Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 144/1980
ECLI:IT:COST:1980:144
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel procedimento penale (n. 157715/78) contro [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] e altri sei, instaurato a seguito di denuncia querela
presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 8, 33, 38 legge
20 maggio 1970, n. 300 e agli artt. 10, 11, 13, 14, 15, 27 legge 29
aprile 1949, n. 264, nonché all'art. 323 c.p. per il solo Volucello,
il Pretore di Milano ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la questione di costituzionalità degli artt. 1, 3, 4, 8
decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795 in riferimento agli artt. 3, 4 e
41 Cost., e dell'intero decreto legge in riferimento all'art. 77 cpv.
Cost., prospettando quattro sequenze di considerazioni nella ordinanza
emessa il 9 gennaio 1979, debitamente comunicata e notificata e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 230 del 22 agosto 1979 (n. 484
Reg. ord. 1979).
2. - Avanti la Corte si sono tempestivamente costituiti i
suelencati denuncianti querelanti con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] mediante atto depositato il 28 marzo 1979, nel quale, dopo aver
declinato la qualità di dipendenti dell'UNIDAL, poi assunti dalla
SIDALM, hanno illustrato il buon fondamento delle ragioni svolte nella
ordinanza di rimessione e hanno sollecitato la Corte a sollevare
d'ufficio le questioni di legittimità, per violazione degli artt. 70,
76 e 77, commi primo e secondo Cost., del decreto legge numero 80/1978,
per eccesso di potere governativo, da ravvisare in ciò che il Governo
si sarebbe proposto di disciplinare il caso UNIDAL mediante norme
aventi forza di legge - e non con atti e regolamenti amministrativi
della legge n. 215/78 di conversione - e per avere, tra l'altro,
affidato la funzione legislativa ai sindacati contrapposti riesumando
l'ordinamento corporativo in violazione della disposizione transitoria
XII della Costituzione.
Nell'atto depositato il 25 giugno 1979, il Potenza e il Vialetto,
costituitisi con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si diffondevano
a dimostrare l'infondatezza delle questioni e, in particolare,
richiamavano l'attenzione della Corte su ciò che la conversione in
legge del decreto legge impugnato, avvenuta successivamente alla
ordinanza pretorile, ne determinava la irrilevanza della più parte,
posta d'altro canto in crisi dallo art. 2 c.p. Dal suo canto, infine,
la Presidenza del Consiglio dei ministri concludeva, nell'atto
d'intervento depositato l'11 settembre 1979, per la irrilevanza, e
in ipotesi per l'infondatezza dell'incidente, allegando ragioni per
massima parte convergenti con le difese poi esposte dagli imputati.
Si costituivano, ma fuori termine, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (amministratore delegato il primo e dirigenti i
due altri della [OSCURATO:PERSONA]).
3. - All'udienza pubblica del 5 dicembre 1979 in cui il [OSCURATO:PERSONA] svolse la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni eccepì la
irritualità della costituzione dei denuncianti querelanti per non
essere l'avv. [OSCURATO:PERSONA], pure presente all'udienza, munito di procura di
costoro; eccezione, che la Corte, ritiratasi in camera di consiglio per
deliberare in proposito, ritenne fondata con ordinanza, letta dal
Presidente e trascritta nel processo verbale d'udienza. A seguito di
che, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insisté per la irrilevanza e, in ipotesi, per la
infondatezza della questione, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riportava
all'atto d'intervento.
4. - Successivamente, la Corte, preso atto della istanza in data 17
gennaio 1980 con cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto revocarsi la ordinanza 5
dicembre 1979, ha rilevato che, a margine dell'atto di costituzione di
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] (atto di costituzione comune alla costituzione di
[OSCURATO:PERSONA] nell'incidente di costituzionalità n. 570 Reg. ord.
1979), risultava conferita delega autografa e certificata autentica
dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] tempestivamente costituitosi, e ha revocato con
ordinanza 20 marzo 1980 n. 38 la ordinanza 5 dicembre 1979 rinviando
il procedimento a nuovo ruolo.
Con memoria tempestivamente depositata, comune allo incidente di
costituzionalità n. 570 Reg. ord. 1979, la difesa dei denuncianti
querelanti ha ampiamente illustrato la rilevanza delle questioni di
costituzionalità prospettate dal Pretore e non meno ampiamente
argomentato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 decreto legge
n. 80/1978 e dell'art. 1 della legge n. 215/1978, degli artt. 1, 3, 4
e 8 del decreto legge n. 795/1978 e della legge n. 36/1979, in
riferimento agli artt. 76 e 77, 24 comma primo, 25 comma primo, 101 e
102 Cost., ai principi costituzionali di separazione dei poteri, del
dovuto procedimento legale e di quello, che ne scaturisce, di
irretroattività della legge, e agli artt. 1, 2, 3, 4 comma primo, 35,
36 comma primo, 41 comma secondo della Costituzione.
5. - All'udienza pubblica del 18 giugno 1980 in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto la relazione, i patroni delle parti private Leon e
Sandulli sono tornati ad illustrare le rispettive argomentazioni e
conclusioni e l'avv. dello Stato Azzariti ha illustrato le ragioni
esposte nell'atto d'intervento.
:
Per dire rilevante la questione di legittimità del d.l. numero
795/1978, sollevata d'ufficio, il Pretore si è limitato ad affermare
che la normativa impugnata si rivela "potenzialmente idonea ad influire
direttamente sul contenuto finale del procedimento". Pertanto, non ha
il giudice a quo fatto neppur cenno delle attività dei prevenuti, che
la declaratoria d'incostituzionalità, a suo avviso, contribuirebbe ad
ipotizzare criminose.
La Corte non può colmare la lacuna che le vieta, pur senza
scrutinare altri motivi d'irrilevanza delineati dai prevenuti
tempestivamente costituitisi e dalla Presidenza del Consiglio, di
esaminare le questioni, sollevate dal Pretore e, nel corso del presente
giudizio, dalla difesa dei denuncianti querelanti.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 3, 4, 8 d.l. 13 dicembre 1978, n. 795, in riferimento
agli artt. 3, 4, 41 Cost. e dell'intero d.l. in riferimento all'art. 77
cpv. Cost., sollevate dal Pretore di Milano con ordinanza 9 gennaio
1979.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
-[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere