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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25054/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; eudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rt.h>qz. cà,,,12,442,044.;, it<C‘44Yer- 242: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambi i ricorsi, presentati con distinti atti di impugnazione nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili e, siccome presentano doglianze analoghe, saranno trattati congiuntamente, salve le specificazioni di seguito riportate. 1.1.Le doglianze dedotte in relazione all'attendibilità delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità (in particolare il riconoscimento fotografico degli imputati operato dalla persona offesa) sono aspecifiche perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, nonché manifestamente infondate in quanto assertive di vizi motivazionali che dalla linearità e coerente logicità della motivazione risultano inesistenti; la Corte di appello di Caltanissetta, invero, ha esplicitato non solo le ragioni per le quali dovesse ritenersi attendibile il riconoscimento fotografico operato in termini di certezza nei confronti di entrambi gli imputati dalla persona offesa, sottolineandone la piena validità come prova atipica - sul punto si era formulata censura analoga a quella qui riproposta nell'interesse del Burgarello - pacificamente ammessa nell'interpretazione di questa Corte (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908), ma anche, più in generale, quelle per le quali fosse credibile la deposizione della medesima persona offesa in punto di ricostruzione del fatto, sottolineando come essa non risultasse peraltro, da un lato, smentita dalle deposizioni degli altri testi escussi e dall'altro neppure smontata dalle impostazioni difensive che si erano limitate ad affermarne la inattendibilità in assenza di riscontri, senza neppure indicare una versione alternativa plausibile (cfr. le pagg. 5 e 6 della sentenza del 9.2.2021, impugnata, laddove la Corte territoriale richiama, peraltro, anche la già puntuale ricostruzione del giudice di primo grado). 1.2.Del pari, sono aspecifici i motivi afferenti al trattamento punitivo, che viene genericamente censurato benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; in particolare alle pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata la Corte territoriale conferma la valutazione del primo giudice affermando che la pena inflitta, di non particolare entità, dovesse essere ritenuta, per entrambi, congrua e proporzionata alla gravità del fatto - accoltellamento in pubblica piazza alla presenza di numerose persone e per motivi non rilevanti; e quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avuto riguardo sul punto alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal giudice di appello - secondo cui tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (tra tante, Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591) - deve rilevarsi come il giudice della sentenza impugnata, con congrua ed esaustiva argomentazione, abbia posto in evidenza non solo la gravità del fatto - definendolo una sorta di spedizione punitiva - ma anche come il riconoscimento in questione non è stato, tra l'altro, fondato sulla benché minima ragione giustificativa, ma solamente affidato ad una labile e apodittica affermazione; e ad una apodittica affermazione vengono in buona sostanza nuovamente affidate le rispettive doglianze articolate in ricorso sul punto; laddove peraltro - quanto alla questione specifica sollevata in tal senso per conto del Burgarello - neppure con riferimento ai benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena può ritenersi "non individualizzante" la motivazione resa al riguardo a sostegno del diniego di entrambi tali benefici (cfr. pag. 8 dalla quale risulta che la motivazione è espressamente dedicata alla posizione specifica del Burga rello). 2.1 ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; eudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rt.h>qz. cà,,,12,442,044.;, it<C‘44Yer- 242: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambi i ricorsi, presentati con distinti atti di impugnazione nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili e, siccome presentano doglianze analoghe, saranno trattati congiuntamente, salve le specificazioni di seguito riportate. 1.1.Le doglianze dedotte in relazione all'attendibilità delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità (in particolare il riconoscimento fotografico degli imputati operato dalla persona offesa) sono aspecifiche perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, nonché manifestamente infondate in quanto assertive di vizi motivazionali che dalla linearità e coerente logicità della motivazione risultano inesistenti; la Corte di appello di Caltanissetta, invero, ha esplicitato non solo le ragioni per le quali dovesse ritenersi attendibile il riconoscimento fotografico operato in termini di certezza nei confronti di entrambi gli imputati dalla persona offesa, sottolineandone la piena validità come prova atipica - sul punto si era formulata censura analoga a quella qui riproposta nell'interesse del Burgarello - pacificamente ammessa nell'interpretazione di questa Corte (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908), ma anche, più in generale, quelle per le quali fosse credibile la deposizione della medesima persona offesa in punto di ricostruzione del fatto, sottolineando come essa non risultasse peraltro, da un lato, smentita dalle deposizioni degli altri testi escussi e dall'altro neppure smontata dalle impostazioni difensive che si erano limitate ad affermarne la inattendibilità in assenza di riscontri, senza neppure indicare una versione alternativa plausibile (cfr. le pagg. 5 e 6 della sentenza del 9.2.2021, impugnata, laddove la Corte territoriale richiama, peraltro, anche la già puntuale ricostruzione del giudice di primo grado). 1.2.Del pari, sono aspecifici i motivi afferenti al trattamento punitivo, che viene genericamente censurato benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; in particolare alle pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata la Corte territoriale conferma la valutazione del primo giudice affermando che la pena inflitta, di non particolare entità, dovesse essere ritenuta, per entrambi, congrua e proporzionata alla gravità del fatto - accoltellamento in pubblica piazza alla presenza di numerose persone e per motivi non rilevanti; e quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avuto riguardo sul punto alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal giudice di appello - secondo cui tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (tra tante, Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591) - deve rilevarsi come il giudice della sentenza impugnata, con congrua ed esaustiva argomentazione, abbia posto in evidenza non solo la gravità del fatto - definendolo una sorta di spedizione punitiva - ma anche come il riconoscimento in questione non è stato, tra l'altro, fondato sulla benché minima ragione giustificativa, ma solamente affidato ad una labile e apodittica affermazione; e ad una apodittica affermazione vengono in buona sostanza nuovamente affidate le rispettive doglianze articolate in ricorso sul punto; laddove peraltro - quanto alla questione specifica sollevata in tal senso per conto del Burgarello - neppure con riferimento ai benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena può ritenersi "non individualizzante" la motivazione resa al riguardo a sostegno del diniego di entrambi tali benefici (cfr. pag. 8 dalla quale risulta che la motivazione è espressamente dedicata alla posizione specifica del Burga rello). 2.1 ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme
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