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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27553/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito, per un verso, la riconducibilità all'imputato della sostanza sequestrata, evidenziando che la droga era custodita all'interno di un cassetto del comodino della camera da letto dell'abitazione situata al seminterrato, all'epoca dei fatti in uso al solo imputato, il quale fu trovato in possesso della chiave del cancello esterno e di quella della porta d'ingresso del locale; per altro verso, la destinazione allo spaccio di detta sostanza, in relazione al quantitativo della medesima e alla sua suddivisione in ventisette bustine termosaldate, e considerando che le condizioni economiche dell'Arnone, disoccupato, non giustificavano il ricorso a tale scorta di stupefacente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito, per un verso, la riconducibilità all'imputato della sostanza sequestrata, evidenziando che la droga era custodita all'interno di un cassetto del comodino della camera da letto dell'abitazione situata al seminterrato, all'epoca dei fatti in uso al solo imputato, il quale fu trovato in possesso della chiave del cancello esterno e di quella della porta d'ingresso del locale; per altro verso, la destinazione allo spaccio di detta sostanza, in relazione al quantitativo della medesima e alla sua suddivisione in ventisette bustine termosaldate, e considerando che le condizioni economiche dell'Arnone, disoccupato, non giustificavano il ricorso a tale scorta di stupefacente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/0
Sentenza Cassazione n. 27553/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris