CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24121/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 23/12/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. Chiede l'annullamento relativamente al capo 104). Conclude, infine, per l'annullamento senza rinvio Dato atto che su istanza della Difesa del ricorrente è stata disposta la trattazione orale [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato il gravame avverso quella del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché gravemente indiziato dei reati di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, del tipo cocaina, ( capo 104 - art. 74 D.P.R. n. 309/1990), operante in diversi comuni lombardi e nel territorio svizzero, e dei delitti - scopo consistiti nella continuativa attività di spaccio, svolta per lo più nel territorio svizzero, con cessione di quantitativi non modici di cocaina. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione degli artt. 74 D. P.R. n. 309/1990 - 125- 192 - 273 - 292 cod. proc.pen., in relazione al reato associativo contestato al capo 104. Secondo la difesa, una volta ridimensionata, anche da parte del Tribunale del riesame, la condotta del ricorrente - essendo stato escluso il suo ruolo di procacciatore di telefoni dotati di sistemi di criptazione - il quadro indiziario si sarebbe fortemente indebolito, tanto che l'ordinanza avrebbe configurato il reato associativo sulla base di un erroneo automatismo, desumendo dalle singole condotte di spaccio di stupefacenti (della specie cocaina -capo 117), anche la condotta di partecipazione al sodalizio. Si sostiene - ai fini della gravità indiziaria - che le conversazioni evidenziate nell'ordinanza impugnata risultino poco significative della adesione al sodalizio. All'uopo, a smentirne al ritenuta significatività, si segnala: a) quanto all'evidenziato legame con il [OSCURATO:PERSONA], che questi è il cognato del ricorrente, di qui le ragioni del suo interessamento in occasione dell'arresto del congiunto; b) la circostanza che nessuno dei concorrenti nell'attività di spaccio risulta collegato al sodalizio sub capo 104); c) anche la conversazione riguardante la vicenda relativa alle vicissitudini di Chindamo, che il ricorrente affronta con il suo interlocutore, [OSCURATO:PERSONA], nulla rivela in merito alla partecipazione al sodalizio, dal momento che il Belcastro non è indagato per il delitto di cui all'art. 74 cit. In ogni caso, si tratterebbe, al più, della disponibilità dimostrata verso un singolo associato, in assenza della indispensabile volontaria e consapevole realizzazione di attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione in merito alla affermazione del difetto di interesse ad impugnare la configurazione delle aggravanti dell'associazione armata e dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, sostenendosi, invece, l'interesse dell'indagato a una rivalutazione del quadro indiziario, citando giurisprudenza a sostegno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Con il primo motivo, il ricorrente si duole della persistente attribuzione della condotta partecipativa al sodalizio dedito a un consistente traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 104, registrandosi acquisti, di volta in volta, di quantitativi nell'ordine variabile da decine di grammi a cinque chilogrammi per volta di cocaina, pur dopo l'asserito ridimensionamento del quadro indiziario, avendo lo stesso Tribunale distrettuale escluso il ruolo di procacciatore di telefoni dotati di sistemi di criptazione che, inizialmente, era stato attribuito dall'organo dell'Accusa al ricorrente. La deduzione non è fondata. 1.1.E' bene prendere le mosse dall'imputazione, nella quale si legge che [OSCURATO:PERSONA] ha avuto il ruolo di coadiuvare Larosa nelle operazione di acquisto dello stupefacente, nelle successive fasi di occultamento e di vendita, e riscossione del denaro dagli acquirenti; inoltre si contesta al Mandaglio di procurare a tutti i membri del sodalizio i telefoni cellulari criptati al fine di ostacolare le indagini. Ed è opportuno ricordare che le indagini, che si inseriscono in una molto vasta attività di polizia, sono state condotte attraverso una imponente attività di intercettazione, la cui interpretazione ha trovato incontrovertibile conferma nell'arresto di Larosa, in data 04 giugno 2020, quando venne trovato in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina. 1.2. Incontroversa l'esistenza della associazione, per come delineata nell'ordinanza impugnata, con riguardo al ruolo del ricorrente, il Tribunale del riesame ha immediatamente dato atto dell'errore contenuto nella contestazione, giacchè, dagli atti, risulta con chiarezza che il compito di procurare i telefoni criptati è attribuito ad altro sodale, [OSCURATO:PERSONA], e che la accusa al ricorrente è quella di avere effettuato plurime cessioni, come contestate al capo 117. 1.3. Nel ricostruirne il ruolo all'interno del gruppo, il Tribunale ha posto in luce le caratteristiche dell'attività di spaccio posta in essere dal ricorrente, segnalando che si tratta del medesimo contesto territoriale in cui opera il sodalizio in questione e che egli tratta la stessa sostanza di cui si occupa il gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha poi posto in evidenza i legami personali, anche di natura familiare, e i rapporti del ricorrente con esponenti di spicco del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), oltre al fatto di essere legato sentimentalmente alla figlia di [OSCURATO:PERSONA], detto "Peppe la Mucca"; nonché i contatti con altre persone in rapporto diretto con l'associazione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], legato alla sorella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e indiretti con [OSCURATO:PERSONA]). 1.3.1. In particolare, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], si è sottolineato come egli sia direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], società con sede all'estero, dedita a varie truffe nelle assicurazioni sociali, nella quale risultano impiegati Mandagli° Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.3.2. Vengono poi passate in rassegna alcune conversazioni ritenute significative della consapevolezza della esistenza del sodalizio e della partecipazione del Mendaglio. Ci si riferisce alla conversazione con [OSCURATO:PERSONA], ( soggetto già condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. ) avvenuta dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], a cui egli è risultato molto vicino, in cui si discute delle vicende di [OSCURATO:PERSONA] in occasione del sequestro di un container proveniente dal Brasile con 338 kg di cocaina e del sequestro di Kg 11 di cocaina diretti in Svizzera, di cui parlano anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dopo i sequestri e l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per future forniture, i controlli al [OSCURATO:PERSONA] e il suo arresto, [OSCURATO:PERSONA] parla chiaramente di futuri possibili trasporti e anche Belcastro si dimostra interessato, discutendone i dettagli, conversazione di cui il Tribunale ha sottolineato la particolare, significativa, collocazione temporale, a cavallo del sequestro del container, dell'incontro tra Larosa e Scarfò, dei controlli e dell'arresto del Larosa. 1.3.3.Altra conversazione ritenuta di rilievo è quella nella quale [OSCURATO:PERSONA], in debito con il sodalizio per una fornitura di droga non pagata, risponde in modo seccato alle richiesta di pagamento di [OSCURATO:PERSONA] (associato). Immediatamente dopo, il Carnovale invia un messaggio vocale all'indagato, lamentandosi delle richiesta e affermando, in sostanza, che se vuole la guerra, l'avrà e di non chiamarlo più, e che, invece "ce la vediamo noi e te li do a te, se non questo non sa dove sta di casa il rispetto e le parole"( riguardo verso [OSCURATO:PERSONA] comprovato anche dall'aiuto economico che il Carnovale elargisce dopo il suo arresto). Nell'ordinanza impugnata si sottolinea la valenza fortemente indiziaria di tale conversazione ai fini dell'inquadramento del Mendaglio nell'ambito del sodalizio, così osservando: " Che un debito di droga con il sodalizio debba essere "sistemato" tra l'acquirente e un soggetto estraneo al sodalizio, cui l'acquirente si rende disponibile perfino a consegnare il denaro sarebbe un dato anomalo: l'iniziativa del Camovale", annota il Tribunale, " trova la sua più plausibile spiegazione , se letta unitamente alle ulteriori emergenze, con la intraneità del ricorrente al sodalizio di cui al capo 104". 1.4. [OSCURATO:PERSONA] condivide le valutazioni del Tribunale distrettuale, nel trarre, dagli elementi appena passati in sintetica rassegna, un quadro gravemente indiziario della partecipazione del ricorrente al sodalizio in questione, giacchè esse trovano specifico aggancio nelle risultanze investigative, opportunamente richiamate nella ordinanza impugnata. Il ricorrente, dal canto suo, non contesta l'esistenza dei fatti sopra indicati ma ne fornisce una possibile (quanto inammissibile) lettura alternativa ( l'esistenza di rapporti personali con la maggior parte degli interlocutori con cui conversa, l'esecuzione di singoli reati frutto di volta in volta di ideazioni del tutto autonome, l'assenza di coinvolgimento nelle dinamiche associative,) che è, però, avulsa dal contesto descritto e finisce per concentrarsi sui requisiti necessari alla partecipazione alla associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti che, pur astrattamente corrette, non sì confrontano con il concreto ragionamento probatorio svolto dal Tribunale del riesame, che, degli evocati principi ha fatto corretta applicazione. 1.4.1. E evidente, infatti, che, in considerazione dell'autonomia tra reato associativo e reato-fine, derivante dal fatto che il primo prescinde dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, la commissione di reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non può, da sola ed automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo, costituendo al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione (così Sez. 4, n. 23518 del 29/04/2008, Saracini, Rv. 240843, nello stesso senso anche Sez. 6, n. 9898 del 21/06/1995, Tolone, Rv. 202646; e di recente, Sez. 3-, n.20003 de110/01/2020, Rv. 27950502). E' altrettanto vero, peraltro, che, da un lato, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra - secondo ripetuti approdi di questa Corte - per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Sindyal, Rv. 246441; Sez. 5, n. 6026 del 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088); dall'altro, che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine possa integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927, che ha precisato che l'elemento oggettivo del reato d'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio; nello stesso senso Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997, Gaceres, Rv. 209073, secondo cui la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate. denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo; l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico). 1.4.2.E dunque una questione di merito e di motivazione che, in quanto tale, riguarda la sistemazione razionale dei fatti a conoscenza del giudice e la logica che presiede alla loro ricostruzione. Non si discosta in maniera sostanziale, se non per una più rigorosa puntualizzazione, dal principio ora richiamato, il recente approdo della medesima sezione, laddove, cogliendone la connotazione empirica, in quanto affermazione fondata sull'id quod plerumque accidit, e, dunque, condizionata dal contesto fattuale di riferimento, ha ritenuto di sottol'neare la diversa valenza indicativa della esistenza di un legame con singoli partecipi del sodalizio, che si proietta al di là del singolo fatto, a seconda che la ripetuta commissione dei reati-fine avvenga ogni volta in concorso con più partecipi del sodalizio, ovvero ora con uno, ora con un altro dei partecipi, o, ancora, laddove la reiterazione delle condotte illecite avvenga in concorso sempre con la medesima persona, giungendo ad affermare che "Solo in relazione alla prima classe di vicende, in effetti, sembra ragionevole ritenere la sussistenza di una inferenza indiziaria dotata di sufficiente concludenza in ordine alla sussistenza di un rapporto di tipo associativo, superabile solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi." (Sez. 3, n.9036 del 31/01/2022 , rv. 282838), cosicchè, non sarebbe sufficiente, salvo prova contraria, la semplice commissione di più reati fine per integrare la condotta associativa. 1.5. Tuttavia, al di là della interpretazione alla quale si voglia aderire, la questione della partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 104 è stata risolta, sul piano della gravità indiziarla, dal Tribunale del riesame, attraverso la individuazione di elementi ulteriori rispetto alla reiterazione delle condotte di spaccio nel territorio nazionale ed elvetico, che consentono escludere quanto paventato dalla Difesa, ovvero che il reato associativo sia stato configurato esclusivamente sulla base delle singole condotte di spaccio. 1.5.1.In particolare, quali elementi particolarmente significativi su cui si fonda il giudizio di sussistenza dei gravi indizi per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990, si è già detto di come il Tribunale abbia segnalato gli strettissimi collegamenti tra il ricorrente e il sodalizio, evidenziato il reciproco affidamento personale, e la conoscenza delle dinamiche del gruppo, dimostrando di condividere pienamente, come fossero proprie, le problematiche connesse al narcotraffico. A ulteriore e definitiva riprova dell'inserimento nel gruppo sta la dimostrata capacità rappresentativa del sodalizio riconducibile al Mandaglio, per come emergente dal rifiuto del Carnovale di effettuare il pagamento, per gli acquisti dello stupefacente, ad un sodale, dichiarando apertamente di volere definire la questione pagando a [OSCURATO:PERSONA], non potendosi non condividere la considerazione svolta in proposito dal Tribunale, più sopra riportata, ovvero che la scelta del Carnovale non possa avere altra interpretazione che quella della intraneità dello stesso ricorrente al sodalizio. 2. E' manifestamente infondato il secondo motivo, con il quale si contesta la affermata carenza di interesse ad impugnare la configurazione delle aggravanti dell'associazione armata e dell'agevolazione dell'associazione mafiosa. Il principio è quello affermato in ripetuti arresti di questa Corte che hanno ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziarlo e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3 -,n.20891 del 18/06/2020, Rv. 279508; conf. Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Rv. 260256; Sez. u o. 5213 del 11/12/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275028). 3.AI rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma iter delle disposizioni di attuazione del codice di prode lura penale - che copia della ordinanza sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, per i provvedimenti stabiliti dal comma lbis del citato art. 94. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p