Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 08624/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21911/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma , Piazza della Balduina 59, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in Roma alla Via dei Portoghesi, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] n.1839/2024 depositata il 13/03/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma,il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21911/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma , Piazza della Balduina 59, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in Roma alla Via dei Portoghesi, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] n.1839/2024 depositata il 13/03/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il
Decreto Cassazione n. 08624/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris