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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03027/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consialiere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza 17 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Catania, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena inflitta con sentenza del Tribunale di Catania 6 luglio 2020 per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale provvedimento il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione prospettando vizio di violazione di legge per inosservanza della sentenza rescindente e vizio di motivazione in ordine al diniego della misura richiesta.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe disatteso i principi individuati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17080 del 17/11/2023 (dep. 2024), che aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza, in quanto aveva nuovamente fondato la decisione di rigetto sul reato giudicato con la sentenza in corso di esecuzione, e sul carico pendente per partecipazione ad associazione mafiosa, nonché sulla precedente condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., per il quale è intervenuta sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

2. La Prima Sezione penale di questa Corte regolatrice, con sentenza n. 17080 del 17/11/2023 (dep. 2024), in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova dal medesimo proposta.

A fondamento di tale decisione, la Corte di cassazione aveva affermato che, per negare la concessione della misura, il provvedimento impugnato aveva valorizzato «esclusivamente la pluralità dei fatti di reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90 commessi nel 2018 e l'esistenza di un processo penale in corso».

Aveva, perciò, ritenuto che la motivazione si risolvesse «in una generica e assertiva valorizzazione dei reati commessi e del carico pendente, decontestualizzati nella loro dimensione temporale, senza che sia stata fornita alcuna coerente indicazione delle ragioni persistentemente ostative, tali da escludere quam minime l'avvio di un processo di revisione critica».

3. Ritiene il Collegio che il provvedimento qui impugnato incorra nel medesimo vizio.

Il giudice del rinvio ha invero disatteso il mandato della sentenza rescindente, in quanto, dopo aver richiamato la positiva relazione di sintesi del carcere, ha dato atto degli esiti della nota dei Carabinieri di Catania, risalente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla quale risultava che [OSCURATO:PERSONA] era gravato da vicende giudiziarie, tutte relative a fatti antecedenti.Difetta invece una qualunque valutazione prognostica.

Invero, se - come già sottolineato da questa Corte nella sentenza rescindente - li punto di partenza della valutazione da operarsi ai fini della concessione della misura dell'affidamento in prova è rappresentato dall'analisi della personalità del soggetto, questa tuttavia, non può mai prescindere dall'esame della condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602; v., altresì, Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278174 - 01).

Si è precisato che, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, la quale costituisce misura finalizzata alla rieducazione del condannato e, al contempo, a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, non è possibile prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, costituendo questo il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto.

Tali elementi, tuttavia, non possono assumere rilievo decisivo in senso negativo, essendo necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, sic:ché è indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01; in senso sostanzialmente conforme, si veda anche Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto, Rv. 258042-01).

Si è inoltre affermato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).

Non può invece richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).

Tali principi, benché puntualmente richiamati dalla sentenza rescindente, sono stati disattesi dal Tribunale di sorveglianza, il quale non ne ha tenuto conto - neppure per escluderne la rilevanza - ai fini della valutazione che era chiamato ad operare.

Tale valutazione si è incentrata in via prevalente sulle vicende giudiziarie pregresse, concernenti fatti risalenti agli anni dal 2014 al 2018, senza specificare le ragioni per cui sia stata esclusa la rilevanza del giudizio positivo espresso dalla successiva relazione di relazione di sintesi (in data 19 aprile 2023), ove si era evidenziata la ammissione di responsabilità da parte del [OSCURATO:PERSONA], nrh l'cc ict-n7 di uri

4. Per tali ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio ai Tribunale di sorveglianza di Catania che si atterrà a suindicati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Così è deciso in Roma, li 27 novembre 2024.

Il Consigliere estensore Il Presidente aria [OSCURATO:PERSONA] " CORTE DI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consialiere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza 17 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Catania, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena inflitta con sentenza del Tribunale di Catania 6 luglio 2020 per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale provvedimento il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione prospettando vizio di violazione di legge per inosservanza della sentenza rescindente e vizio di motivazione in ordine al diniego della misura richiesta. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe disatteso i principi individuati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17080 del 17/11/2023 (dep. 2024), che aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza, in quanto aveva nuovamente fondato la decisione di rigetto sul reato giudicato con la sentenza in corso di esecuzione, e sul carico pendente per partecipazione ad associazione mafiosa, nonché sulla precedente condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., per il quale è intervenuta sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. 2. La Prima Sezione penale di questa Corte regolatrice, con sentenza n. 17080 del 17/11/2023 (dep. 2024), in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova dal medesimo proposta. A fondamento di tale decisione, la Corte di cassazione aveva affermato che, per negare la concessione della misura, il provvedimento impugnato aveva valorizzato «esclusivamente la pluralità dei fatti di reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90 commessi nel 2018 e l'esistenza di un processo penale in corso». Aveva, perciò, ritenuto che la motivazione si risolvesse «in una generica e assertiva valorizzazione dei reati commessi e del carico pendente, decontestualizzati nella loro dimensione temporale, senza che sia stata fornita alcuna coerente indicazione delle ragioni persistentemente ostative, tali da escludere quam minime l'avvio di un processo di revisione critica». 3. Ritiene il Collegio che il provvedimento qui impugnato incorra nel medesimo vizio. Il giudice del rinvio ha invero disatteso il mandato della sentenza rescindente, in quanto, dopo aver richiamato la positiva relazione di sintesi del carcere, ha dato atto degli esiti della nota dei Carabinieri di Catania, risalente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla quale risultava che [OSCURATO:PERSONA] era gravato da vicende giudiziarie, tutte relative a fatti antecedenti.Difetta invece una qualunque valutazione prognostica. Invero, se - come già sottolineato da questa Corte nella sentenza rescindente - li punto di partenza della valutazione da operarsi ai fini della concessione della misura dell'affidamento in prova è rappresentato dall'analisi della personalità del soggetto, questa tuttavia, non può mai prescindere dall'esame della condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602; v., altresì, Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278174 - 01). Si è precisato che, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, la quale costituisce misura finalizzata alla rieducazione del condannato e, al contempo, a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, non è possibile prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, costituendo questo il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto. Tali elementi, tuttavia, non possono assumere rilievo decisivo in senso negativo, essendo necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, sic:ché è indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01; in senso sostanzialmente conforme, si veda anche Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto, Rv. 258042-01). Si è inoltre affermato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). Non può invece richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402). Tali principi, benché puntualmente richiamati dalla sentenza rescindente, sono stati disattesi dal Tribunale di sorveglianza, il quale non ne ha tenuto conto - neppure per escluderne la rilevanza - ai fini della valutazione che era chiamato ad operare. Tale valutazione si è incentrata in via prevalente sulle vicende giudiziarie pregresse, concernenti fatti risalenti agli anni dal 2014 al 2018, senza specificare le ragioni per cui sia stata esclusa la rilevanza del giudizio positivo espresso dalla successiva relazione di relazione di sintesi (in data 19 aprile 2023), ove si era evidenziata la ammissione di responsabilità da parte del [OSCURATO:PERSONA], nrh l'cc ict-n7 di uri 4. Per tali ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio ai Tribunale di sorveglianza di Catania che si atterrà a suindicati principi di diritto. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così è deciso in Roma, li 27 novembre 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente aria [OSCURATO:PERSONA] " CORTE DI
Sentenza Cassazione n. 03027/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris