CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Polito, con domiciliopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 67;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’Abruzzo- sezione staccata di Pescara, n. 568/06/2019, depositatail 13 giugno 2019.Numero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 giugno 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dallalegge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].Dato atto che l’[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto diaccogliere il secondo motivo di ricorso ed annullare con rinvio lasentenza impugnata con assorbimento dei restanti motivi.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Fund Hg15 (d’ora in poi “il Fondo”), fondo d’investimento mobiliare di dirittostatunitense residente in California (USA), ha detenuto, nei periodid’imposta compresi tra il 2007 e il 2010, partecipazioni in diversesocietà italiane quotate in borsa, ricavandone dividendi sui quali lesocietà partecipate hanno operato una ritenuta nella misura del 15 percento, conformemente a quanto prescritto dall’art. 10, comma 2, lett.b), di ambedue le Convenzioni stipulate tra il Governo della Repubblicaitaliana ed il Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d’America il 17 aprile 1984(ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 11 dicembre 1985,n.763) e, successivamente, il 25 agosto 1999, con scambio di noteeffettuato il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007 (ratificata e resaesecutiva in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 20).[OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’Amministrazione finanziaria, per i periodi diimposta 2007-2010, istanze di rimborso della maggiore tassazioneindebitamente pagata attraverso la ritenuta del 15 per cento, cheassumeva illegittima in quanto determinante, a danno dei percettori didividendi non residenti, un trattamento irragionevolmente deteriore, equindi discriminatorio ai sensi dell’art. 63 T.F.UE, rispetto a quelloriservato, nello stesso periodo, ai «fondi comuni di investimentomobiliare aperti di diritto nazionale» e quindi residenti che, a normadell’art. 9, secondo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77, vigenteratione temporis, avrebbero subito un’imposta sostitutiva pari al 12,5Numero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022per cento ( o al 5 per cento, qualora il regolamento del fondoprevedesse che non meno dei due terzi del relativo attivo fosseroinvestiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentatidegli Stati membri dell'Unione Europea).A fronte del silenzio serbato dall’Ufficio sulle istanze di rimborso, ilPescara, che lo ha rigettato.[OSCURATO:PERSONA] ha allora impugnato la sentenza di primo grado e l’aditaCommissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con la sentenza di cuiall’epigrafe, ha rigettato l’appello.[OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso, affidato a quattro motivi, per lacassazione della predetta sentenza d’appello.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art.132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod.proc. civ., nonché dell’art.36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inrelazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., in quanto «ilcapo della sentenza dedicato alla questione della discriminazione traregimi fiscali in violazione del principio di libera circolazione dei capitaliex art. 63 T.F.UE, ed agli effetti connessi all’operare di una convenzionebilaterale per evitare le doppie imposizioni, è caratterizzato da unamotivazione apparente, essendo le statuizioni dei giudici della CTRdecontestualizzate rispetto al tenore delle eccezioni formulate inappello».2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 63 delT.F.UE e dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art.360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Assume il ricorrente che la CTR, nel ritenere applicabile la normativanazionale che ha recepito il trattato tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] contro leNumero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022doppie imposizioni, avrebbe violato il principio comunitario di liberacircolazione dei capitali, per come interpretato dalla Corte di giustiziadell’Unione Europea.In subordine all’eventuale rigetto della censura, lo stesso ricorrentechiede poi che la questione sia rimessa, tramite rinvio pregiudiziale,alla Corte di giustizia.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2697, secondocomma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod.proc. civ., per avere la CTR posto in capo alla ricorrente l’onere diprovare che la discriminazione tra i regimi fiscali non garantirebbe lacoerenza del sistema fiscale, peraltro fondandosi sull’erratopresupposto della presunzione della natura non discriminatoria delladisciplina convenzionale in questione, in quanto concordata tra gli Staticontraenti .4. Con il quarto motivo il contribuente denuncia la violazionedell’art. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp.546 in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., peravere la CTR reso una motivazione apparente in ordine alla negatasussistenza della discriminazione eccepita, omettendo totalmente ladisamina degli elementi, esposti dal Fondo nell’atto di appello, relativialla rappresentazione del carico fiscale effettivo gravante sui fondi neidiversi sistemi nazionali, non consentendo di comprendere le ragioniche hanno portato a confermare la pronuncia del giudice di prime cure.5. Il primo e il quarto motivo, sostenendo entrambi la naturameramente apparente, e quindi la sostanziale insussistenza, dellamotivazione resa dal giudice a quo, possono essere trattaticongiuntamente e sono infondati.Secondo un primo profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnatain quanto « priva di un percorso argomentativo articolato in funzioneNumero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022dei motivi esposti dal Fondo in sede di gravame». Tale viziorisulterebbe, in particolare, dal rinvio operato dalla CTR allagiurisprudenza comunitaria in materia di principio di nondiscriminazione, argomento che sarebbe stato impropriamente edinsufficientemente trattato nella sentenza impugnata, nonostantefosse stato oggetto di ampia argomentazione nell’appello del Fondo.Da tale carenza, secondo il contribuente, deriverebbe l’impossibilità dipercepire l’iter logico seguito dal giudice a quo. Tale conclusione,tuttavia, non è condivisibile, in quanto la censura attiene piuttosto allafondatezza delle considerazioni espresse dalla CTR, lamentando inveroil ricorrente che la giurisprudenza eurounitaria ed i principi di dirittoapplicabili condurrebbero «ad un esito diametralmente opposto aquello che emerge dalla sentenza della CTR».Anche per quanto attiene agli ulteriori profili - relativi alla compatibilitàdella Convenzione contro le doppie imposizioni con l’art. 63 T.F.UE edal correlato onere probatorio, nonché alla rappresentazione del caricofiscale effettivo gravante sui fondi nei diversi sistemi nazionali- ilpercorso argomentativo seguito dalla CTR è comprensibile nei suoielementi essenziali, muovendo dalla ritenuta presunzione della naturanon discriminatoria della disciplina convenzionale in questione, inquanto concordata tra i due Stati contraenti e quindi a priori legittima.Ed infatti è il fondamento stesso di tale presunzione - unitamenteall’errata interpretazione ed applicazione di tutto il contesto normativo,di livello internazionale, comunitario e nazionale, sia costituzionale cheordinario- che censura invero il Fondo ricorrente.Va allora rammentato che «La riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato diNumero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053).Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso di specie, nel quale anche leaporie che emergono dalla motivazione della CTR trovano causaimmediata nell’ erronea impostazione delle questioni di diritto.6. Il secondo ed il terzo motivo, per la loro connessione, vannotrattati congiuntamente e sono, nei termini che seguono, fondati.6.1. E’ opportuno premettere, a grandi linee e per quanto puòqui rilevare, il quadro normativo di riferimento, vigente rationetemporis nei periodi d’imposta compresi tra il 2007 e il 2010, comeinvocato dal ricorrente.L’art. 10 (rimasto, in parte qua, invariato nelle due versioni del trattatoratificate dalle leggi n.763 del 1985 e n. 20 del 2009) dellaConvenzione de qua tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] d’America dispone, perquanto qui rileva, che:« 1. I dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad unresidente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altroStato.2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Statocontraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed inconformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiarioNumero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente l’imposta cosìapplicata non può eccedere:(b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altricasi.».La disposizione pattizia, determinando il limite massimo dell’aliquotaapplicabile alla ritenuta sui dividendi distribuiti da una societàpartecipata, residente in Italia, ad una soggetto partecipante, residentenegli [OSCURATO:PERSONA], si innestava pertanto sulla norma nazionale - l’art. 27d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600 - che disciplinava la ritenuta sui dividendipagati da società residenti in Italia a soggetti non residenti nelterritorio dello Stato.Nel medesimo periodo, con riferimento ai fondi comuni di investimentoin valori mobiliari aperti residenti, l’ art. 9, primo e secondo comma,legge 23 marzo 1983, n. 77, applicabile ratione temporis (ovveroprima della sua soppressione, dall’1 luglio 2011, per effetto dell’art. 2d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge26 febbraio 2011, n. 10, che ha abrogato l'imposta sostitutiva sulrisultato maturato dalla gestione del fondo, sostituendola con laritenuta in capo al partecipante al momento della percezione deidividendi) disponeva, per quanto qui rileva, che:« 1. I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle impostesui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano atitolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conticorrenti bancari, a condizione che la giacenza media annua nonsia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché' leritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3Numero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo10-ter della presente legge.2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun annola società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 percento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Lapredetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamentodel fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivosiano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercatiregolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea […]».La disciplina fiscale dei rendimenti conseguiti dai fondi comuni di dirittoitaliano in vigore fino al 30 giugno 2011 era il risultato dell’ interventonormativo di cui al d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, che, per quantoriguarda il regime fiscale dei fondi comuni mobiliari, aveva introdottoun regime tributario basato, a grandi linee, sui seguenti principi:percezione dei proventi da parte del fondo al lordo delle ritenute, ovefosse espressamente sancita una deroga al sistema generale in temadi prelievo alla fonte sui redditi di capitale; applicazione diun’imposizione sostitutiva con aliquota del 12,50 per cento sul risultatonetto di gestione maturato dal fondo. Per evitare che da tale tipo diimposizione potesse derivare una duplicazione della tassazione di tipoeconomico sui proventi di natura finanziaria maturati dal fondo comunedi investimento, i redditi di capitale percepiti dai fondi comuni nonerano pertanto soggetti a ritenuta alla fonte, nelle ipotesi nelle qualil’applicazione di quest’ultima era derogata. In questo senso, infatti, aproposito della ritenuta sui dividendi, argomentava la stessa prassi,commentando l’art. 9, legge n. 77 del 1983, come modificato dall’art.8 d.lgs. n. 461 del 1997: « […] i casi in cui i fondi comuni non subisconoalcun prelievo alla fonte - sia sotto forma di ritenuta che di impostasostitutiva – possono essere così individuati, in aggiunta a quelli sopraelencati […] f) la ritenuta del 12,50 per cento sugli utili in qualunqueNumero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022forma corrisposti ai soci dalle società e degli enti, sia italiani che esteri,prevista dall'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo sostituito dalcomma 4 dell'art. 12 del provvedimento in oggetto. Il comma 1 dell'art.27 teste' citato prevede, infatti, che la ritenuta si applica nei confrontidelle persone fisiche, dei fondi pensione e dei fondi immobiliari e,conseguentemente, in mancanza di una espressa previsione normativain senso diverso, gli utili corrisposti ai fondi comuni in parola non sonosoggetti ad alcun prelievo alla fonte e concorrono a formare il risultatodi gestione di cui al comma 2 dell'art. 9 in commento. Tenuto conto diquanto disposto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo incommento tale disposizione è destinata ad operare per gli utili la cuidistribuzione sia stata deliberata dalla società emittente a partire dal 1luglio 1998. […] L'art. 27 del D.P.R. 600 del 1973, ha subito notevolimodifiche. […] La ritenuta inoltre non va operata qualora gli utili sianopercepiti dagli organismi di investimento collettivo disciplinatidall'articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo in commento.»(circolare del 24/06/1998, n. 165, Min. Finanze, par. 3.5.2., pag. 49;infra, par. 4.8, pag. 62 ss.).6.2. La tesi del ricorrente, sostenuta tanto nel merito quanto inquesta sede, è che la differenza tra la maggior aliquota (15 per cento)convenzionale della ritenuta alla fonte sui dividendi applicatagli el’aliquota ( 12,50 per cento) che gli sarebbe stata applicata, ex art.9, secondo comma, legge n. 77 del 1983, a titolo d’imposta sostituiva,sul risultato della gestione del fondo, ove fosse stato un fondomobiliare residente, sarebbe discriminatoria nei suoi confronti, conviolazione del divieto di restrizione dei movimenti di capitali tra Statimembri e paesi terzi, di cui all’art. 63 TFUE.6.3. E’ opportuno premettere che i dubbi sulla compatibilità conil diritto europeo del regime fiscale applicato ai dividendi distribuiti inItalia ad organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)Numero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022esteri, stabiliti però in altri Stati membri dell'U.E. e nello S.E.E., per lapossibile discriminazione rispetto al trattamento riservato a quellinazionali, sono stati portati all’attenzione della Commissione Europea,anche se con riferimento ad una disciplina normativa nazionale in partesuccessiva e diversa (l’art. 73, comma 5-quinquies, d.P.R. 22.12.1986n.917, introdotto dall'articolo 2, comma 62, d.l. 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10e successivamente modificato dall'articolo 96, comma 1, lettera a), d.l.n. 1 del 2012, in tema di soggetti passivi dell’imposta sul reddito dellesocietà) rispetto a quella in vigore nei periodi qui sub iudice , e conriferimento diretto all’ art. 27, comma 3, d.P.R. 29.9.1973 n.600, aproposito di ritenuta, con l'aliquota del 27 per cento sugli utilicorrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato.[OSCURATO:PERSONA] ha avviato un’attività investigativa (cfr. EU PILOT8105/15/TAXU), presso le autorità fiscali italiane, diretta a verificare ladisponibilità delle stesse a conformare quella disciplina italiana aiprincipi comunitari, sfociata infine nelle modifiche operate dalla legge30 dicembre 2020, n. 178, commi da 631 a 633, che, con riferimentoai dividendi percepiti dall’ 1 gennaio 2021, equipara il trattamentofiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi diinvestimento collettivo di diritto estero, sempre istituiti in Stati membriUE o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo(S.E.E.) che consentono un adeguato scambio di informazioni, altrattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze realizzati daanaloghi organismi istituiti e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], con riferimento al caso sub iudice, giovainnanzitutto rilevare che, come dedotto dal ricorrente, la circostanzache il contribuente sia un fondo d’investimento mobiliare di dirittostatunitense, e non sia quindi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non preclude a priori la rilevanza, ai fini dellaNumero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022decisione, dell’art. 63, primo comma, TFUE, per il quale « Nell'ambitodelle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte lerestrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Statimembri e paesi terzi.».In questo senso, la giurisprudenza comunitaria ha già ritenutoapplicabile il predetto art. 63 in una fattispecie in cui, per effetto dellanormativa tributaria nazionale, i dividendi versati da società stabilite inuno Stato membro a favore di un fondo di investimento stabilito in unoStato terzo (anche in quel caso gli [OSCURATO:PERSONA]), non costituivano oggettodi esenzione fiscale, mentre i fondi di investimento stabiliti nello Statomembro stesso beneficiavano dell’esenzione, poiché la differenza ditrattamento fiscale del dividendi tra i fondi di investimento residenti edi fondi di investimento non residenti è idonea a dissuadere, da un lato,i fondi di investimento stabiliti in un paese terzo dall’assunzione dipartecipazioni in società stabilite in uno Stato membro e, dall'altro, gliinvestitori [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di quote infondi di investimento non residenti (Corte giustizia, 10/04/2014, C-190/2012,[OSCURATO:PERSONA]).Ed è stato costantemente affermato che « Dalla giurisprudenza dellaCorte emerge che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE,in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle chesono idonee a dissuadere i non residenti dal compiere investimenti inuno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membrodal compierne in altri Stati (v., in particolare, sentenze del 10 aprile2014, [OSCURATO:PERSONA] of DFA [OSCURATO:PERSONA],C‑190/12, EU:C:2014:249, punto 39, nonché del 22 novembre 2018,Sofina e a., C‑575/17, EU:C:2018:943, punto 23 e giurisprudenza ivicitata).» (Corte giustizia, 13/11/2019, C‑641/17, [OSCURATO:PERSONA], trust di diritto canadese; nello stesso senso, exmultis, Corte giustizia, 18/12/ 007, C-101/05, Skatteverket, punto 40;Numero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/202210/02/2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],C-436/08 e C-437/08, punto 50; 10/05/2012, da C-338/11 a C-347/11, Santander, punto 15; Corte giustizia, 30/01/2020, C‑156/17,Köln-[OSCURATO:PERSONA], punto 49, in tema di ritenuta sui dividendipercepiti da fondo d’investimento non residente).6.5. Neppure preclusiva, ai fini della rilevanza dell’art. 63,primo comma, TFUE, è la circostanza che il contrasto con il principio dilibera circolazione dei capitali, e comunque la denunciatadiscriminazione, sarebbero effetto dell’applicazione di una normapattizia, ovvero dell’art. 10 della Convenzione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] inmateria di doppia imposizione.Invero in passato questa Corte, in tema di concorso tra normativaconvenzionale e diritto eurounitario, proprio relativamente all’art. 10della Convenzione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] sulla doppia imposizione, hagià affermato che « occorre considerare il ruolo del diritto comunitario,il quale entra in gioco come terza dimensione nella geometriadell'ordinamento giuridico e svolge la sua influenza, pur con differenteintensità, anche nell'interpretazione ed applicazione di trattatiinternazionali conclusi da Paesi membri della Comunità Europea, traloro e con Paesi terzi.Riguardo a tale specie di trattati il regime comunitario è differente, aseconda che la disciplina convenzionale applicabile sia anteriore oposteriore all'entrata in vigore del Trattato di Roma (1 gennaio 1958).L'art. 234 (307 nella versione consolidata a seguito del Trattato diAmsterdam), primo comma, del Trattato CE, fa salve le convenzioniinternazionali concluse dagli Stati membri prima di tale data, per cui idiritti e gli obblighi sorti da tali convenzioni restano immodificabili enon subiscono l'influenza del diritto comunitario. Tale regola vienecomunemente ricondotta al principio pacta sunt servanda ed è stataribadita dalla Corte di Giustizia CE nelle sentenze 14 ottobre 1980, C-Numero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022812/79, procedimento penale c. Juan C. Burgoa; 11 marzo 1986, C-121/85, [OSCURATO:PERSONA] c. HM [OSCURATO:PERSONA].Il secondo comma dell'art.234 prevede che gli Stati membri devonoassumere le necessarie misure per rimuovere le divergenze col dirittocomunitario che possano derivare dall'applicazione di tali trattati.Dalle predette disposizioni si ricava, a contrario, che i trattatiinternazionali conclusi dagli Stati membri con Paesi terzisuccessivamente all'entrata in vigore del Trattato di Roma (quale è laConvenzione applicabile nella specie) devono conformarsi al dirittocomunitario, primario e secondario. […] anche per i trattati coi Paesiterzi, pertanto, l'applicazione delle norme convenzionali nell'ambitointra - comunitario e dell'ordinamento dello Stato membro contraenteincontra i limiti del principio di non discriminazione e del rispetto dellelibertà fondamentali garantite dal Trattato. La soggezione al dirittocomunitario - nell'ambito della Comunità europea - del contenuto deitrattati coi Paesi terzi comporta, quindi, l'obbligo del giudice nazionalee della pubblica amministrazione a interpretare le disposizioniconvenzionali in modo conforme al diritto comunitario e, nei casi in cuitale interpretazione conforme non sia possibile, a trarre tutte leconseguenze che derivano dal contrasto tra le norme dei due ordini,prima fra tutte l'obbligo di disapplicare le norme (interne o di dirittointernazionale pattizio) contrastanti con le disposizioni e principi didiritto comunitario, primario o secondario, che abbiano direttaapplicabilità, quale è certamente l'art.6 del Trattato CE.» (Cass.17/03/2000, n.3119, in motivazione).Con altre pronunce, questa Corte ha ribadito che l’interpretazionesistematica delle disposizioni convenzionali si traduce, negliordinamenti degli Stati aderenti all’ Unione Europea, ove necessario,in una loro interpretazione adeguatrice al diritto comunitario, al fine diNumero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022rispettare il principio di non discriminazione ed, in genere, di tutte lelibertà di stabilimento e di circolazione del capitale, ivi tutelate.In questo senso si è detto ad esempio che « Come più̀ voltericonosciuto dalla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] ( sivedano, in particolare, le sentenze 14 febbraio 1995, C - 279/93,336/96, [OSCURATO:PERSONA] c. Directeur des services fiscaux du Bas - Rhin ),il fatto che l'imposizione fiscale diretta non sia materia attribuita allacompetenza comunitaria non esclude che le convenzioni bilaterali inmateria di doppia imposizione e i diritti nazionali debbano rispettare ildiritto comunitario, e in particolare il principio di non discriminazione eil diritto di stabilimento (articoli 6 e 52 del Trattato)» (Cass.12/03/2011, n. 3588, in motivazione).Ancora, pronunciandosi in materia di credito di imposta maturato suidividendi percepiti da società̀ francese dalla controllata italiana enegato dall’Amministrazione finanziaria sul presupposto che l’istantenon fosse l’effettiva beneficiaria dei dividendi in questione, questaCorte chiamata a pronunciarsi sul concetto di beneficiario effettivocontenuto nell’art.10, paragrafo 4, della convenzione tra Italia eprincipio di ordine generale, desumibile dalla clausola del beneficiarioeffettivo, contenuto in tutte le convenzioni in materia, e nell’art.31 delTrattato di Vienna (interpretazione secondo buona fede ed alla lucedell’oggetto e dello scopo del trattato) e nei principi della fiscalità̀internazionale, per poi compiere l’ interpretazione adeguatrice,valutando, alla stregua di tali parametri, se la clausola pattizia fosseanche conforme ai principi di fiscalità̀ internazionale come ormaidefinitivamente acquisiti (Cass. 28/12/2016, n. 27112, in motivazione;cfr. altresì Cass. 28/12/2016, n. 27111, in motivazione).Numero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022La stessa Corte di giustizia, che in linea di principio non si è ritenutacompetente ad interpretare, nell’ambito di un procedimentopregiudiziale, accordi internazionali conclusi tra Stati membri e Statiterzi ( Corte giustizia, 04/05/2010, C-533/08, TNT ExpressNetherlands, punto 61), ha del resto affermato che gli Stati membrihanno l'obbligo di ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare leincompatibilità̀ esistenti fra una convenzione conclusa anteriormenteall'adesione di uno Stato membro e il Trattato e pertanto il giudicenazionale ha l'obbligo di verificare se un'eventuale incompatibilità̀ fra ilTrattato ed una convenzione bilaterale possa essere evitata fornendoa quest'ultima un'interpretazione conforme al diritto comunitario, ovepossibile e nel rispetto del diritto internazionale (Corte giustizia,18/11/2003, C-216/01, Budvar, punti 168-169).Muovendo quindi dal presupposto che «Nonostante la materia delleimposte dirette rientri nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA], questiultimi devono tuttavia esercitarla nel rispetto del diritto comunitario»(Corte giustizia, 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker), deveritenersi che diritto comunitario e convenzionale in tema di imposizionediretta non operino in settori completamente separati, cosicché leconvenzioni rappresentano essenzialmente uno strumento funzionalea realizzare un’ equilibrata ripartizione dei poteri impositivi, che puòanche contribuire a rendere più efficace l’applicazione del dirittocomunitario. Ove tuttavia lo strumento convenzionale si ponga incontrasto con norme comunitarie direttamente applicabili (come leliberà fondamentali) (cfr. Corte giustizia, 12/05/1998, C-336/96,Gilly;Corte giustizia, 14/02/1995, Schumacker; Corte giustizia,28/01/1986, C-270/83, Commissione v. Repubblica francese),eventuali clausole convenzionali incompatibili, che carichino di unmaggiore onere fiscale i contribuenti che operano a livellotransnazionale, devono essere oggetto, da parte del giudice nazionale,Numero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022di un tentativo di interpretazione adeguatrice, agendo il dirittocomunitario quale fonte integrativa che colma le lacune della disciplinaconvenzionale, in una sorta di interpretazione comunitariamenteorientata del testo convenzionale, ma nell’ovvio rispetto del limite dinon poter stravolgere il senso e il significato della normainternazionale.Inoltre, deve aggiungersi che, come questa Corte ha recentementeargomentato a proposito della possibilità di disapplicare la norma, intema di tassazione sui dividendi, dettata da altra convenzione tra Statimembri, « La disapplicazione è stata correttamente prospettata inrelazione alla norma interna di cui all'art. 27, comma 3, d.P.R.600/1973, e non in relazione alla [OSCURATO:PERSONA]Spagna, in quantola Convenzione si innesta proprio sul contenuto sostanziale della normainterna, semplicemente riducendo l'ammontare della aliquota perevitare in qualche misura la doppia imposizione. L'elemento centrale,ai fini della disapplicazione, è però il contrasto della norma interna coni principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia.[…] L'art. 10della [OSCURATO:PERSONA]Spagna , allora, non introduce una specificaed autonoma disciplina prevalente su quella statale, ma si innestaproprio sulla disposizione di legge nazionale, per porre un limitemassimo all'aliquota della ritenuta alla fonte applicabile in virtù di unanorma interna. I presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione dellaritenuta sui dividendi, però, si rinvengono esclusivamente nella normainterna, di cui all'art. 27, comma 3, d.P.R. 600/1973.» (Cass.16/02/2022, n. 5152).Nella sostanza, pertanto, l’interpretazione adeguatrice avrebbe peroggetto non tanto la disposizione pattizia, quanto la norma di leggenazionale, che dalla disposizione convenzionale è mitigata (ed anzimitigabile, lasciando peraltro spazio al legislatore interno perNumero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022determinare, nel caso di specie, l’imposta sino al «15 per centodell’ammontare lordo dei dividendi»).In concreto, poi, ove venisse accertata la sussistenza di una nongiustificata restrizione del principio di libera circolazione dei capitali,derivante dalla previsione convenzionale in esame, l’interpretazioneadeguatrice sollecitata dal contribuente non si porrebbe in contrastocon l’impianto pattizio della disposizione, che pone l’imposta nellamisura del 15 per cento come limite massino («non può eccedere»),non essendo inconciliabile pertanto con un’aliquota inferiore, segiustificata dalle esigenze di evitare la discriminazione eccepita.6.6. Tanto premesso, non ha fatto buon governo di tali principila sentenza impugnata, secondo cui «appare evidente che lasussistenza di un accordo bilaterale tra Stati determini quanto meno lapresunzione che il sistema creato sia coerente e non discriminatorio,quindi una presunzione di legittimità della normativa vigente (ancherispetto all’art. 63 del TFUE) ».Infatti, come si è appena rilevato, la stipulazione di una convenzioneinternazionale contro le doppie imposizioni non comportanecessariamente la conformità del sistema tributario nazionale aiprincipi espressi dal TFUE in materia di libera circolazione dei capitali;né esclude comunque l’assenza di ogni possibile restrizione tra Statimembri e, per quanto qui più rileva, tra Stati membri e paesi terzi.Sicché l’ obbligo di verifica in materia (e quello, eventualmenteconseguente, di ricorrere all’interpretazione adeguatrice della normainternazionale pattizia, nei limiti indicati), gravante sul giudicenazionale, non può essere sostanzialmente vanificato attraversol’applicazione di una presunzione di legittimità che non ha alcunfondamento, né legale, né logico-giuridico.Non contrasta con tale conclusione l’evocazione, da parte della CTR, diun tratto di motivazione, il punto 37, stralciato da Corte giustizia,Numero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/202219/11/2009, C-540/07, Commissione v. Repubblica italiana), al fine disostenere che la disciplina convenzionale contro le doppie imposizioniescluderebbe necessariamente ogni discriminazione e limitazione dellalibera circolazione dei capitali. Invero, a confutare taleargomentazione, è sufficiente proseguire nella lettura dell’arrestocomunitario in questione, che al punto 40, proseguendo nelragionamento, con riferimento al caso concreto conclude piuttosto « Neconsegue che la Repubblica italiana non può sostenere che, a causadell’applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione, idividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri non siano,in definitiva, trattati diversamente dai dividendi distribuiti alle societàresidenti.».6.7. Ha ulteriormente errato la CTR quando, muovendodall’erroneo presupposto della sussistenza di una presunzione diconformità della disposizione pattizia de qua all’art. 63 TFUE, hacome dimostrazione che la divergenza dei regimi fiscali (quello pattizioe quello dettato dal diritto interno) non garantirebbe la coerenza delsistema fiscale.Invero, come risulta dalla relativa trascrizione nel ricorso, la «necessitàdi salvaguardare la coerenza del sistema tributario nazionale» era statadedotta in giudizio dall’Amministrazione, nelle controdeduzioni inappello, nell’intento di giustificare l’eventuale restrizione al principio dicui all’art. 63 TFUE.E’ allora evidente il saltum logico-giuridico operato dalla CTR, in quantol’argomentazione spesa presupporrebbe necessariamente che il giudiced’appello avesse prima ravvisato, nel caso concreto, la sussistenza diuna restrizione effettiva della circolazione dei capitali, dipesadall’applicazione della norma pattizia, e poi l’avesse ritenuta legittimatadalla «coerenza del sistema fiscale». Invece, la stessa sentenzaNumero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022impugnata addirittura presume, in astratto, che una clausolaconvenzionale, in quanto tale, sia in ogni caso conforme all’ordinamento comunitario e, nello specifico, all’art. 63 TFUE. Se cosìfosse, non essendovi restrizione, neppure si porrebbe la questione dellasua legittimazione per ragioni di «coerenza del sistema fiscale». Ecomunque, ove pure fosse stata accertata la restrizione della liberacircolazione dei capitali, l’interesse ad allegare la sussistenza dellascriminante della «coerenza», e dunque ad argomentare in merito,sarebbe stato riconducibile all’Amministrazione, mentre la CTR haInoltre, e soprattutto, l’impostazione, da parte della CTR, dellaquestione della «coerenza del sistema fiscale» nei meri termini di oneredella prova, rivela l’equivoco della qualificazione di tale elemento inchiave meramente fattuale. Invero, la «coerenza del sistema»costituisce piuttosto un’argomentazione alla quale gli Stati membrihanno fatto spesso ricorso per tentare di giustificare, dinanzi alla Cortedi giustizia, il trattamento discriminatorio riservato alle situazionitransnazionali, all’origine di fenomeni di doppia imposizione.Si tratta, quindi, di una causa di giustificazione atipica - non previstaespressamente tra le deroghe alle libertà previste nel Trattato edemersa a volte nella casistica giurisprudenziale comunitaria - secondocui, in alcune ipotesi, una misura discriminatoria può essereeccezionalmente giustificata, perché persegue un obiettivo legittimocompatibile con i principi del Trattato, all’esito dunque di unbilanciamento tra diversi valori comunitari.Nell’individuare la categoria generale, aperta, delle «cause digiustificazione», la Corte di giustizia (30/11/1995, causa C-55/94,Gebhard, par. 37) ha precisato che « i provvedimenti nazionali chepossono ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentaligarantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essiNumero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati damotivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire ilconseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quantonecessario per il raggiungimento di questo».Peraltro, nella declinazione di tale principio nella materia fiscale, lastessa Corte si è mostrata particolarmente prudente e rigorosanell’apprezzare la rilevanza esimente della «coerenza del sistemafiscale» interno, condizionandola a precisi requisiti (in sintesi,l’esistenza di un nesso diretto tra la concessione di un vantaggio fiscaleallo stesso contribuente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] applicazione diuna determinata imposta e l’onere fiscale imposto allo stessocontribuente in una fase successiva nel quadro dell’applicazione dellamedesima imposta: cfr. Corte di giustizia, 11/08/1995, C-80/94,Wielockx ; Corte di giustizia, 06/06/2000, C-35/98, Verkooijen; daultimo, Corte di giustizia, 17/03/2022, C‑545/19, AllianzGI-FondsAEVN, in materia di differenza, con riferimento alla ritenuta alla fonte,nel trattamento dei dividendi versati agli organismi di investimentocollettivo residenti e non-residenti).Considerato che comunque « gli Stati membri devono esercitare la loroautonomia tributaria nel rispetto degli obblighi derivanti dal dirittodell’Unione, segnatamente quelli imposti dalle disposizioni del Trattatoafferenti alla libera circolazione dei capitali (sentenza del 30 giugno2011, Meilicke e a., C‑262/09, EU:C:2011:438, punto 38).» (Cortegiustizia, 30/01/2020, C‑156/17, Köln-[OSCURATO:PERSONA], punto 49, intema di ritenuta sui dividendi percepiti da fondo d’investimento nonresidente), tale interpretazione restrittiva rivela quindi lapreoccupazione di scongiurare il rischio che gli Stati mascherino, conla giustificazione della coerenza sistematica, il mero pericolo di unaperdita di gettito, motivazione cui la giurisprudenza comunitaria hanegato l’idoneità a legittimare trattamenti discriminatori.Numero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022Per quanto qui interessa, quindi, la «coerenza del sistema fiscale»,a differenza di quanto pare aver presupposto la CTR, non costituiva unmero fatto, sul quale misurare la distribuzione dell’onere della provatra le parti, ma un argomentazione di diritto che, emergendo dallagiurisprudenza comunitaria, doveva eventualmente essere apprezzatadal giudice a quo, nell’ambito dell’interpretazione (se necessarioadeguatrice) ed applicazione del complesso ed integrato sistemanormativo comunitario (anche di matrice giurisprudenziale),internazionale pattizio e nazionale. Argomentazione sulla quale,peraltro, il ricorrente (come emerge dagli ampi stralci delle difese,specie di secondo grado, trascritti nello stesso ricorso) avevacomunque ampiamente dedotto nei giudizi di merito, sostenendo (inconformità agli arresti della Corte di giustizia appena richiamati) chel’esimente della «coerenza», invocata dall’Amministrazione, eragenerica e comunque non integrava i rigorosi requisiti delineati dallagiurisprudenza comunitaria.6.8. La CTR ha poi errato anche nell’ imputare al contribuentedi non aver fornito «una schematica rappresentazione del carico fiscaleeffettivo gravante sui fondi nei diversi sistemi nazionali, comprese leagevolazioni e detrazioni consentite», per cui difetterebbe la « provaunivoca che pur con l’applicazione di tale convenzione sia residuata unadiscriminazione di cui gli stati contraenti non abbiano tenuto conto». Sitratta invero di formula generica (tanto più a fronte dell’allegazione nelmerito, da parte del ricorrente, del complesso della fattispecie fiscaleche rappresentava come discriminatoria, come emerge dal ricorso),dalla quale non si evince quali siano i dati che avrebbero precluso lacomparazione tra i regimi fiscali applicabili nel caso di specie e dettatidalle norme (quella nazionale e quella internazionale pattizia, a suavolta ratificata e resa esecutiva in Italia) invocate.Numero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022Inoltre, per le ragioni già dette, anche tale affermazione conclusiva nonsi concilia, sul piano logico e giuridico, con la precedente imputazioneal contribuente della “mancata prova” della «coerenza del sistemafiscale». Nella sostanza, anche tale parte finale della motivazionerisulta condizionata dalla pretesa “presunzione di legittimità” ecaratterizzata da una ricostruzione non coerente dei principi di dirittoapplicabili, sui quali ante.6.9. Tanto premesso, deve dunque concludersi rilevando che loscarto tra l’aliquota massima del 15 per cento - applicabile, per effettodella Convenzione de qua, sull’ammontare lordo dei dividendi pagatida società residenti al fondo d’investimento mobiliare statunitense- el’aliquota del 12,50 per cento -applicabile ratione temporis, a titolod’imposta sostitutiva, alla società residente sul risultato dellagestione del fondo mobiliare- integri una differenza di trattamentofiscale a svantaggio del fondo estero ricorrente, atteso che, sotto ilprofilo oggettivo, le due imposizioni comparate, per quanto quiinteressa, attingono sostanzialmente il medesimo reddito da capitale,poiché i dividendi percepiti dal fondo residente confluiscono comunquenel risultato della gestione e vengono pertanto tassati, con l’impostasostitutiva, nel contesto di quest’ultimo, con la predetta minorealiquota (peraltro anche con la possibilità, per i fondi residenti, didedurre dalla base imponibile eventuali componenti negativi, e dicomputare in diminuzione dal risultato della gestione dei periodid'imposta successivi il risultato negativo di un periodo precedente,ai sensi del comma 2-bis del ridetto art. 9).Quanto al profilo soggettivo, poi, la CTR non ha evidenziato, agiustificazione del diverso trattamento, differenze strutturali cheprecludano la comparabilità, al fine che qui rileva, tra il Fondoricorrente e la categoria (disciplinata dal combinato disposto tra l’art.1 e l’art. 9, primo e secondo comma, legge n. 77 del 1983, applicabileNumero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022ratione temporis) dei «fondi comuni d’investimento mobiliare aperti»,che, a norma del d.lgs. 24 dicembre 1998, n.58, vigente rationetemporis, fanno parte degli organismi di investimento collettivo delrisparmio (O.I.C.R.) e sono costituiti da un patrimonio autonomo,gestito in monte e suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralitàdi partecipanti, i quali hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo,il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole difunzionamento del fondo.Come già rilevato al punto 6.4., la differenza di trattamento fiscale inmateria di tassazione dei dividendi versati a fondi non residenti nellaUE è ricondotta dalla costante giurisprudenza comunitaria allaviolazione dell’art. 63, par. 1, TFUE, configurandosi come restrizioni deimovimenti di capitali anche le fattispecie idonee a dissuadere i nonresidenti dal compiere investimenti in uno Stato membro.Non sono state rappresentate specifiche ragioni di «coerenza delsistema fiscale» nazionale, intese nel senso rigoroso illustrato al punto6.7., che possano giustificare la restrizione della libera circolazione deicapitali accertata.Neppure sussiste, quale possibile ulteriore causa di giustificazione dellarestrizione della libertà di circolazione dei capitali garantita dall’art. 63TFUE, l’esigenza di garantire l’efficacia dei controlli fiscali sui fondicomuni d’investimento, quale motivo imperativo d’interesse generale (sull’esimente in parola cfr. Corte di giustizia, 06/10/2011,Commissione v. Portogallo, C‑493/09, punto 42 e giurisprudenza ivicitata). Infatti «la giustificazione attinente alla necessità di garantirel’efficacia dei controlli fiscali è ammissibile unicamente qualora lanormativa di uno Stato membro subordini il beneficio di un vantaggiofiscale al rispetto di requisiti la cui osservanza possa essere verificataunicamente ottenendo informazioni dalle competenti autorità di unoStato terzo e qualora, in considerazione dell’assenza di un obbligoNumero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022convenzionale, a carico di detto Stato terzo, di fornire informazioni,risulti impossibile ottenere chiarimenti dal medesimo (v. sentenzaHaribo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 67e la giurisprudenza citata)» (Corte giustizia, 10.4.2014, EmergingMarkets,C-190/12, cit., punto 84). Nel caso di specie sussiste l’obbligoconvenzionale, poiché l’art. 26 della [OSCURATO:PERSONA]USA contro ledoppie imposizioni prevede e disciplina lo scambio di informazioni frale autorità competenti degli Stati contraenti, in funzionedell’applicazione tanto delle norme convenzionali quanto di quelledomestiche relative alle imposte previste dalla Convenzione, anche alfine di «evitare le frodi o le evasioni fiscali».La violazione dell’art. 63 TFUE denunziata dal ricorrente pertantosussiste, non è giustificata e va scongiurata attraverso l’interpretazioneadeguatrice della disposizione convenzionale, secondo i principirichiamati al punto 6.5. che precede.Va allora configurato il seguente principio di diritto: « In tema diritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 2007al 2010, da società residenti in Italia a fondi d’investimentomobiliare residenti negli [OSCURATO:PERSONA], l’art. 10, par. 2, lett. b)della Convenzione Italia U.S.A. , per il quale l’imposta applicatadallo Stato di residenza della società che paga i dividendi “nonpuò eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo”, vainterpretato - secondo il canone di buona fede ex art. 31 delTrattato di Vienna ed i principi della fiscalità̀ comunitaria edinternazionale, per evitare la violazione dell’art. 63 TFUE intema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesiterzi- nel senso che anche ai dividendi pagati da societàresidenti ai fondi d’investimento mobiliare aperti statunitensi siapplica l’aliquota del 12,5 per cento, cui erano assoggettatiratione temporis, sul risultato della gestione, i fondi comuniNumero registro generale 2320/2020Numero sezionale 871/2022Numero di raccolta generale 21475/2022Data pubblicazione 06/07/2022mobiliari aperti residenti ai sensi dell’art. 9, comma 2, l. n. 77del 1983.».6.10. All’accoglimento del secondo e del terzo motivo consegueil rinvio al giudice a quo, affinché provveda conformandosi all’indicatoprincipio, statuendo altresì su ogni altra questione assorbita.7. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo assorbe larichiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, formulata insubordine dal ricorrente. P.Q.MAccoglie il secondo ed il terzo motivo e rigetta i restanti, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCommissione tributaria regionale dell’Abruzzo- sezione staccata diPescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2022.Il consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]