CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 12479/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza proposta dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 ord. pen., e affermava che «il fine pena» era «ostativo anche ad un'eventuale applicazione d'ufficio della detenzione domiciliare che peraltro in concreto non risulterebbe adeguata neanche con la precauzione del cd braccialetto elettronico atteso che tale dispositivo di sicurezza non ha impedito all'uomo di commettere ulteriori reati». 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi, chiedendo l'annullamento della menzionata ordinanza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che il Tribunale di sorveglianza si è basato su dati errati e ha reso motivazione illogica: nel ritenere che «il fine pena» fosse ostativo alla concessione della detenzione domiciliare, mentre esso era inferiore ai due anni, come emergeva anche dall'ordinanza del 17 aprile 2023, di concessione di liberazione anticipata; nell'affermare che [OSCURATO:PERSONA], durante la sottoposizione agli arresti domiciliari, aveva commesso dei reati, mentre in realtà il reato contestatogli era soltanto uno, e il relativo processo è ancora pendente in appello; nell'omettere di specificare quale fosse il «particolare significativo» che, secondo la stessa ordinanza, sarebbe emerso dalla relazione dell'UEPEE; nel basarsi sulla ritenuta insufficienza della relazione di sintesi del carcere di Rebibbia circa gli esiti della presa in carico di [OSCURATO:PERSONA] da parte del Serd, invece di rinviare ad altra udienza per ottenere una relazione più precisa e dettagliata. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce mancanza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di detenzione domiciliare avanzata con istanza integrativa del 13 aprile 2023. 3. Il difensore dell'interessato ha presentato atto conclusionale con il quale insiste per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata: :" • [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono entrambi infondati. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha indicato una serie di carichi pendenti a carico di [OSCURATO:PERSONA], e ha posto in luce che, dopo un periodo di detenzione, egli ha ricominciato a delinquere nel 2020, sicché risultano a suo carico un preoccupante numero di furti tentati e di evasioni tra il 2020 e il 2021. Tali elementi sono sufficienti a giustificare, in relazione a qualsiasi misura alternativa, il giudizio di non affidabilità di [OSCURATO:PERSONA] espresso dal Tribunale di sorveglianza. Essi sono idonei, per la loro imponente significatività, a determinare il superamento dei rilievi difensivi riguardanti l 'erroneità di ulteriori indicazioni contenute nell'ordinanza impugnata circa aspetti specifici delle pendenze a carico del detenuto. Anche la censura relativa alla mancanza di motivazione circa la domanda integrativa di detenzione domiciliare è superata, perché in realtà il Tribunale di sorveglianza, pur non facendo riferimento a tale domanda, ha espressamente affermato, con osservazione plausibile non contestata in modo specifico, che detto beneficio, in concreto, non può essere concesso neppure con l 'adozione del braccialetto elettronico, perché nel passato il dispositivo di sicurezza non ha impedito all'uomo di commettere ulteriori reati. E, in presenza della richiamata motivazione assorbente e non illogica sulla negazione, in concreto, della possibilità di concedere la detenzione domiciliare, resta priva di carattere decisivo ogni censura relativa alla determinazione della pena residua da espiare. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. u., z O Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 2 •ED cy) E o o. rc rocessuali. co a 4.7) Così deciso in Roma, 21 novembre 2023. (.2