CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04570/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte di appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso non è consentito, atteso che denuncia la ricorrenza del vizio di violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., ed è anche privo di specificita, in quanto, con doglianze in fatto tese a prospettare una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01), in quanto tali estranee al sindacato di questa Corte, risulta riproduttivo di profili di censura gia sottoposti al vaglio dei giudici d’appello e da questi disattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) con una congrua e puntuale motivazione, conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità e con la quale le doglianze sviluppate nel ricorso non si confrontano criticamente (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata, ove si rileva la piena sussistenza, sia sul piano materiale che su quello psicologico, del delitto contestato all’imputato, attesa la confluenza della somma oggetto di imputazione sulla carta PostePay attivata ed intestata al ricorrente, con ricostruzione del costante utilizzo della stessa da parte del ricorrente e dell’immediato prelievo della somma derivante dell’indebito utilizzo della carta smarrita dalla persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere