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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 05922/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di PALERMOclats-arsristralreiyarti* -,_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe dichiarava inammissibile il reclamo interposto da [OSCURATO:PERSONA] che si doleva genericamente della violazione dell'ad 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354 richiamando l'art. 3 CEDU.

2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011).

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 8/9/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "o [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di PALERMOclats-arsristralreiyarti* -,_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe dichiarava inammissibile il reclamo interposto da [OSCURATO:PERSONA] che si doleva genericamente della violazione dell'ad 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354 richiamando l'art. 3 CEDU. 2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge. 3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "o [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05922/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris