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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2021

Cassazione n. 09877/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza emessa in data 14/06/2021 ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il GIP presso il Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 1400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 73 c. 5 DPR 309/90 contestati ai capi A), B), e C) e in continuazione con i reati già giudicati con sentenza del Tribunale di Ivrea del 21/12/2017, con recidiva specifica e reiterata, e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 1600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p. e 73 c. 5 DPR 309/90, contestati al capo G), anch'esso con recidiva specifica e infraquinquennale; che avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla confisca del denaro ritrovato in suo possesso, non avendo i giudici esternato alcuna valutazione in merito al necessario nesso di pertinenzialità a giustificazione della stessa; che anche [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione lamentando violazione di legge per pena illegale laddove vengono poste genericamente a carico del ricorrente le spese non riconducibili al procedimento, senza specificare in cosa consistono tali altre spese; Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Invero, non risulta dalla sentenza impugnata essere stata disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nessuna confisca di denaro né il ricorrente dimostra con il ricorso che la stessa abbia trovato luogo; che altresì manifestamente infondato e altresì generico, risulta il ricorso del Voglush, in quanto lo stesso non è stato condannato alle spese processuali e quanto alle altre spese, ogni questione relativa alla esistenza e validità del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero, comprese quelle attinenti alla portata e al significato delle relative disposizioni, spetta al giudice dell'esecuzione, mentre per tutte le questioni concernenti l'ammontare delle spese incluse nella notula redatta dall'ufficio del campione penale, l'interessato deve adire il giudice civile con le forme dell'opposizione all'esecuzione (in tal senso, Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019 Cc., Rv. 277866; Sez. 1, n. 3347 del 17/12/2014 Cc, Rv. 261897).

Pertanto, non è dinanzi a questa Corte di legittimità che si può far valere il vizio sollevato dal ricorrente che pertanto va dichiarato inammissibile; che alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila ciascuno.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18 feb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza emessa in data 14/06/2021 ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il GIP presso il Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 1400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 73 c. 5 DPR 309/90 contestati ai capi A), B), e C) e in continuazione con i reati già giudicati con sentenza del Tribunale di Ivrea del 21/12/2017, con recidiva specifica e reiterata, e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 1600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p. e 73 c. 5 DPR 309/90, contestati al capo G), anch'esso con recidiva specifica e infraquinquennale; che avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla confisca del denaro ritrovato in suo possesso, non avendo i giudici esternato alcuna valutazione in merito al necessario nesso di pertinenzialità a giustificazione della stessa; che anche [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione lamentando violazione di legge per pena illegale laddove vengono poste genericamente a carico del ricorrente le spese non riconducibili al procedimento, senza specificare in cosa consistono tali altre spese; Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Invero, non risulta dalla sentenza impugnata essere stata disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nessuna confisca di denaro né il ricorrente dimostra con il ricorso che la stessa abbia trovato luogo; che altresì manifestamente infondato e altresì generico, risulta il ricorso del Voglush, in quanto lo stesso non è stato condannato alle spese processuali e quanto alle altre spese, ogni questione relativa alla esistenza e validità del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero, comprese quelle attinenti alla portata e al significato delle relative disposizioni, spetta al giudice dell'esecuzione, mentre per tutte le questioni concernenti l'ammontare delle spese incluse nella notula redatta dall'ufficio del campione penale, l'interessato deve adire il giudice civile con le forme dell'opposizione all'esecuzione (in tal senso, Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019 Cc., Rv. 277866; Sez. 1, n. 3347 del 17/12/2014 Cc, Rv. 261897). Pertanto, non è dinanzi a questa Corte di legittimità che si può far valere il vizio sollevato dal ricorrente che pertanto va dichiarato inammissibile; che alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila ciascuno. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 feb
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