CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07571/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 26499 / 20 20 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 9 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 202/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 9 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21febbraio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. C on la pronuncia in epigrafe, la C ommissione tributaria regionale della Campania ha confermato la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento notificata le dall’Amministrazione il 28 marzo 2018, previa iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato. La pretesa erariale, inerente a maggiore Ires per l’anno di imposta 2014, discendeva dal rigetto dell’istanza, presentata dalla società contribuente, di esenzione dalla disciplina sulle società non operative per mancato superamento dei ricavi previsti. 2. La C.T.R. ha rilevato in premessa che la società contribuente – costituita nel 1986 per la ristrutturazione del Palazzo d’Avalos a Napoli– nel 2005 non aveva ancora posto in essere alcuna attività . Il 17 marzo di quell’anno era stata deliberata la modifica del progetto immobiliare, ma nel 2007 non era ancora stata intrapresa alcuna concreta iniziativa; neppure negli anni successivi, infine, vi erano stati atti di impulso alprogetto immobiliare. Su tali basi, i giudici d’appello hanno anzitutto ritenuto di disattendere la tesi difensiva della contribuente, secondo la quale la situazione di stallo dipendeva dal lungo contenzioso giudiziario apertosi con l’originario proprietario dell’immobile. Detta circostanza, infatti, non appariva significativa dell’esistenza di una situazione obiettiva di inoperatività, tale da legittima r e la disapplicazione della disciplina, poiché non era idonea a giustificare il blocco totale dell’iniziativa imprenditoriale; certamente, infatti, i contrasti con l’originario proprietario dell’immobile avevano complicato la situazione; ma l’accertata ed assoluta inoperatività del soggetto economico per un così lungo periodo di tempo appariva significativa dell’assenza di un concreto progetto imprenditoriale e di disponibilità finanziarie. I giudici d’appello, ancora, hanno osservato che le ulteriori produzioni effettuate dalla società, volte a comprovare l’avvio di attività connesse all’operazione immobiliare mediante contratti conclusi dalla controllata [OSCURATO:SOCIETA]., non erano significative dell’approntamento di mezzi volti alla realizzazione dell’obiettivo d’impresa, apparendo invece funzionali alla semplice messa in sicurezza dell’edificio. Infine, hanno rilevato che la società aveva presentato istanza di disapplicazione, unitamente alla controllata, anche per l’anno precedente, prestando acquiescenza al relativo rigetto; mentre era irrilevante il fatto che una precedente istanza di disapplicazione, avanzata dalla società per il 2008, fosse stata accolta, non potendosi ipotizzare una cristallizzazione sine die degli effetti di tale valutazione dell’amministrazione finanziaria. 3. La sentenza d’appello è impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria;resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Inizialmente assegnata alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la trattazione in udienza onde disporne l’eventuale riunione con il giudizio distinto al n.r.g. 20008/2020, pendente fra le stesse parti. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, la società contribuente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n. 724.La ricorrente assume in premessa di essere una holding di partecipazione, in quantola sua attività consiste – in modo pressoché esclusivo –nella detenzione del pacchetto di maggioranza delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]., avente per oggetto sociale la costruzione e il restauro di immobili e sostanzialmente costituita al solo fine di realizzare il citato progetto di trasformazione del Palazzo d’Avalos. Di tale ultimo fine richiama, poi, gli effetti quanto ai rapporti fra i soci, in particolare i ripetuti dissidi ed il nutrito contenzioso, sfociato nell’avvio della procedura di amministrazione giudiziaria conclusasi nel 2004. Poste tali premesse, richiama la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5 del 2 febbraio 2007– c on la quale è stato chiarito che le holding che detengono i beni e le partecipazioni in altre società commerciali rientrano nella disciplina delle società non operative solo qualora non conseguano la redditività necessaria a superare il cd. test di operatività di cui alla presunzione stabilita dall’art. 30 della l. n. 724 del 1994 – no nché la giurisprudenza di questa Corte che, onde consentire al contribuente di superare tale presunzione dimostrando l’impossibilità di raggungere la redditività in questione, ha ritenuto che la nozione di “impossibilità” vada intesa non in termini assoluti, ma economici, avuto riguardo alle effettive condizioni di mercato. Quindi, richiamate le circostanze già evidenziate nei gradi di merito, ne deduce la rilevanza in un’ottica giustificativa della mancata produzione di reddito. 2. In via preliminare, va disattesa la richiesta di rimessione in pubblica udienza avanzata dalla ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale. Dando continuità ai principii affermati da questa Corte con le sentenze n. 14337/2018 e n. 8093/2020 rese a Sezioni Unite, il collegio rileva che non sussistono i presupposti per la trattazione in pubblica udienza laddove la controversia possa essere decisa con riferimento ad orientamento consolidato e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica. In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già oggetto di indirizzo unitario, cui la Corte fornisca il proprio contributo (Cass. n. 31679/2022; Cass. n. 6118/2021); pertanto, laddove – come nella specie – il giudizio abbia ad oggetto una questione già scrutinata dai giudici di legittimità, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio. 3. Venendo all’esame dell’unico motivo di ricorso, esso va dichiarato inammissibile. 3.1. La ricorrente, infatti, dietro l’apparente denunzia di una violazione di legge, censura in realtà la complessiva valutazione delle circostanze di fatto e dei documenti già esaminati dai giudici d’appello, dei quali sollecita in questa sede una riconsiderazione. In tal senso, il Collegio non disconosce quanto ripetutamente affermato da questa Corte in relazione alla presunzione legale di inoperatività di cui all’art. 30, comma 1, della l. n. 724 del 1994. In particolare, va ribadito che tale presunzione si fonda sulla massima di esperienza in base alla quale non vi è, di norma, effettività di impresa senza una continuità minima nei ricavi;inoltre essa ha carattere relativo, e può essere vinta laddove il contribuente fornisca la prova di situazioni oggettive –ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell’imprenditore – che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito determinato secondo i parametri normativi ( così, fra le altre, Cass. n. 25537/2021; Cass. n. 4946/2021; Cass. n. 27976/2020; Cass. n. 24314/2020).Quanto, poi, alla nozione di “impossibilità” del conseguimento di ricavi, incrementi di rimanenze, proventi e reddito , quest a va intesa «non in termini assoluti quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato» (cfr., fra le numerose altre, Cass. n. 16472/2022; Cass. n. 4019/2019; Cass. n. 16204/2018; Cass. n. 5080/2017). Pertanto, il contribuente può sindacare, denunziando una violazione di legge, la valutazione del giudice di merito che si sia attenuta ad una concezione di tipo “assoluto” dell’impossibilità, senza scrutinare il dato delle condizioni del mercato; ma quest’ultimo dato resta pur sempre tratteggiato dalle allegazioni in fatto del ricorrente, il cui apprezzamento costituisce prerogativa del giudice di merito. 3.2. Ciò vale la pena rimarcare perché, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha preso compiutamente in esame tutte le circostanze fattuali allegate dalla società contribuente, valutandole sotto il profilo della loro concreta idoneità a costituire ragione oggettiva di non operatività, indipendente dalla volontà dell’imprenditore; e ciò calando tale valutazione nel contesto concreto dell’attività di impresa di pertinenza della contribuente, in termini che, pertanto, si sono confrontati con le effettive condizioni del mercato. Il ricorso appare dunque volto a sovvertire gli esiti di tale apprezzamento, in termini tuttavia non consentiti in questa sede. 3. Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica