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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 05307/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1650/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso di lui in Roma, via L. G. Faravelli 22; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 3333/2017, pubblicata il 12 luglio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto al superiore inquadramento nell’[OSCURATO:PERSONA] CCNL 2004 (poi divenuto Area A dal CCNL del 2009) nell’ambito del Dipartimento della Protezione civile presso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri.

Egli ha esposto che tale superiore inquadramento sarebbe dovuto decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2008, istitutivo della procedura per il passaggio di area,e non da quella di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del 15 dicembre 2010, con la conseguenza che avrebbe avuto diritto al pagamento delle differenze retributive.

Il ricorrente ha pure dedotto che: aveva prestato servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione civile, dal marzo 2004, comandato dal Ministero del Lavoro, presso il quale era dipendente dal dicembre 2001; era stato assunto dalla detta [OSCURATO:PERSONA] dal 1° luglio 2005 con inquadramento nell’Area Seconda, [OSCURATO:PERSONA] F3, del ruolo speciale tecnico- amministrativo del personale non dirigenziale della Protezione civile; la sua immissione nel ruolo citato era avvenuta con decorrenza immediata dal 1° luglio 2005; nel maggio 2008 gli erano state assegnate le mansioni connesse alla complessiva gestione dei rifiuti della Regione Campania; l’immissione nella Terza Area funzionale era subordinata al possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per l’ammissione alla procedura alla data di entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2008; aveva ottenuto tale immissione con decorrenza non immediata, ma dalla successiva sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del 15 dicembre 2010.Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3975/2014, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3333 del 2017, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.l. n. 90 del 2008 e dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice civilein quanto la corte territoriale avrebbe male interpretato il detto d.l., affermando che il superiore inquadramento oggetto di causa poteva decorrere solo dall’avvenuto perfezionamento delle procedure concorsuali e dalla stipula del contratto individuale.

Infatti, l’art. 16 del d.l. n. 90 del 2008 avrebbe previsto un’immissione immediata del personale del Dipartimento della protezione civile nella superiore categoria A-F1 (già Terza Area).

In particolare, i documenti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri nulla avrebbero stabilito in ordine alla decorrenza della progressione verticale.

La procedura selettiva svoltasi successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2008 rappresentava solo un aspetto procedurale richiesto, a fini formali, dai principi posti a base dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.

Ciò sarebbe stato confermato dalla circostanza che il legislatore avrebbe approntato la necessaria copertura finanziaria con decorrenza immediata.

Il ricorrente rileva che la stessa ratiodella normativa in esame sarebbe stata favorevole alla sua tesi, atteso che scopo del d.l. n. 90 del 2008 sarebbe stato di affrontare subito con la massima efficienza possibile l’emergenza rifiuti in Campania del 2008.D’altronde, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri av rebbe chiarito come i partecipanti alla procedura de qua dovessero avere i requisiti e i titoli previsti per l’accesso al superiore livello alla data di entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2008.

La doglianza è infondata.

L’art. 16, comma 1, lett. abis), del d.l. n. 90 del 2008, conv. dalla legge n. 123 del 2008, norma la cui applicazione è chiesta dal ricorrente, prescrive che: “il personale nondirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui al citato articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3dell ’ articolo 3 del decreto - legge 31 maggio 2005, n.90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 , appartenente all’area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l ’ espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a) e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo”.

Si tratta di una disposizione che, indubbiamente, pone un obbligo a carico della P.A., che è tenuta a procedere alla detta immissione.

Siffatto obbligo, però, attiene solo alla necessità per la parte pubblica di procedere in tal senso, nella misura in cui elimina la discrezionalità che, in generale, ha la P.A. in materia.

Infatti, in linea di massima, spetta alla valutazione del datore di lavorola scelta dell’indizione delle procedure occorrenti all’assunzione del personale esterno necessario a coprire i vuoti di organico e alla progressione interna dei dipendenti già in servizio.Non è previsto, però, che l’immissione debba decorrere dal 23 maggio 2008, data di pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] del d.l. n. 90 del 2008 e non, come avviene comunemente, dal momento della sottoscrizione del relativo contratto.

In particolare, il riferimento all’espletamento delle procedure selettive non può essere considerato, come vorrebbe il ricorrente, un aspetto procedurale richiesto, a fini formali, dai principi posti a base dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.

Viene in rilievo, al contrario, un necessario elemento costitutivo della fattispecie che deve essere rispettato a pena di nullità della progressione.

Pertanto, non può essere condivisa la tesi per la quale, pur in assenza di una specifica disposizione in questo senso, l’efficacia della progressione retroagirebbe rispetto al momento del completamento delle dette procedure, in quanto, così argomentando, si trasformerebbero le citate procedure in semplici atti di conferma di assunzioni avvenutein precedenza ex lege , prescindendo dal fatto che l’esito della prova potrebbe essere negativo per l’interessato.

Per ciò che concerne la decorrenza immediata della copertura finanziaria, si osserva che il medesimo art. 16 stabilisce, al comma 3, che “Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a euro 47.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203”.

Ne deriva che pure quest’ultima disposizione contrasta con una decorrenza retroattiva e, comunque, dal 23 maggio 2008della progressione del ricorrente, atteso l’espresso riferimento all’anno 2009.

La necessità del previo stanziamento delle risorse necessarie affinché la procedura in esamepotesse essere espletata è di ostacolo all’accoglimento della tesi del ricorrente, non potendo il suo avanzamento avere effetto da un’epoca in cui non era finanziato.

La ratio della normativa in esame , poi, giustifica l’obbligo per la P.A. di procedere alle assunzioni, ma non la retroattività di tale progressione.

Per ciò che concerne la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri avrebbe chiarito come i partecipanti alla procedura de qua dovessero avere i requisiti e i titoli previsti per l’accesso al superiore livello alla data di entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2008, si sottolinea che, in questo modo , è stata semplicemente individuata la platea dei soggetti legittimati a partecipare alle selezioni, senza incidere sulla decorrenza della progressione de qua. 2)Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.l. n. 90 del 2008 e degli artt. 1336 e 1375 c.c.in quanto la corte territoriale non avrebbe rispettato i principi di correttezza e buona fede, non considerando che egli, in occasione della sua originaria immissione in ruolo presso la protezione civile, avvenuta in applicazione dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 90 del 2005, avevaottenuto la decorrenza immediata di detta immissione.

La doglianza non ha pregio, considerato che, a prescindere dal fatto che, nel 2005, era avvenuta la stabilizzazione di impiegati fuori ruolo, il comma 7 del citato art. 3 ommi 3 e 4”,all’art. 3, comma 59, della legge n. 350 del 2003 , che, a sua volta, aveva stanziato dette risorse per il 2004 ed il 2005.

Pertanto, nel 2005 erano disponibili da subito le somme di denaro occorrenti ad assumere il ricorrente. 3)Il ricorso è rigettato.

Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, attesa la condotta processuale di parte intimata.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza, a carico del ricorrente, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1650/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso di lui in Roma, via L. G. Faravelli 22; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 3333/2017, pubblicata il 12 luglio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto al superiore inquadramento nell’[OSCURATO:PERSONA] CCNL 2004 (poi divenuto Area A dal CCNL del 2009) nell’ambito del Dipartimento della Protezione civile presso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri. Egli ha esposto che tale superiore inquadramento sarebbe dovuto decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2008, istitutivo della procedura per il passaggio di area,e non da quella di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del 15 dicembre 2010, con la conseguenza che avrebbe avuto diritto al pagamento delle differenze retributive. Il ricorrente ha pure dedotto che: aveva prestato servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione civile, dal marzo 2004, comandato dal Ministero del Lavoro, presso il quale era dipendente dal dicembre 2001; era stato assunto dalla detta [OSCURATO:PERSONA] dal 1° luglio 2005 con inquadramento nell’Area Seconda, [OSCURATO:PERSONA] F3, del ruolo speciale tecnico- amministrativo del personale non dirigenziale della Protezione civile; la sua immissione nel ruolo citato era avvenuta con decorrenza immediata dal 1° luglio 2005; nel maggio 2008 gli erano state assegnate le mansioni connesse alla complessiva gestione dei rifiuti della Regione Campania; l’immissione nella Terza Area funzionale era subordinata al possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per l’ammissione alla procedura alla data di entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2008; aveva ottenuto tale immissione con decorrenza non immediata, ma dalla successiva sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del 15 dicembre 2010.Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3975/2014, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3333 del 2017, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.l. n. 90 del 2008 e dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice civilein quanto la corte territoriale avrebbe male interpretato il detto d.l., affermando che il superiore inquadramento oggetto di causa poteva decorrere solo dall’avvenuto perfezionamento delle procedure concorsuali e dalla stipula del contratto individuale. Infatti, l’art. 16 del d.l. n. 90 del 2008 avrebbe previsto un’immissione immediata del personale del Dipartimento della protezione civile nella superiore categoria A-F1 (già Terza Area). In particolare, i documenti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri nulla avrebbero stabilito in ordine alla decorrenza della progressione verticale. La procedura selettiva svoltasi successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2008 rappresentava solo un aspetto procedurale richiesto, a fini formali, dai principi posti a base dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. Ciò sarebbe stato confermato dalla circostanza che il legislatore avrebbe approntato la necessaria copertura finanziaria con decorrenza immediata. Il ricorrente rileva che la stessa ratiodella normativa in esame sarebbe stata favorevole alla sua tesi, atteso che scopo del d.l. n. 90 del 2008 sarebbe stato di affrontare subito con la massima efficienza possibile l’emergenza rifiuti in Campania del 2008.D’altronde, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri av rebbe chiarito come i partecipanti alla procedura de qua dovessero avere i requisiti e i titoli previsti per l’accesso al superiore livello alla data di entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2008. La doglianza è infondata. L’art. 16, comma 1, lett. abis), del d.l. n. 90 del 2008, conv. dalla legge n. 123 del 2008, norma la cui applicazione è chiesta dal ricorrente, prescrive che: “il personale nondirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui al citato articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3dell ’ articolo 3 del decreto - legge 31 maggio 2005, n.90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 , appartenente all’area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l ’ espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a) e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo”. Si tratta di una disposizione che, indubbiamente, pone un obbligo a carico della P.A., che è tenuta a procedere alla detta immissione. Siffatto obbligo, però, attiene solo alla necessità per la parte pubblica di procedere in tal senso, nella misura in cui elimina la discrezionalità che, in generale, ha la P.A. in materia. Infatti, in linea di massima, spetta alla valutazione del datore di lavorola scelta dell’indizione delle procedure occorrenti all’assunzione del personale esterno necessario a coprire i vuoti di organico e alla progressione interna dei dipendenti già in servizio.Non è previsto, però, che l’immissione debba decorrere dal 23 maggio 2008, data di pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] del d.l. n. 90 del 2008 e non, come avviene comunemente, dal momento della sottoscrizione del relativo contratto. In particolare, il riferimento all’espletamento delle procedure selettive non può essere considerato, come vorrebbe il ricorrente, un aspetto procedurale richiesto, a fini formali, dai principi posti a base dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. Viene in rilievo, al contrario, un necessario elemento costitutivo della fattispecie che deve essere rispettato a pena di nullità della progressione. Pertanto, non può essere condivisa la tesi per la quale, pur in assenza di una specifica disposizione in questo senso, l’efficacia della progressione retroagirebbe rispetto al momento del completamento delle dette procedure, in quanto, così argomentando, si trasformerebbero le citate procedure in semplici atti di conferma di assunzioni avvenutein precedenza ex lege , prescindendo dal fatto che l’esito della prova potrebbe essere negativo per l’interessato. Per ciò che concerne la decorrenza immediata della copertura finanziaria, si osserva che il medesimo art. 16 stabilisce, al comma 3, che “Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a euro 47.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203”. Ne deriva che pure quest’ultima disposizione contrasta con una decorrenza retroattiva e, comunque, dal 23 maggio 2008della progressione del ricorrente, atteso l’espresso riferimento all’anno 2009. La necessità del previo stanziamento delle risorse necessarie affinché la procedura in esamepotesse essere espletata è di ostacolo all’accoglimento della tesi del ricorrente, non potendo il suo avanzamento avere effetto da un’epoca in cui non era finanziato. La ratio della normativa in esame , poi, giustifica l’obbligo per la P.A. di procedere alle assunzioni, ma non la retroattività di tale progressione. Per ciò che concerne la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri avrebbe chiarito come i partecipanti alla procedura de qua dovessero avere i requisiti e i titoli previsti per l’accesso al superiore livello alla data di entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2008, si sottolinea che, in questo modo , è stata semplicemente individuata la platea dei soggetti legittimati a partecipare alle selezioni, senza incidere sulla decorrenza della progressione de qua. 2)Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.l. n. 90 del 2008 e degli artt. 1336 e 1375 c.c.in quanto la corte territoriale non avrebbe rispettato i principi di correttezza e buona fede, non considerando che egli, in occasione della sua originaria immissione in ruolo presso la protezione civile, avvenuta in applicazione dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 90 del 2005, avevaottenuto la decorrenza immediata di detta immissione. La doglianza non ha pregio, considerato che, a prescindere dal fatto che, nel 2005, era avvenuta la stabilizzazione di impiegati fuori ruolo, il comma 7 del citato art. 3 ommi 3 e 4”,all’art. 3, comma 59, della legge n. 350 del 2003 , che, a sua volta, aveva stanziato dette risorse per il 2004 ed il 2005. Pertanto, nel 2005 erano disponibili da subito le somme di denaro occorrenti ad assumere il ricorrente. 3)Il ricorso è rigettato. Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, attesa la condotta processuale di parte intimata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza, a carico del ricorrente, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato