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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06276/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE CATANZAROudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione all'imputazione provvisoria del reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. 2.

Secondo la ricostruzione accusatoria recepita da tale imputazione e ritenuta supportata dai gravi indizi di colpevolezza, Palermo ha fatto parte della cosca di 'ndrangheta "Bagalà", capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e a sua volta "cellula" dell'articolata organizzazione Iannazzo-Cannizzaro-Daponte, operante nel territorio lametino.

Palermo, quale imprenditore di fiducia di Bagalà, ha posto a disposizione di questi diverse società, fra cui la Eurolido.

Da ciò è derivata la predisposizione di uno schermo giuridico ai fini del reimpiego dei profitti illeciti funzionale al controllo mafioso delle attività economiche della cosca Bagalà.

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], muovendo doglianze affidate a quattro motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonché vizi di motivazione, rivolgendo le censure ai passaggi della decisione che hanno ritenuto sussistente l'associazione mafiosa della quale Palermo, secondo la formulazione dell'accusa, ha fatto organicamente parte.

La difesa espone l'esito di precedenti procedimenti, facendo al contempo riferimento ai contributi dichiarativi di diversi collaboratori e alla loro svalutazione in tali procedimenti.

Sottolinea che le accuse a suo tempo mosse riguardanti il medesimo contesto associativo, ossia la cosca Iannazzo e gli stessi Palermo e Bagalà, erano risultate infondate.

In forza di ciò nega l'accertamento dell'esistenza della cosca Iannazzo e tanto meno dell'operatività in seno ad essa della cosca Bagalà, come configurata nel provvedimento cautelare genetico.

Aggiunge che, sostenendosi l'autonoma operatività di tale cosca in un certo territorio, avrebbe dovuto individuarsi la sua effettiva capacità mafiosa.

Tale imprescindibile requisito, però, non è stato verificato dai giudici di merito.

3.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 191, 273, 238-bis e 649 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, in ragione dell'utilizzazione in assenza di altre verifiche e del travisamento delle risultanze acquisite nel procedimento cd.

BA.IS definito con sentenza di assoluzione di tutti gli imputati.

Rileva che il provvedimento impugnato per delineare la condotta associativa di Bagalà ha richiamato le stesse dichiarazioni dei collaboratori che erano state ritenute inidonee a fini probatori nel procedimento di cui sopra, così pervenendo a conclusioni contrastanti con il giudicato formarsi per gli stessi fatti e tuttavia prive del confronto imposto dalle previsioni di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen.

La difesa osserva, inoltre, che gli elementi sopravvenuti sarebbero costituiti dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (ex amante di Bagalà) e dal di lei figlio [OSCURATO:PERSONA], la quali erano state però ritenute inattendibili già dal G.i.p.

3.3. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizi della motivazione, con riferimento alle risultanze delle intercettazioni ritenute idonee a configurare i gravi indizi in ordine alla condotta associativa addebitata a Palermo.

Deduce che il Tribunale, diversamente di quanto premesso, ha utilizzato le stesse trascrizioni della polizia giudiziaria smentite da una consulenza di parte, inserendo altri elementi inconsistenti e ragionamenti privi di logica.

Sotto quest'ultimo profilo, aggiunge quanto segue: - le considerazioni circa la conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] della riconducibilità della Eurolido a Bagalà, hanno menzionato l'inserimento nel consiglio di amministrazione di Gedeone, che contrasta con la tesi della schermatura degli interessi di Bagalà già assicurata da Palermo per tale società; - l'interrogativo del sodale [OSCURATO:PERSONA] "Calabria e Turismo voi siete?...

O è Palermo" ha dato conto che Palermo e Bagalà costituivano due entità distinte; - a proposito dei riferimenti al denaro che sarebbe confluito nella Eurolido, sono state offerte spiegazioni circa l'assenza del tracciamento dei relativi passaggi smentite dalle modalità delle operazioni esposte in altre contestazioni.

Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, le doglianze difensive rilevano che [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riportato nella stessa ordinanza del G.i.p., era all'oscuro dei fatti che costituirebbero il fulcro delle accuse mosse a Palermo. [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato di lavoratori assunti da una ,società estranea a Palermo.

La stessa, al pari del figlio, era stata ritenuta inattendibile quanto alla narrazione dei fatti riguardanti l'unica altra incolpazione addebitata a Palermo.

Le censure mosse nel motivo negano, infine, la possibilità di configurare, in forza delle risultanze citate dai Tribunale, il ruolo associativo di Palermo quale imprenditore organicamente inserito nella cosca Badalà, con esclusione conseguentemente anche della diversa posizione dell'imprenditore solo "colluso".

3.4. Il quarto motivo, lamentando vizi della motivazione con riguardo all'individuazione delle esigenze cautelari idonee a giustificare la misura adottata, richiama alcuni dei rilievi mossi nei precedenti motivi in ordine alla ricostruzione dei fatti, osservando in ultimo che, nel senso del superamento delle presunzioni dovute al titolo di reato, non si è considerato che le condotte risalivano al 2003.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto alle doglianze mosse con i primi due motivi, va rilevato che il provvedimento impugnato ha preliminarmente chiarito che l'esistenza e l'attuale operatività della cosca di 'ndrangheta "Bagalà" non erano state fatte oggetto di specifici rilievi negli scritti difensivi depositati in sede di procedimento di riesame.

Partendo da tale premessa, il Tribunale ha correttamente rilevato che a tal proposito perciò poteva richiamarsi integralmente il condivisibile contenuto dell'ordinanza applicativa della misura cautelare che aveva ampiamente dato conto del vasto materiale probatorio acquisito agli atti sui fatti di cui sopra.

La motivazione del provvedimento ha poi spiegato che la cosca Bagalà, oltre ad essere risultata collegata alla più ampia organizzazione 'ndranghetista Iannazzo-Cannizzaro-Daponte secondo quanto riferito da numerosi collaboratori, trovava in termini attuali una nitida rappresentazione grazie alle intercettazioni operate sullo smartphone in possesso di Bagalà, che avevano consentito, di cogliere anche tramite altre contestuali indagini, l'operatività sul territorio e tutti i tratti mafiosi della cosca capeggiata dal predetto Bagalà.

I rilievi svolti al riguardo nel ricorso, richiamando via via esiti di altri procedimenti riguardanti fatti associativi tutti pregressi, introducono solo in questa sede inedite rappresentazioni critiche, che comunque non hanno alcuna attitudine a smentire detta ricostruzione di merito, sia perché non danno conto in termini di adeguata specificità delle ragioni per cui le fonti dichiarative a suo tempo acquisite sarebbero state ritenute e dovrebbero ritenersi in questa sede prive dei requisiti dell'attendibilità intrinseca e dunque non valutabili insieme alle nuove e diverse risultanze nello stesso senso che possono ora riscontrarle; sia in quanto mancano di ogni adeguato confronto con la valenza decisiva in sé attribuita in sede di merito alle nuove risultanze come precisamente descritte.

Esse, invero, secondo quanto esposto nell'ordinanza con riguardo ai temi di cui trattasi (pagg. da 1 a 3), non si sostanziano nelle sole accuse di Mendicino e Ammendola, ma sono costituite, oltre che dalle dichiarazioni di Pulici, da una vasta mole di elementi, tratti dagli esiti delle intercettazione e delle relative verifiche, che danno in sé prova dell' esistenza e della operatività mafiosa della cosca Bagalà nel periodo in cui sono collocati gli addebiti e dei persistenti collegamenti di tale cosca con il più ampio e articolato sodalizio di 'ndrangheta.

Inoltre, l'agire mafioso concretamente estrinsecato dalla "cellula" della cosca di [OSCURATO:PERSONA] è al contempo inserito in un contesto di contiguità territoriale delle manifestazioni associative che risulta essere ben diverso da quello relativo alla "delocalizzazione" della 'ndrangheta cui paiono riferirsi le doglianze difensive, che pertanto anche in tal caso risultano prive del confronto con la motivazione.

Da tutto ciò deriva la manifesta infondatezza di ogni rilievo mosso nei due motivi, con riguardo non solo alla motivazione, ma anche alle violazioni di legge.

3. Il terzo motivo svolge in più momenti rilievi secondo cui sarebbero stati valorizzati contenuti dei dialoghi erroneamente trascritti, ma non indica a quali precisi e decisivi passaggi delle conversazioni considerate vuol fare riferimento.

L'argomentare difensivo concentra, altresì, l'attenzione su parte dei dialoghi intervenuti fra Dattilo e la figlia di Bagalà, omettendo di confrontarsi però con i contenuti rappresentati nella motivazione, per svolgere di contro meri apprezzamenti alternativi sul significato della presenza di [OSCURATO:PERSONA], altro uomo di fiducia di Bagalà, nel consiglio di amministrazione della società Eurolido, in modo da asserire ipotetiche controindicazioni circa la schermatura mafiosa.

La difesa fa riferimento poi a un mero interrogativo posto da Gallo in una conversazione con Bagalà, estrapolando la relativa singola frase dalle altre che ne spiegano la lettura in sede di merito unitamente alle ulteriori risultanze ivi citate, a conferma dell'ingerenza di Bagalà anche nella società [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, quanto ai riferimenti di Bagalà a suoi investimenti nella società Eurolido, ci si oppone alle motivate confutazioni di merito al riguardo intervenute, inserendo sovrapposizioni valutative fondate su significato attribuito dalla difesa, in via del tutto congetturale, ad altre conversazioni ancora.

Seguono ulteriori asserzioni difensive che intendono reinterpretare i significato di alcune dichiarazioni dei collaboratori Pulice e Mendicino ed estendere valutazioni sui profili intrinseci di loro altre dichiarazioni, ignorando gli apprezzamenti di merito riferiti alle ragioni delle conoscenze e la rilevanza degli altri elementi acquisiti a mezzo delle intercettazioni, che appaiono nel complesso rappresentate quale autonoma fonte idonea a dimostrare i fatti in addebito.

Per il resto, il motivo censura l'individuazione della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso, ignorando l'ampiezza, la stabilità e la rilevanza funzionale della descrizione di merito della condotta di Palermo in quanto funzionale ai fini economici che caratterizzano il dinamismo associativo.

Le censure mosse con il terzo motivo risultano dunque inammissibili, poiché aspecifiche o meramente rivalutative e, comunque, manifestamente infondate.

4. Il quarto motivo, rivolgendosi ai presupposti giustificativi della custodia cautelare in carcere, oltre a ribadire gli stessi inammissibili percorsi rivalutativi rivolti all'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, enuncia obiezioni in ordine all'assenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, che non si misurano con la rappresentazione dell'epoca dei fatti e delle ricadute valutative delle loro concrete modalità sul piano della prognosi del pericolo di recidiva, a fronte dell'operatività nella specie delle presunzioni, ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen,. dovute all'addebito del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Si tratta, pertanto, anche in tal caso di doglianze con evidenza inammissibili.

5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempiment

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE CATANZAROudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione all'imputazione provvisoria del reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. 2. Secondo la ricostruzione accusatoria recepita da tale imputazione e ritenuta supportata dai gravi indizi di colpevolezza, Palermo ha fatto parte della cosca di 'ndrangheta "Bagalà", capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e a sua volta "cellula" dell'articolata organizzazione Iannazzo-Cannizzaro-Daponte, operante nel territorio lametino. Palermo, quale imprenditore di fiducia di Bagalà, ha posto a disposizione di questi diverse società, fra cui la Eurolido. Da ciò è derivata la predisposizione di uno schermo giuridico ai fini del reimpiego dei profitti illeciti funzionale al controllo mafioso delle attività economiche della cosca Bagalà. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], muovendo doglianze affidate a quattro motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonché vizi di motivazione, rivolgendo le censure ai passaggi della decisione che hanno ritenuto sussistente l'associazione mafiosa della quale Palermo, secondo la formulazione dell'accusa, ha fatto organicamente parte. La difesa espone l'esito di precedenti procedimenti, facendo al contempo riferimento ai contributi dichiarativi di diversi collaboratori e alla loro svalutazione in tali procedimenti. Sottolinea che le accuse a suo tempo mosse riguardanti il medesimo contesto associativo, ossia la cosca Iannazzo e gli stessi Palermo e Bagalà, erano risultate infondate. In forza di ciò nega l'accertamento dell'esistenza della cosca Iannazzo e tanto meno dell'operatività in seno ad essa della cosca Bagalà, come configurata nel provvedimento cautelare genetico. Aggiunge che, sostenendosi l'autonoma operatività di tale cosca in un certo territorio, avrebbe dovuto individuarsi la sua effettiva capacità mafiosa. Tale imprescindibile requisito, però, non è stato verificato dai giudici di merito. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 191, 273, 238-bis e 649 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, in ragione dell'utilizzazione in assenza di altre verifiche e del travisamento delle risultanze acquisite nel procedimento cd. BA.IS definito con sentenza di assoluzione di tutti gli imputati. Rileva che il provvedimento impugnato per delineare la condotta associativa di Bagalà ha richiamato le stesse dichiarazioni dei collaboratori che erano state ritenute inidonee a fini probatori nel procedimento di cui sopra, così pervenendo a conclusioni contrastanti con il giudicato formarsi per gli stessi fatti e tuttavia prive del confronto imposto dalle previsioni di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. La difesa osserva, inoltre, che gli elementi sopravvenuti sarebbero costituiti dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (ex amante di Bagalà) e dal di lei figlio [OSCURATO:PERSONA], la quali erano state però ritenute inattendibili già dal G.i.p. 3.3. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizi della motivazione, con riferimento alle risultanze delle intercettazioni ritenute idonee a configurare i gravi indizi in ordine alla condotta associativa addebitata a Palermo. Deduce che il Tribunale, diversamente di quanto premesso, ha utilizzato le stesse trascrizioni della polizia giudiziaria smentite da una consulenza di parte, inserendo altri elementi inconsistenti e ragionamenti privi di logica. Sotto quest'ultimo profilo, aggiunge quanto segue: - le considerazioni circa la conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] della riconducibilità della Eurolido a Bagalà, hanno menzionato l'inserimento nel consiglio di amministrazione di Gedeone, che contrasta con la tesi della schermatura degli interessi di Bagalà già assicurata da Palermo per tale società; - l'interrogativo del sodale [OSCURATO:PERSONA] "Calabria e Turismo voi siete?... O è Palermo" ha dato conto che Palermo e Bagalà costituivano due entità distinte; - a proposito dei riferimenti al denaro che sarebbe confluito nella Eurolido, sono state offerte spiegazioni circa l'assenza del tracciamento dei relativi passaggi smentite dalle modalità delle operazioni esposte in altre contestazioni. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, le doglianze difensive rilevano che [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riportato nella stessa ordinanza del G.i.p., era all'oscuro dei fatti che costituirebbero il fulcro delle accuse mosse a Palermo. [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato di lavoratori assunti da una ,società estranea a Palermo. La stessa, al pari del figlio, era stata ritenuta inattendibile quanto alla narrazione dei fatti riguardanti l'unica altra incolpazione addebitata a Palermo. Le censure mosse nel motivo negano, infine, la possibilità di configurare, in forza delle risultanze citate dai Tribunale, il ruolo associativo di Palermo quale imprenditore organicamente inserito nella cosca Badalà, con esclusione conseguentemente anche della diversa posizione dell'imprenditore solo "colluso". 3.4. Il quarto motivo, lamentando vizi della motivazione con riguardo all'individuazione delle esigenze cautelari idonee a giustificare la misura adottata, richiama alcuni dei rilievi mossi nei precedenti motivi in ordine alla ricostruzione dei fatti, osservando in ultimo che, nel senso del superamento delle presunzioni dovute al titolo di reato, non si è considerato che le condotte risalivano al 2003.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto alle doglianze mosse con i primi due motivi, va rilevato che il provvedimento impugnato ha preliminarmente chiarito che l'esistenza e l'attuale operatività della cosca di 'ndrangheta "Bagalà" non erano state fatte oggetto di specifici rilievi negli scritti difensivi depositati in sede di procedimento di riesame. Partendo da tale premessa, il Tribunale ha correttamente rilevato che a tal proposito perciò poteva richiamarsi integralmente il condivisibile contenuto dell'ordinanza applicativa della misura cautelare che aveva ampiamente dato conto del vasto materiale probatorio acquisito agli atti sui fatti di cui sopra. La motivazione del provvedimento ha poi spiegato che la cosca Bagalà, oltre ad essere risultata collegata alla più ampia organizzazione 'ndranghetista Iannazzo-Cannizzaro-Daponte secondo quanto riferito da numerosi collaboratori, trovava in termini attuali una nitida rappresentazione grazie alle intercettazioni operate sullo smartphone in possesso di Bagalà, che avevano consentito, di cogliere anche tramite altre contestuali indagini, l'operatività sul territorio e tutti i tratti mafiosi della cosca capeggiata dal predetto Bagalà. I rilievi svolti al riguardo nel ricorso, richiamando via via esiti di altri procedimenti riguardanti fatti associativi tutti pregressi, introducono solo in questa sede inedite rappresentazioni critiche, che comunque non hanno alcuna attitudine a smentire detta ricostruzione di merito, sia perché non danno conto in termini di adeguata specificità delle ragioni per cui le fonti dichiarative a suo tempo acquisite sarebbero state ritenute e dovrebbero ritenersi in questa sede prive dei requisiti dell'attendibilità intrinseca e dunque non valutabili insieme alle nuove e diverse risultanze nello stesso senso che possono ora riscontrarle; sia in quanto mancano di ogni adeguato confronto con la valenza decisiva in sé attribuita in sede di merito alle nuove risultanze come precisamente descritte. Esse, invero, secondo quanto esposto nell'ordinanza con riguardo ai temi di cui trattasi (pagg. da 1 a 3), non si sostanziano nelle sole accuse di Mendicino e Ammendola, ma sono costituite, oltre che dalle dichiarazioni di Pulici, da una vasta mole di elementi, tratti dagli esiti delle intercettazione e delle relative verifiche, che danno in sé prova dell' esistenza e della operatività mafiosa della cosca Bagalà nel periodo in cui sono collocati gli addebiti e dei persistenti collegamenti di tale cosca con il più ampio e articolato sodalizio di 'ndrangheta. Inoltre, l'agire mafioso concretamente estrinsecato dalla "cellula" della cosca di [OSCURATO:PERSONA] è al contempo inserito in un contesto di contiguità territoriale delle manifestazioni associative che risulta essere ben diverso da quello relativo alla "delocalizzazione" della 'ndrangheta cui paiono riferirsi le doglianze difensive, che pertanto anche in tal caso risultano prive del confronto con la motivazione. Da tutto ciò deriva la manifesta infondatezza di ogni rilievo mosso nei due motivi, con riguardo non solo alla motivazione, ma anche alle violazioni di legge. 3. Il terzo motivo svolge in più momenti rilievi secondo cui sarebbero stati valorizzati contenuti dei dialoghi erroneamente trascritti, ma non indica a quali precisi e decisivi passaggi delle conversazioni considerate vuol fare riferimento. L'argomentare difensivo concentra, altresì, l'attenzione su parte dei dialoghi intervenuti fra Dattilo e la figlia di Bagalà, omettendo di confrontarsi però con i contenuti rappresentati nella motivazione, per svolgere di contro meri apprezzamenti alternativi sul significato della presenza di [OSCURATO:PERSONA], altro uomo di fiducia di Bagalà, nel consiglio di amministrazione della società Eurolido, in modo da asserire ipotetiche controindicazioni circa la schermatura mafiosa. La difesa fa riferimento poi a un mero interrogativo posto da Gallo in una conversazione con Bagalà, estrapolando la relativa singola frase dalle altre che ne spiegano la lettura in sede di merito unitamente alle ulteriori risultanze ivi citate, a conferma dell'ingerenza di Bagalà anche nella società [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, quanto ai riferimenti di Bagalà a suoi investimenti nella società Eurolido, ci si oppone alle motivate confutazioni di merito al riguardo intervenute, inserendo sovrapposizioni valutative fondate su significato attribuito dalla difesa, in via del tutto congetturale, ad altre conversazioni ancora. Seguono ulteriori asserzioni difensive che intendono reinterpretare i significato di alcune dichiarazioni dei collaboratori Pulice e Mendicino ed estendere valutazioni sui profili intrinseci di loro altre dichiarazioni, ignorando gli apprezzamenti di merito riferiti alle ragioni delle conoscenze e la rilevanza degli altri elementi acquisiti a mezzo delle intercettazioni, che appaiono nel complesso rappresentate quale autonoma fonte idonea a dimostrare i fatti in addebito. Per il resto, il motivo censura l'individuazione della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso, ignorando l'ampiezza, la stabilità e la rilevanza funzionale della descrizione di merito della condotta di Palermo in quanto funzionale ai fini economici che caratterizzano il dinamismo associativo. Le censure mosse con il terzo motivo risultano dunque inammissibili, poiché aspecifiche o meramente rivalutative e, comunque, manifestamente infondate. 4. Il quarto motivo, rivolgendosi ai presupposti giustificativi della custodia cautelare in carcere, oltre a ribadire gli stessi inammissibili percorsi rivalutativi rivolti all'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, enuncia obiezioni in ordine all'assenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, che non si misurano con la rappresentazione dell'epoca dei fatti e delle ricadute valutative delle loro concrete modalità sul piano della prognosi del pericolo di recidiva, a fronte dell'operatività nella specie delle presunzioni, ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen,. dovute all'addebito del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Si tratta, pertanto, anche in tal caso di doglianze con evidenza inammissibili. 5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempiment
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