Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 10159/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di tentato furto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale, invero, tramite un ampio e puntuale richiamo a quest'ultima, ha ribadito il principio di diritto in virtù del quale è onere dell'imputato e/o del suo difensore informare l'autorità giudiziaria procedente del sopravvenuto stato di detenzione per altra causa.

Si deve, pertanto, ritenere legittima la notifica effettuata nelle forme ordinarie (e quindi presso il domicilio eletto o dichiarato) in favore del soggetto detenuto per altra causa, a condizione che tale modalità non importi una contrazione del suo diritto di difesa e solo ove dagli atti non risulti lo stato di detenzione.

Infatti, nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria debba procedere a notifiche nei confronti di imputato non detenuto, non v'è alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicché la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello previsto per l'imputato libero (Sez.

U., n.12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869; Sez.

U. n. 7635 del 30/09/2021, Costantino, Rv. 282806 - 01; Sez. 5, n. 31701 del 20/06/2024, Priolo, non massimata); Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato in presenza della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 3 della sentenza impugnata, da cui emerge come l'imputato risulti essere stato identificato in termini di assoluta certezza tramite l'utilizzo dei rilievi fotodattiloscopici e della relativa procedura di attribuzione del [OSCURATO:PERSONA] di Identificazione; Rilevato che il terzo motivo, che lamenta la mancanza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato.

Invero, come correttamente affermato in sentenza, è accertata la piena legittimazione del querelante a esprimere la volontà della persona offesa, in quanto la facoltà di proporre querela in nome e per conto di una società deve essere riconosciuta non solo in capo ai rappresentanti legali della stessa, ma anche ai soggetti che, in quella specifica articolazione, sono contrattualmente obbligati a vigilare sulle attività di contatto con il pubblico e a tutelare il patrimonio aziendale; Considerato che il quarto motivo, che contesta il rigetto della richiesta di riapertura del dibattimento al fine di acquisire la testimonianza del querelante, è manifestamente infondato non sussistendo alcun onere giudiziale di verifica della perdurante volontà del querelante di chiedere la punizione del colpevole;Ritenuto che il quinto motivo, che contesta la graduazione della pena, è inedito ma anche manifestamente infondato avendo comunque la sentenza ji tt primo grado chiarito la duplice diminuzione per il tentativo e per le circostanze attenuanti; Rilevato che il sesto ed ultimo motivo di ricorso, che denunzia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, valorizzando i plurimi precedenti del ricorrente, sintomatici della sua l'abitualità a delinquere; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di tentato furto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, invero, tramite un ampio e puntuale richiamo a quest'ultima, ha ribadito il principio di diritto in virtù del quale è onere dell'imputato e/o del suo difensore informare l'autorità giudiziaria procedente del sopravvenuto stato di detenzione per altra causa. Si deve, pertanto, ritenere legittima la notifica effettuata nelle forme ordinarie (e quindi presso il domicilio eletto o dichiarato) in favore del soggetto detenuto per altra causa, a condizione che tale modalità non importi una contrazione del suo diritto di difesa e solo ove dagli atti non risulti lo stato di detenzione. Infatti, nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria debba procedere a notifiche nei confronti di imputato non detenuto, non v'è alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicché la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello previsto per l'imputato libero (Sez. U., n.12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869; Sez. U. n. 7635 del 30/09/2021, Costantino, Rv. 282806 - 01; Sez. 5, n. 31701 del 20/06/2024, Priolo, non massimata); Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato in presenza della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 3 della sentenza impugnata, da cui emerge come l'imputato risulti essere stato identificato in termini di assoluta certezza tramite l'utilizzo dei rilievi fotodattiloscopici e della relativa procedura di attribuzione del [OSCURATO:PERSONA] di Identificazione; Rilevato che il terzo motivo, che lamenta la mancanza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato. Invero, come correttamente affermato in sentenza, è accertata la piena legittimazione del querelante a esprimere la volontà della persona offesa, in quanto la facoltà di proporre querela in nome e per conto di una società deve essere riconosciuta non solo in capo ai rappresentanti legali della stessa, ma anche ai soggetti che, in quella specifica articolazione, sono contrattualmente obbligati a vigilare sulle attività di contatto con il pubblico e a tutelare il patrimonio aziendale; Considerato che il quarto motivo, che contesta il rigetto della richiesta di riapertura del dibattimento al fine di acquisire la testimonianza del querelante, è manifestamente infondato non sussistendo alcun onere giudiziale di verifica della perdurante volontà del querelante di chiedere la punizione del colpevole;Ritenuto che il quinto motivo, che contesta la graduazione della pena, è inedito ma anche manifestamente infondato avendo comunque la sentenza ji tt primo grado chiarito la duplice diminuzione per il tentativo e per le circostanze attenuanti; Rilevato che il sesto ed ultimo motivo di ricorso, che denunzia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, valorizzando i plurimi precedenti del ricorrente, sintomatici della sua l'abitualità a delinquere; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa d
Decreto Cassazione n. 10159/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris