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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 1957

Cassazione n. 40990/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/06/1957 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, con rito abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto monoaggravato di Kg 18549 di olio.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, quando lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al vaglio delle prove raccolte, è meramente reiterativo di temi già posti al Giudice di appello e da quest'ultimo adeguatamente sviscerati con motivazione immune dalle critiche del ricorrente (pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata), che malgrado ciò, percorre nuovamente propri itinerari critici tesi ad una ricostruzione alternativa dei fatti; quanto alla doglianza in punto di mancata rinnovazione dell'istruttoria, essa appare meramente esplorativa e — come chiarito dalla Corte di merito — non sussistono i requisiti dell'assoluta necessità richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte rispetto all'istituto di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, P.G. in proc.

Giampà e altri, Rv. 271163; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069; Sez. 3, n. 20262 del 18/6/2014, L., rv. 259663; Sez. 1 n. 44234 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc.

Stasi, rv 258320; Sez. 1 n. 35846 del 23/05/2012, P.G. in proc.

Andali, rv 253729).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/06/1957 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, con rito abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto monoaggravato di Kg 18549 di olio. Considerato che l'unico motivo di ricorso, quando lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al vaglio delle prove raccolte, è meramente reiterativo di temi già posti al Giudice di appello e da quest'ultimo adeguatamente sviscerati con motivazione immune dalle critiche del ricorrente (pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata), che malgrado ciò, percorre nuovamente propri itinerari critici tesi ad una ricostruzione alternativa dei fatti; quanto alla doglianza in punto di mancata rinnovazione dell'istruttoria, essa appare meramente esplorativa e — come chiarito dalla Corte di merito — non sussistono i requisiti dell'assoluta necessità richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte rispetto all'istituto di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, P.G. in proc. Giampà e altri, Rv. 271163; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069; Sez. 3, n. 20262 del 18/6/2014, L., rv. 259663; Sez. 1 n. 44234 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv 258320; Sez. 1 n. 35846 del 23/05/2012, P.G. in proc. Andali, rv 253729). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 40990/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris