OPG - che aveva asseverato come dopo un incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero incontrati con il [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] e da cui la decisione impugnata aveva tratto che il ricorrente avrebbe impartito le direttive sul da farsi - era privo di efficacia dimostrativa, in quanto nessuna prova era stata acquisita in ordine al contenuto dei colloqui in quell'occasione intercorsi (intercettazione, sms, registrazione, testimonianza ecc.).

Né sul punto potevano assumere rilievo le propalazioni della p.o. (la quale aveva riferito di avere avuto conferma dell'incontro al [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso ricorrente), la quale aveva dichiarato di non sapere quale fosse l'interesse e/o il guadagno del ricorrente nella vicenda ed anzi, aveva anche precisato che la visita dei coimputati fosse necessaria in virtù di una sorta di controllo del territorio operato da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale doveva esseryle messo al corrente di quanto ivi avveniva (fatto da cui non poteva farsi discendere una responsabilità di posizione in ordine a tutti i delitti che in quell'ambiente e territorio vengono commessi).

Inoltre, non si era doverosamente apprezzato che il quadro probatorio escludeva che il ricorrente avesse mai avuto un ruolo nella vicenda, per come si ricava dal fatto che nessuna prova vi era che l'indagato avesse avuto contatti o preso parte agli incontri con la p.o., concordando l'entità del prestito iniziale e/o le modalità di restituzione ovvero preso parte alle successive ricontrattazioni del debito ed interessi; avesse concordato con [OSCURATO:PERSONA], direttamente o tramite lo [OSCURATO:PERSONA], la strategia da attuare per la consumazione dei reati in questione; che avesse preso diretti contatti con gli altri; avesse fornito il suo placet alle contrattazioni e/o alle modalità di soluzione delle problematiche con [OSCURATO:PERSONA]; avesse dato disposizioni allo [OSCURATO:PERSONA], successivamente da questi comunicate al Maffettone.

Né, parimenti, vi erano elementi dimostrativi che il ricorrente fosse intervenuto in una fase successiva a quella genetica, durante l'esecuzione del patto usurario, non riferendo i provvedimenti di merito alcunché al riguardo.

La stessa p.o., nel riferire della cadenza con cui il ricorrente ed il Muià si recavano presso il suo autosalone, nulla dichiarava in ordine al "loro" rapporto usurario e se il ricorrente avesse mai dettato imposizioni al riguardo.

1.2. violazione di legge in relazione agli artt. 110, 629, 416-bis.1 cod. pen., nonché all'art. 273 cod. proc. pen. (estorsione finalizzata alla ri-contrattazione del debito del [OSCURATO:PERSONA] attraverso la sua costrizione a sottoscrivere una scrittura autonoma).

Con riferimento alla gravità indiziaria si sottolinea come il nome del ricorrente, unitamente a quello del Muià, venne profferito dallo [OSCURATO:PERSONA] soltanto sul finire dell'incontro avuto, presso gli uffici del correo Maffettone, con la p.o. al fine di costringerla a rinegoziare l'accordo usurario. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ammoniva la p.o. che "non poteva più sbagliare" e che di questo nuovo accordo avrebbe informato il ricorrente ed il Muià.

Alla luce di tale dato di fatto, la motivazione del provvedimento impugnato che aveva ritenuto provenienti le minacce dal ricorrente restava del tutto apparente.

Inoltre, non solo il ricorrente non aveva partecipato a detto incontro, ma neppure ne era stato informato o messo preventivamente a conoscenza.

Difettava, poi,vehe il ricorrente fosse stato messo a conoscenza degli e9,b°1'42- esiti dell'incontro, che la presunta cosca dal medesimo capeggiata ne avrebbe tratto vantaggio.

Peraltro, l'evocare che del nuovo accordo sarebbero stati messi al corrente il ricorrente ed il Muià non assumeva, in ragione del dichiarato della stessa p.o., alcuna valenza causale ai fini della minacciosa costrizione (questi si era determinato a sottoscrivere il nuovo accordo poiché intimidito psicologicamente da un numero consistente di persone al cui cospetto si trovava).

Inoltre, dalla stessa lettura della denuncia della p.o. risultava come l'accettazione della proposta estorsiva fosse avvenuta prima dell'intimidazione consistente nell'evocare il nome del ricorrente.

1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 292 cod. proc. pen.

Si erano ricavate le esigenze cautelari e, in particolare, il pericolo di reiterazione, dalla gravità dei reati (che non può assurgere a parametro di valutazione delle esigenze di cautela) e dalla supposta intraneità del ricorrente alla criminalità calabrese, pur non annoverando costui alcun precedente in tal senso.

Richiamata la giurisprudenza anche costituzionale in tema di esclusione di qualsiasi automaticità tra la contestata aggravante del metodo mafioso e l'applicazione della misura di massimo rigore, il ricorrente incentra la doglianza sul tema della concretezza ed attualità del pericolo, in relazione al quale mancava da parte del giudice della cautela una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua degli indici declinati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, nonché difettava un'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari che giustificassero in concreto la misura cautelare sicché se ne deduceva la nullità per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]:

1. violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo agli artt. 275, comma 1 e 3, e 292, comma 1 lett. c bis cod. proc. pen.

Si era fondata l'applicazione della misura di maggior rigore sulla scorta dell'operatività della presunzione di adeguatezza legata alla sussistenza del metodo mafioso, omettendo di considerare che il ricorrente, a differenza dei coindagati, risponde solo dell'usura, reato per cui detta aggravante speciale era stata esclusa dallo stesso GIP in sede di genetica.

Difettava, dunque, una motivazione che desse conto delle ragioni per cui nei confronti del ricorrente le esigenze cautelari non potessero soddisfarsi con gli arresti domiciliari, a ciò non "bastando" l'osservazione che la prognosi di astensione dal commettere reati sarebbe stata infausta, ciò valendo ai fini del periculum ma non in punto di scelta della misura.

2. Con requisitoria in data 25/02/2022, il P.G. presso questa Corte, sul rilievo dell'infondatezza dei motivi dedotti dai ricorrenti, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

3. Con nota ed allegati in data 30/05/2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle conclusioni del P.G. in relazione a tutti i punti di censura mossi all'ordinanza impugnata ed evidenziati nel ricorso principale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero, l'esclusione dell'ipotesi della connivenza in luogo di quella del concorso punibile risulta rinvenire nell'ordinanza impugnata tanto l'indicazione di idonei elementi rappresentativi, quanto adeguata giustificazione in punto di diritto.

Il complesso dei messaggi di testo scambiati tra il ricorrente ed uno dei concorrenti nell'usura non appare, infatti, meramente espressivo di un intento del ricorrente di voler essere solamente informato dell'andamento delle vicende legate all'operazione illecita, bensì ne rivela un coinvolgimento, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri correi.

Ciò ricavandosi dall'indicazione dei messaggi in cui l'adozione delle decisioni è rimessa anche ad un necessario confronto con il ricorrente, il quale non solo si pone come depositario delle determinazioni altrui, ma quale parte del processo decisionale via via assunto dai coindagati, nell'ambito di un disegno unitario che lo vede attivamente partecipe.

Significativo, in tal senso, è il riferimento nel testo dei messaggi all'uso di termini quali "poi decidiamo", "poi vediamo", "informati bene che poi decidiamo cosa fare", "così vediamo il da fare" "prima parliamo noi, poi vediamo", che rivelano, dal punto di vista semantico, un approccio di carattere deterministico all'attività posta in essere dai complici e, in particolare, dallo [OSCURATO:PERSONA] al quale tali ripetuti messaggi vengono veicolati.Parimenti significativo è anche il richiamo a messaggi di testo in cui è lo stesso ricorrente a dare indicazioni allo [OSCURATO:PERSONA] su come procedere ("prima parlaci tu, poi io, però vedi tu come meglio, fai tu, tienimi informato").

L'esigenza di informazione, peraltro di carattere sistemico, non risulta, pertanto, disgiunta dalla fase valutativa e determinativa.

Nell'ambito di tale contesto, correttamente è stata attribuita valenza indiziante all'esito dell'incontro monitorato dalla P.G. tra il ricorrente con lo [OSCURATO:PERSONA] eckiloZerbonia, avvenuto dopo che questi ultimi avevano, a loro volta, incontrato, unitamente al Franzé, la persona offesa al fine di convenire modalità e contenuto del prestito usurario.

Anzitutto, in ragione dell'assenza di soluzione di continuità tra i due momenti, posto che lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguiti dal Franzé, una volta allontanatisi dalla sede della società del [OSCURATO:PERSONA], si portavano direttamente a [OSCURATO:PERSONA] ove incontravano il ricorrente presso il [OSCURATO:PERSONA] secondo le indicazioni da questi impartite allo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, terminato l'incontro con la persona offesa, lo aveva subito informato che stavano partendo.

Inoltre, stante il contenuto dei messaggi di quel giorno e dei precedenti scambiati con lo [OSCURATO:PERSONA] che rivelano come il ricorrente fosse direttamente interessato all'evolversi della vicenda.

Il Tribunale del riesame ha, dunque, correttamente ritenuto che l'incontro tra il ricorrente ed i correi vertesse proprio sull'andamento del "negoziato" in corso con la persona offesa, operando una lettura coerente ed unitaria del dato indiziario, secondo i criteri della logica e della continenza.

Dopo, infatti, averne escluso il carattere di ambiguità, anche alla luce dell'assenza di ipotesi alternative, ne ha infatti asseverato, mediante un esame globale, la tenuta logica in punto di gravità indiziaria.

Di conseguenza, nessuna illogicità sconta la motivazione del giudice del merito che, valorizzando la sequela dei messaggi con cui il ricorrente chiedeva di essere costantemente informato sullo stato della trattava e sui suoi sviluppi, in uno con gli incontri che in quell'arco temporale i correi avevano con la p.o., ne ha tratto la conclusione che il ricorrente non si sia limitato ad una mera presa d'atto delle negoziazioni intrattenute dalle parti direttamente convolte, ritenendo il suo interessamento funzionale ad un controllo diretto sulle trattative, anche in vista di un potere surrogatorio che gli stessi correi si ripromettevano di esercitare, ove necessario.

A non differenti conclusioni si perviene, poi, anche "scrutinando" le dichiarazioni della p.o., il cui giudizio di positiva credibilità ed attendibilità è stato condotto, con riguardo al nucleo essenziale del propalato, in ossequio ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

La circostanza, poi, che il [OSCURATO:PERSONA], nel riferire della cadenza con cui il ricorrente ed il Muià si recavano presso il suo autosalone, nulla dichiarava in ordine al "loro" rapporto usurario e se il ricorrente avesse mai dettato imposizioni al riguardo, non risulta decisiva ai fini dell'esclusione della gravità indiziaria, in quanto l'ordinanza impugnata individua lo [OSCURATO:PERSONA] quale alter ego del ricorrente deputato a gestire i rapporti con la persona offesa, per come si ricava dal contenuto intercettivo passato in rassegna e dagli atti di P.G. menzionati.

Peraltro, proprio alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] si deve la riconducibilità della minaccia estorsiva anche al ricorrente, posto che il "duo [OSCURATO:PERSONA] - Muià" viene evocato dallo [OSCURATO:PERSONA] al fine di rafforzare la pretesa di rinegoziazione del debito nei confronti del Maffettone.

E tale riferimento, in ragione del collegamento che l'ordinanza impugnata ha messo in risalto tra il ricorrente e lo [OSCURATO:PERSONA], non si presta affatto ad essere ricondotto a mera millanteria, bensì è logicamente espressivo - quale sorta di chiamata in correità del terzo - del coinvolgimento anche dell'indagato nella vicenda illecita.

Del resto, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta come sia la stessa persona offesa ad avere colto il collegamento del ricorrente e del Muià con l'agire degli altri correi, laddove dichiara che fu lo stesso ricorrente a riferirgli che dopo l'incontro avente ad oggetto la concessione del prestito, gli altri correi lo avevano raggiunto, apprendendo poi dal Franzé che tale summit era dovuto coloto all'esigenza di ricevere una sorta di benestare da cht, come il ricorrente ed il Muià, erano additati di una posizione egemone nel controllo del territorio e degli affari che ivi si dovevano concludere.

Pertanto, la deduzione difensiva (certamente corretta in tale ottica) che vuole sminuire la valenza indiziante dell'incontro monitorato dalla P.G. tra il ricorrente con lo [OSCURATO:PERSONA] efil .iloZerbonia (dopo che questi avevano incontrato, unitamente al Franzé la p.o.), in ragione dell'obiettiva assenza di fonti di prova sul contenuto del dialogo, non assume valenza decisiva, in quanto la riconducibilità di tale consesso ad una sorta di necessario placet sul negoziato si lega logicamente con la messaggistica di riferimento in corso tra le parti e non risulta affatto incompatibile con il dichiarato della p.o. del cui contenuto si è data in precedenza contezza.1.2.

Manifestamente infondato è il motivo dedotto in ordine alla contestazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., avendo il Tribunale del riesame fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525).

Nel caso in esame, si è fatto riferimento alla caratura criminale del duo [OSCURATO:PERSONA]-Muià, nota alla persona offesa ila quale riferisce di un episodio in cui proprio all'intervento di costoro conseguì la risoluzione di problemi di pagamento che aveva con un terzo.

Inoltre, si è valorizzato l'espresso richiamo nella pretesa estorsiva, mediante l'uso di termini quali "infame" e "collaboratore di giustizia", a codici di comportamento tipici dei consessi mafiosi e alle regole di rispetto dei patti con tali soggetti instaurati e d'elle notorie "conseguenze" per chi non li rispetta.

A tale contesto, poi, si lega, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], l'evocazione del nomen del ricorrente e del Muià, quali soggetti a capo di una struttura verticistica che il Tribunale del riesame desume logicamente dalla necessità di riferire a chi di dovere e alle conseguenze che ne sarebbero derivate laddove non si fosse assecondata la pretesa estorsiva.

1.3. Parimenti manifestamente infondato è il motivo in ordine alle esigenze cautelari.

L'ordinanza impugnata, infatti, lungi dal fare esclusivo riferimento all'operatività della presunzione legata alla contestazione del cd. metodo mafioso, ha invece declinato altri pregnanti indici logicamente dimostrativi del pericolo di recidiva, legati ad un'abitualità di vita del ricorrente dedita al delitto, per come comprovato dai numerosi precedenti penali passati in rassegna e alla constatazione dell'assenza di alcun effetto risocializzante legato alle diverse pene espiate.

Non si tratta, quindi, di avere ricavato il pericolo dalla commissione di reati per cui si procede, in relazione ai quali, peraltro, l'ordinanza impugnata delinea profili di gravità dei fatti nelle loro concrete manifestazioni, ma dalle plurime condanne che fondando un rischio elevato di recidiva, così escludendo che la condotta illecita sia stata occasionale, invece collocandola in un più ampio sistema di vita, sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Rv. 267798).2.

In conclusione, va rigettato il ricorso, nulla aggiungendo di decisivo le note di replica prodotte dalla difesa alla requisitoria scritta del P.G.

Consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Anche laddove, infatti, l'ordinanza impugnata avesse errato nell'assimilare il ricorrente, indagato e raggiunto dal titolo cautelare soltanto in relazione al delitto di usura, agli altri correi ai quali è contestata l'aggravante del metodo mafioso in ordine al diverso reato estorsivo, il Tribunale del riesame risulta avere comunque declinato adeguati indici di disvalore e di pericolosità sociale che danno piena contezza tanto della sussistenza dell'esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., quanto dell'idoneità della misura applicata.

Il riferimento, infatti, ai plurimi precedenti penali, anche specifici e per gravi reati annoverati dal ricorrente, si lega ad una valutazione negativa di carattere prognostico che investe anche il tema del rispetto delle prescrizioni connesse a misure di minor rigore, essendosi all'uopo richiamato proprio l'esito negativo del percorso risocializzante intrapreso dall'indagato con l'affidamento in prova conclusosi nell'agosto del 2017.

Nessuna illogicità, pertanto, sconta l'ordinanza impugnata per avere ricavato dall'esito fallace del conseguimento delle finalità rieducative sottese a detto istituto una prognosi negativa sul rispetto, allo stato, di misure diverse da quella di maggior rigore applicata.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

3. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà degli indagati, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Rigetta il ricorso di F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Brescia, con cui è stata rigettata la richiesta di riesame avverso la misura della custodia in carcere loro applicata dal GIP dello stesso Tribunale, in ordine rispettivamente ai delitti di cui ai capi 2) e 7) della rubrica (usura aggravata dal numero delle persone; estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso), il primo e di cui al capo 2), il secondo. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. violazione di legge in relazione agli artt. 110, 644 e 629 cod. pen., nonché all'art. 273 cod. proc. pen. Sotto il profilo dell'errata applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., si lamenta siano stati elevati a gravi indizi di colpevolezza elementi privi di tale pregnanza; con riguardo alle norme sostanziali sopra indicate, si censura la decisione impugnata poiché confonde il concorso di persone nel reato con la connivenza non punibile. In particolare, passando in rassegna il compendio indiziario, si osserva quanto segue: - dal tenore degli sms acquisiti scambiati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emergeva la conoscenza del rapporto usurario da parte del ricorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non che l'operazione illecita fosse organizzata e/o diretta dal [OSCURATO:PERSONA] stesso, ovvero dimostrativi di una condotta agevolatrice esplicativa di un possibile concorso morale. Dal contenuto degli sms emergeva che il ricorrente volesse essere tenuto aggiornato sull'evoluzione di tale rapporto e che fosse unicamente depositario delle informazioni ricevute dallo [OSCURATO:PERSONA]; il dato di fatto era esplicativo di una condotta assolutamente neutrale priva di qualsiasi contributo causale al proposito del Maffettone stesso e da ciò poteva ricavarsi semmai la mera connivenza. Anzi, un'attenta lettura degli sms (progr. 384 e 449) da cui emergevano elementi di autonomia nelle decisioni in capo al Maffettone, deponeva per l'estraneità del ricorrente al rapporto usurario di cui era vittima il Calmi ed artefice il solo Maffettone. - il servizio di OPG - che aveva asseverato come dopo un incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero incontrati con il [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] e da cui la decisione impugnata aveva tratto che il ricorrente avrebbe impartito le direttive sul da farsi - era privo di efficacia dimostrativa, in quanto nessuna prova era stata acquisita in ordine al contenuto dei colloqui in quell'occasione intercorsi (intercettazione, sms, registrazione, testimonianza ecc.). Né sul punto potevano assumere rilievo le propalazioni della p.o. (la quale aveva riferito di avere avuto conferma dell'incontro al [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso ricorrente), la quale aveva dichiarato di non sapere quale fosse l'interesse e/o il guadagno del ricorrente nella vicenda ed anzi, aveva anche precisato che la visita dei coimputati fosse necessaria in virtù di una sorta di controllo del territorio operato da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale doveva esseryle messo al corrente di quanto ivi avveniva (fatto da cui non poteva farsi discendere una responsabilità di posizione in ordine a tutti i delitti che in quell'ambiente e territorio vengono commessi). Inoltre, non si era doverosamente apprezzato che il quadro probatorio escludeva che il ricorrente avesse mai avuto un ruolo nella vicenda, per come si ricava dal fatto che nessuna prova vi era che l'indagato avesse avuto contatti o preso parte agli incontri con la p.o., concordando l'entità del prestito iniziale e/o le modalità di restituzione ovvero preso parte alle successive ricontrattazioni del debito ed interessi; avesse concordato con [OSCURATO:PERSONA], direttamente o tramite lo [OSCURATO:PERSONA], la strategia da attuare per la consumazione dei reati in questione; che avesse preso diretti contatti con gli altri; avesse fornito il suo placet alle contrattazioni e/o alle modalità di soluzione delle problematiche con [OSCURATO:PERSONA]; avesse dato disposizioni allo [OSCURATO:PERSONA], successivamente da questi comunicate al Maffettone. Né, parimenti, vi erano elementi dimostrativi che il ricorrente fosse intervenuto in una fase successiva a quella genetica, durante l'esecuzione del patto usurario, non riferendo i provvedimenti di merito alcunché al riguardo. La stessa p.o., nel riferire della cadenza con cui il ricorrente ed il Muià si recavano presso il suo autosalone, nulla dichiarava in ordine al "loro" rapporto usurario e se il ricorrente avesse mai dettato imposizioni al riguardo. 1.2. violazione di legge in relazione agli artt. 110, 629, 416-bis.1 cod. pen., nonché all'art. 273 cod. proc. pen. (estorsione finalizzata alla ri-contrattazione del debito del [OSCURATO:PERSONA] attraverso la sua costrizione a sottoscrivere una scrittura autonoma). Con riferimento alla gravità indiziaria si sottolinea come il nome del ricorrente, unitamente a quello del Muià, venne profferito dallo [OSCURATO:PERSONA] soltanto sul finire dell'incontro avuto, presso gli uffici del correo Maffettone, con la p.o. al fine di costringerla a rinegoziare l'accordo usurario. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ammoniva la p.o. che "non poteva più sbagliare" e che di questo nuovo accordo avrebbe informato il ricorrente ed il Muià. Alla luce di tale dato di fatto, la motivazione del provvedimento impugnato che aveva ritenuto provenienti le minacce dal ricorrente restava del tutto apparente. Inoltre, non solo il ricorrente non aveva partecipato a detto incontro, ma neppure ne era stato informato o messo preventivamente a conoscenza. Difettava, poi,vehe il ricorrente fosse stato messo a conoscenza degli e9,b°1'42- esiti dell'incontro, che la presunta cosca dal medesimo capeggiata ne avrebbe tratto vantaggio. Peraltro, l'evocare che del nuovo accordo sarebbero stati messi al corrente il ricorrente ed il Muià non assumeva, in ragione del dichiarato della stessa p.o., alcuna valenza causale ai fini della minacciosa costrizione (questi si era determinato a sottoscrivere il nuovo accordo poiché intimidito psicologicamente da un numero consistente di persone al cui cospetto si trovava). Inoltre, dalla stessa lettura della denuncia della p.o. risultava come l'accettazione della proposta estorsiva fosse avvenuta prima dell'intimidazione consistente nell'evocare il nome del ricorrente. 1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 292 cod. proc. pen. Si erano ricavate le esigenze cautelari e, in particolare, il pericolo di reiterazione, dalla gravità dei reati (che non può assurgere a parametro di valutazione delle esigenze di cautela) e dalla supposta intraneità del ricorrente alla criminalità calabrese, pur non annoverando costui alcun precedente in tal senso. Richiamata la giurisprudenza anche costituzionale in tema di esclusione di qualsiasi automaticità tra la contestata aggravante del metodo mafioso e l'applicazione della misura di massimo rigore, il ricorrente incentra la doglianza sul tema della concretezza ed attualità del pericolo, in relazione al quale mancava da parte del giudice della cautela una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua degli indici declinati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, nonché difettava un'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari che giustificassero in concreto la misura cautelare sicché se ne deduceva la nullità per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: 1. violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo agli artt. 275, comma 1 e 3, e 292, comma 1 lett. c bis cod. proc. pen. Si era fondata l'applicazione della misura di maggior rigore sulla scorta dell'operatività della presunzione di adeguatezza legata alla sussistenza del metodo mafioso, omettendo di considerare che il ricorrente, a differenza dei coindagati, risponde solo dell'usura, reato per cui detta aggravante speciale era stata esclusa dallo stesso GIP in sede di genetica. Difettava, dunque, una motivazione che desse conto delle ragioni per cui nei confronti del ricorrente le esigenze cautelari non potessero soddisfarsi con gli arresti domiciliari, a ciò non "bastando" l'osservazione che la prognosi di astensione dal commettere reati sarebbe stata infausta, ciò valendo ai fini del periculum ma non in punto di scelta della misura. 2. Con requisitoria in data 25/02/2022, il P.G. presso questa Corte, sul rilievo dell'infondatezza dei motivi dedotti dai ricorrenti, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 3. Con nota ed allegati in data 30/05/2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle conclusioni del P.G. in relazione a tutti i punti di censura mossi all'ordinanza impugnata ed evidenziati nel ricorso principale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero, l'esclusione dell'ipotesi della connivenza in luogo di quella del concorso punibile risulta rinvenire nell'ordinanza impugnata tanto l'indicazione di idonei elementi rappresentativi, quanto adeguata giustificazione in punto di diritto. Il complesso dei messaggi di testo scambiati tra il ricorrente ed uno dei concorrenti nell'usura non appare, infatti, meramente espressivo di un intento del ricorrente di voler essere solamente informato dell'andamento delle vicende legate all'operazione illecita, bensì ne rivela un coinvolgimento, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri correi. Ciò ricavandosi dall'indicazione dei messaggi in cui l'adozione delle decisioni è rimessa anche ad un necessario confronto con il ricorrente, il quale non solo si pone come depositario delle determinazioni altrui, ma quale parte del processo decisionale via via assunto dai coindagati, nell'ambito di un disegno unitario che lo vede attivamente partecipe. Significativo, in tal senso, è il riferimento nel testo dei messaggi all'uso di termini quali "poi decidiamo", "poi vediamo", "informati bene che poi decidiamo cosa fare", "così vediamo il da fare" "prima parliamo noi, poi vediamo", che rivelano, dal punto di vista semantico, un approccio di carattere deterministico all'attività posta in essere dai complici e, in particolare, dallo [OSCURATO:PERSONA] al quale tali ripetuti messaggi vengono veicolati.Parimenti significativo è anche il richiamo a messaggi di testo in cui è lo stesso ricorrente a dare indicazioni allo [OSCURATO:PERSONA] su come procedere ("prima parlaci tu, poi io, però vedi tu come meglio, fai tu, tienimi informato"). L'esigenza di informazione, peraltro di carattere sistemico, non risulta, pertanto, disgiunta dalla fase valutativa e determinativa. Nell'ambito di tale contesto, correttamente è stata attribuita valenza indiziante all'esito dell'incontro monitorato dalla P.G. tra il ricorrente con lo [OSCURATO:PERSONA] eckiloZerbonia, avvenuto dopo che questi ultimi avevano, a loro volta, incontrato, unitamente al Franzé, la persona offesa al fine di convenire modalità e contenuto del prestito usurario. Anzitutto, in ragione dell'assenza di soluzione di continuità tra i due momenti, posto che lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguiti dal Franzé, una volta allontanatisi dalla sede della società del [OSCURATO:PERSONA], si portavano direttamente a [OSCURATO:PERSONA] ove incontravano il ricorrente presso il [OSCURATO:PERSONA] secondo le indicazioni da questi impartite allo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, terminato l'incontro con la persona offesa, lo aveva subito informato che stavano partendo. Inoltre, stante il contenuto dei messaggi di quel giorno e dei precedenti scambiati con lo [OSCURATO:PERSONA] che rivelano come il ricorrente fosse direttamente interessato all'evolversi della vicenda. Il Tribunale del riesame ha, dunque, correttamente ritenuto che l'incontro tra il ricorrente ed i correi vertesse proprio sull'andamento del "negoziato" in corso con la persona offesa, operando una lettura coerente ed unitaria del dato indiziario, secondo i criteri della logica e della continenza. Dopo, infatti, averne escluso il carattere di ambiguità, anche alla luce dell'assenza di ipotesi alternative, ne ha infatti asseverato, mediante un esame globale, la tenuta logica in punto di gravità indiziaria. Di conseguenza, nessuna illogicità sconta la motivazione del giudice del merito che, valorizzando la sequela dei messaggi con cui il ricorrente chiedeva di essere costantemente informato sullo stato della trattava e sui suoi sviluppi, in uno con gli incontri che in quell'arco temporale i correi avevano con la p.o., ne ha tratto la conclusione che il ricorrente non si sia limitato ad una mera presa d'atto delle negoziazioni intrattenute dalle parti direttamente convolte, ritenendo il suo interessamento funzionale ad un controllo diretto sulle trattative, anche in vista di un potere surrogatorio che gli stessi correi si ripromettevano di esercitare, ove necessario. A non differenti conclusioni si perviene, poi, anche "scrutinando" le dichiarazioni della p.o., il cui giudizio di positiva credibilità ed attendibilità è stato condotto, con riguardo al nucleo essenziale del propalato, in ossequio ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). La circostanza, poi, che il [OSCURATO:PERSONA], nel riferire della cadenza con cui il ricorrente ed il Muià si recavano presso il suo autosalone, nulla dichiarava in ordine al "loro" rapporto usurario e se il ricorrente avesse mai dettato imposizioni al riguardo, non risulta decisiva ai fini dell'esclusione della gravità indiziaria, in quanto l'ordinanza impugnata individua lo [OSCURATO:PERSONA] quale alter ego del ricorrente deputato a gestire i rapporti con la persona offesa, per come si ricava dal contenuto intercettivo passato in rassegna e dagli atti di P.G. menzionati. Peraltro, proprio alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] si deve la riconducibilità della minaccia estorsiva anche al ricorrente, posto che il "duo [OSCURATO:PERSONA] - Muià" viene evocato dallo [OSCURATO:PERSONA] al fine di rafforzare la pretesa di rinegoziazione del debito nei confronti del Maffettone. E tale riferimento, in ragione del collegamento che l'ordinanza impugnata ha messo in risalto tra il ricorrente e lo [OSCURATO:PERSONA], non si presta affatto ad essere ricondotto a mera millanteria, bensì è logicamente espressivo - quale sorta di chiamata in correità del terzo - del coinvolgimento anche dell'indagato nella vicenda illecita. Del resto, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta come sia la stessa persona offesa ad avere colto il collegamento del ricorrente e del Muià con l'agire degli altri correi, laddove dichiara che fu lo stesso ricorrente a riferirgli che dopo l'incontro avente ad oggetto la concessione del prestito, gli altri correi lo avevano raggiunto, apprendendo poi dal Franzé che tale summit era dovuto coloto all'esigenza di ricevere una sorta di benestare da cht, come il ricorrente ed il Muià, erano additati di una posizione egemone nel controllo del territorio e degli affari che ivi si dovevano concludere. Pertanto, la deduzione difensiva (certamente corretta in tale ottica) che vuole sminuire la valenza indiziante dell'incontro monitorato dalla P.G. tra il ricorrente con lo [OSCURATO:PERSONA] efil .iloZerbonia (dopo che questi avevano incontrato, unitamente al Franzé la p.o.), in ragione dell'obiettiva assenza di fonti di prova sul contenuto del dialogo, non assume valenza decisiva, in quanto la riconducibilità di tale consesso ad una sorta di necessario placet sul negoziato si lega logicamente con la messaggistica di riferimento in corso tra le parti e non risulta affatto incompatibile con il dichiarato della p.o. del cui contenuto si è data in precedenza contezza.1.2. Manifestamente infondato è il motivo dedotto in ordine alla contestazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., avendo il Tribunale del riesame fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525). Nel caso in esame, si è fatto riferimento alla caratura criminale del duo [OSCURATO:PERSONA]-Muià, nota alla persona offesa ila quale riferisce di un episodio in cui proprio all'intervento di costoro conseguì la risoluzione di problemi di pagamento che aveva con un terzo. Inoltre, si è valorizzato l'espresso richiamo nella pretesa estorsiva, mediante l'uso di termini quali "infame" e "collaboratore di giustizia", a codici di comportamento tipici dei consessi mafiosi e alle regole di rispetto dei patti con tali soggetti instaurati e d'elle notorie "conseguenze" per chi non li rispetta. A tale contesto, poi, si lega, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], l'evocazione del nomen del ricorrente e del Muià, quali soggetti a capo di una struttura verticistica che il Tribunale del riesame desume logicamente dalla necessità di riferire a chi di dovere e alle conseguenze che ne sarebbero derivate laddove non si fosse assecondata la pretesa estorsiva. 1.3. Parimenti manifestamente infondato è il motivo in ordine alle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata, infatti, lungi dal fare esclusivo riferimento all'operatività della presunzione legata alla contestazione del cd. metodo mafioso, ha invece declinato altri pregnanti indici logicamente dimostrativi del pericolo di recidiva, legati ad un'abitualità di vita del ricorrente dedita al delitto, per come comprovato dai numerosi precedenti penali passati in rassegna e alla constatazione dell'assenza di alcun effetto risocializzante legato alle diverse pene espiate. Non si tratta, quindi, di avere ricavato il pericolo dalla commissione di reati per cui si procede, in relazione ai quali, peraltro, l'ordinanza impugnata delinea profili di gravità dei fatti nelle loro concrete manifestazioni, ma dalle plurime condanne che fondando un rischio elevato di recidiva, così escludendo che la condotta illecita sia stata occasionale, invece collocandola in un più ampio sistema di vita, sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Rv. 267798).2. In conclusione, va rigettato il ricorso, nulla aggiungendo di decisivo le note di replica prodotte dalla difesa alla requisitoria scritta del P.G. Consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Anche laddove, infatti, l'ordinanza impugnata avesse errato nell'assimilare il ricorrente, indagato e raggiunto dal titolo cautelare soltanto in relazione al delitto di usura, agli altri correi ai quali è contestata l'aggravante del metodo mafioso in ordine al diverso reato estorsivo, il Tribunale del riesame risulta avere comunque declinato adeguati indici di disvalore e di pericolosità sociale che danno piena contezza tanto della sussistenza dell'esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., quanto dell'idoneità della misura applicata. Il riferimento, infatti, ai plurimi precedenti penali, anche specifici e per gravi reati annoverati dal ricorrente, si lega ad una valutazione negativa di carattere prognostico che investe anche il tema del rispetto delle prescrizioni connesse a misure di minor rigore, essendosi all'uopo richiamato proprio l'esito negativo del percorso risocializzante intrapreso dall'indagato con l'affidamento in prova conclusosi nell'agosto del 2017. Nessuna illogicità, pertanto, sconta l'ordinanza impugnata per avere ricavato dall'esito fallace del conseguimento delle finalità rieducative sottese a detto istituto una prognosi negativa sul rispetto, allo stato, di misure diverse da quella di maggior rigore applicata. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. 3. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà degli indagati, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Rigetta il ricorso di F
Sentenza Cassazione n. 29349/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris