CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13464/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - atteso a contestare il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire (in sede di giudizio abbreviato) alle circostanze rappresentate nel verbale di arresto nonché agli esiti della consulenza tecnica in ordine alle dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata, rilevando altresì l'infondatezza della censura attenente al dedotto uso meramente personale della stessa. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'