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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 09154/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15133 - 2023 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 459/2023 depositata il 10/07/2023,nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti non costituiti in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]; -resistente non costituit o in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15133/2023 Cron.

Rep.

Ud.13/02/2024 CC lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte, risolvendo il sollevato conflitto negativo, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatti di causa Gli attori, specificamente indicati in epigrafe, premesso di avere effettuato lavori di riparazione di fabbricati per civile abitazione e che tali lavori erano finanziati dalla legge n. 219 del 1981 e dalla successiva legge n. 12 del 1988 (normativa che escludeva dal finanziamento l’IVA sui materiali utilizzati, sulla manodopera e sulle figure professionali necessarie per la progettazione e la direzione dei lavori), e sponevano di avere trasmesso al Comune di Episcopia la richiesta di rimborso dell’IVA, allegandola documentazione necessaria che detto Ente aveva, però, omesso di trasmettere tempestivamente al Dipartimento della Protezione Civile, causando il rigetto della richiesta.

Per tali ragioni, convenivano il Comune di Episcopia, innanzi al Tribunale di Lagonegro, avanzando domanda per il risarcimento del danno (pari all’importo dell’IVA corrisposta) derivante dall’omessa trasmissione, entro il 31.12.2008, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri della documentazione indicata alle lettere b) e c) dell’art. 2 del D.M. n. 499 del 1998.

Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza n. 602/2022, pubblicata il 5.12.2022, ritenuta la vicenda riconducibile alla giurisdizione del giudice amministrativo, quale prospettato danno da comportamenti riconducibili anche mediamente all’esercizio del potere pubblico in relazione a un interesse legittimo pretensivo, quale la comunicazione da parte del Comune al Dipartimento della Protezione Civile degli elenchi ovvero il rimborso dell’IVA riconosciuto dalla legge 449/97 e dal D.M. 499/1998), declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Dopo la regolare traslatio iudici ad opera degli attori, il Tribunale Amministrativo R egionale per la Basilicata, con l’ordinanza indicata in epigrafe , sollevava conflitto negativo di giurisdizione ritenendo la propria giurisdizione insussistente,per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] amministrativo - premesso che la disciplina normativa dei contributi per cui era causa, contemplata dall’art. 12, comma 3, della legge n. 449 del 1997 e dagli artt.2 e 4 del D.M. n. 499 del 1998 prevede un’attività amministrativa, rigorosamente vincolata, senza che residui all’Amministrazione alcuna valutazione di tipo discrezionale, in quanto la fruibilità del beneficio in questione risulta condizionata esclusivamente dalla sussistenza e/o ricognizione dei presupposti individuati dalla medesima normativa- riteneva che , dal carattere vincolato, sia nell’anche nel quantum, dell’azione amministrativa , discendesse che la posizione giuridica dei soggetti richiedenti, aspiranti al conseguimento del contributo ex art.12, comma 3, della legge n. 4 4 9 del 1997, assume sse la configurazione e/o la consistenza non di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo, azionabile soltanto dinanzi al Giudice ordinario, la cui giurisdizione si estendeva necessariamente anche alle controversie, come quella in esame, di tipo risarcitorio.

Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioex art. 380 ter cod. proc. civ. .

Leparti del giudizio di merito, alle quali l’ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non hanno svolto attività difensiva.

Il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Ragioni della decisione Secondo il costante orientamento di questa Corte a i sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va intesonel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (ex multis, Cass. civ., S.U., ord. 10 gennaio 2023, n. 362; Cass., S.U., n. 20852 del 2022).

Il petitumsostanziale, va determinato, dunque, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione ( ex multis , Cass., S ez . un. , n. 10105 del 2021; Cass.,Sez. u n . 7 settembre 2018, n. 21928 ; idem, 31 luglio 2018, n. 20350, idem, 25 maggio 2018, n. 13193, idem, ord. 30 marzo 2018, n. 8046).

Nel caso in esame, gli attori hanno avanzato, innanzi al Tribunale di Lagonegro, domanda di risarcimento dei danni derivati dall’omessa trasmissione, entro il 31.12.2008, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri dei documenti indicati dalle lett.B (cioè il certificato di ultimazione delle opere, il collaudo statico o il certificato di regolare esecuzione e l’attestazione del Direttore dei Lavori dell’IVA effettivamente sostenuta) e C (le ricevute fiscali e le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute) dell’art.2 del D.M. n.499/1998 relativi alle richieste, ai sensi dell’art.12, comma 3, della legge n.449/1997, del rimborso dell’IVA pagata a titolo di rivalsa, per l’acquisto, sinoal [OSCURATO:DATA_NASCITA], di beni e servizi, anche professionali, necessari per l’effettuazione di interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche (nella misura massima dei 10% dei predetti costi al netto dell’IVA), relativi alla riparazione o ricostruzione di edifici anche rurali siti nelle zone ad elevato rischio sismico.

A fondamento della domanda, gli attori avevano posto l’illegittimità del comportamento del Comune il quale aveva trasmesso i documenti, sopra indicati, richiesti dalla lettera b) e c) del citato art.2, solo nell’anno 2009 , al Dipartimento della Protezione Civile il quale li aveva restituiti in quanto il termine finale per la presentazione, già prorogato al 31.12.2008, non era stato ulteriormente prorogato.

La norma di riferimento, data dall’art. 12, comma 3, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, prevedeva: Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle altre zone a elevato rischio sismico, diverse da quelle di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto di IVA, relativi all’acquisto ed all’importazione di beni e di servizi, anche professionali, direttamente necessari per l’effettuazione di interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche.

Il contributo, che in ogni caso non può superare l’ammontare dell’IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l’imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione anche parziale, ai sensi dell’art.19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.

Il successivo regolamento attuativo(d. m. n. 499/1998 ) ha stabilito, in capo ai soggetti che intendessero avvalersi del contributo, l’obbligo di trasmettere al Comune la domanda e, una volta eseguiti i lavori, il certificato di ultimazione delle opere, il collaudo statico o il certificato di regolare esecuzione e l’attestazione del Direttore dei lavori dell’IVA effettivamente sostenuta (art.2 lett. b) e , in capo al Comune , gli obblighi di emettere un avviso pubblico per le richieste di contributo, di trasmettere al Dipartimento della Protezione civile gli elenchi delle richieste di contributo, secondo l’ordine di priorità fissato dall’avviso pubblico e con l’importo totale di contributi richiesti, nonché di trasmettere il rendiconto dell’IVA, effettivamente sostenuta dai soggetti beneficiari, entro il termine del 31 dicembre 1999, poi prorogato sino al 31.12.2008.

Appare evidente, dal quadro normativo-regolamentare sopra delineato, che i presupposti e le modalità di erogazione di questo particolare tipo di contributo siano stati determinati direttamente dalla legge e che all’Amministrazione spetti solo di verificare l’esistenza dei relativi presupposti senza alcuna ponderazione degli interessi pubblici sottostanti circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione medesima.

In tale ipotesi, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, in materia di giurisdizione sulle controversie relative a finanziamenti o sovvenzioni pubbliche, è ferma nel ritenere che la situazione giuridica che si determina in capo a chi aspiri a finanziamenti e sovvenzioni è di diritto soggettivo, mentre è di interesse legittimo tutte le volte in cui la norma di previsione affidi all’Amministrazione il discrezionale apprezzamento sull’an, sul quid e sul q uomodo dell’erogazione, comportante la ponderazione delle ragioni di pubblico interesse ad essa sottese (v.

Cass. Sez. u. n.1132/2014; Cass. Sez. u. 12/04/2019 n.10377; Cass. Sez. u. n. 21650 del 28/07/2021 la quale ha avuto modo di statuire che In tema di riparto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 241 del 1990, oggi trasfuso nell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a., spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative ad un accordo sostitutivo o integrativo di un provvedimento amministrativo all'interno del quale la P.A., esercitando potestà pubblicistiche, individui le modalità e le condizioni necessarie per la concessione ed erogazione di un finanziamento, restando invece devoluta al giudice ordinario la controversia che attiene alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione relativamente al dedotto inadempimento del destinatario ).

In continuità a tali principi, la situazione dei richiedenti il contributo -i quali si dolgono, nella sostanza, della condotta imperita del Comune di Episcopia quale causa del danno lamentato- va ricondotta alla sfera dei diritti soggettivi con conseguente afferma zione del la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda del risarcimento del danno ingiusto subito (cfr., in fattispecie similare , Cass. Sez.

U. , 20 ottobre 2022n. 30962).

Non vi è pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle parti originarie.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15133 - 2023 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 459/2023 depositata il 10/07/2023,nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti non costituiti in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]; -resistente non costituit o in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15133/2023 Cron. Rep. Ud.13/02/2024 CC lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte, risolvendo il sollevato conflitto negativo, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. Fatti di causa Gli attori, specificamente indicati in epigrafe, premesso di avere effettuato lavori di riparazione di fabbricati per civile abitazione e che tali lavori erano finanziati dalla legge n. 219 del 1981 e dalla successiva legge n. 12 del 1988 (normativa che escludeva dal finanziamento l’IVA sui materiali utilizzati, sulla manodopera e sulle figure professionali necessarie per la progettazione e la direzione dei lavori), e sponevano di avere trasmesso al Comune di Episcopia la richiesta di rimborso dell’IVA, allegandola documentazione necessaria che detto Ente aveva, però, omesso di trasmettere tempestivamente al Dipartimento della Protezione Civile, causando il rigetto della richiesta. Per tali ragioni, convenivano il Comune di Episcopia, innanzi al Tribunale di Lagonegro, avanzando domanda per il risarcimento del danno (pari all’importo dell’IVA corrisposta) derivante dall’omessa trasmissione, entro il 31.12.2008, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri della documentazione indicata alle lettere b) e c) dell’art. 2 del D.M. n. 499 del 1998. Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza n. 602/2022, pubblicata il 5.12.2022, ritenuta la vicenda riconducibile alla giurisdizione del giudice amministrativo, quale prospettato danno da comportamenti riconducibili anche mediamente all’esercizio del potere pubblico in relazione a un interesse legittimo pretensivo, quale la comunicazione da parte del Comune al Dipartimento della Protezione Civile degli elenchi ovvero il rimborso dell’IVA riconosciuto dalla legge 449/97 e dal D.M. 499/1998), declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Dopo la regolare traslatio iudici ad opera degli attori, il Tribunale Amministrativo R egionale per la Basilicata, con l’ordinanza indicata in epigrafe , sollevava conflitto negativo di giurisdizione ritenendo la propria giurisdizione insussistente,per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] amministrativo - premesso che la disciplina normativa dei contributi per cui era causa, contemplata dall’art. 12, comma 3, della legge n. 449 del 1997 e dagli artt.2 e 4 del D.M. n. 499 del 1998 prevede un’attività amministrativa, rigorosamente vincolata, senza che residui all’Amministrazione alcuna valutazione di tipo discrezionale, in quanto la fruibilità del beneficio in questione risulta condizionata esclusivamente dalla sussistenza e/o ricognizione dei presupposti individuati dalla medesima normativa- riteneva che , dal carattere vincolato, sia nell’anche nel quantum, dell’azione amministrativa , discendesse che la posizione giuridica dei soggetti richiedenti, aspiranti al conseguimento del contributo ex art.12, comma 3, della legge n. 4 4 9 del 1997, assume sse la configurazione e/o la consistenza non di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo, azionabile soltanto dinanzi al Giudice ordinario, la cui giurisdizione si estendeva necessariamente anche alle controversie, come quella in esame, di tipo risarcitorio. Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioex art. 380 ter cod. proc. civ. . Leparti del giudizio di merito, alle quali l’ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non hanno svolto attività difensiva. Il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Ragioni della decisione Secondo il costante orientamento di questa Corte a i sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va intesonel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (ex multis, Cass. civ., S.U., ord. 10 gennaio 2023, n. 362; Cass., S.U., n. 20852 del 2022). Il petitumsostanziale, va determinato, dunque, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione ( ex multis , Cass., S ez . un. , n. 10105 del 2021; Cass.,Sez. u n . 7 settembre 2018, n. 21928 ; idem, 31 luglio 2018, n. 20350, idem, 25 maggio 2018, n. 13193, idem, ord. 30 marzo 2018, n. 8046). Nel caso in esame, gli attori hanno avanzato, innanzi al Tribunale di Lagonegro, domanda di risarcimento dei danni derivati dall’omessa trasmissione, entro il 31.12.2008, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri dei documenti indicati dalle lett.B (cioè il certificato di ultimazione delle opere, il collaudo statico o il certificato di regolare esecuzione e l’attestazione del Direttore dei Lavori dell’IVA effettivamente sostenuta) e C (le ricevute fiscali e le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute) dell’art.2 del D.M. n.499/1998 relativi alle richieste, ai sensi dell’art.12, comma 3, della legge n.449/1997, del rimborso dell’IVA pagata a titolo di rivalsa, per l’acquisto, sinoal [OSCURATO:DATA_NASCITA], di beni e servizi, anche professionali, necessari per l’effettuazione di interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche (nella misura massima dei 10% dei predetti costi al netto dell’IVA), relativi alla riparazione o ricostruzione di edifici anche rurali siti nelle zone ad elevato rischio sismico. A fondamento della domanda, gli attori avevano posto l’illegittimità del comportamento del Comune il quale aveva trasmesso i documenti, sopra indicati, richiesti dalla lettera b) e c) del citato art.2, solo nell’anno 2009 , al Dipartimento della Protezione Civile il quale li aveva restituiti in quanto il termine finale per la presentazione, già prorogato al 31.12.2008, non era stato ulteriormente prorogato. La norma di riferimento, data dall’art. 12, comma 3, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, prevedeva: Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle altre zone a elevato rischio sismico, diverse da quelle di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto di IVA, relativi all’acquisto ed all’importazione di beni e di servizi, anche professionali, direttamente necessari per l’effettuazione di interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l’ammontare dell’IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l’imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione anche parziale, ai sensi dell’art.19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni. Il successivo regolamento attuativo(d. m. n. 499/1998 ) ha stabilito, in capo ai soggetti che intendessero avvalersi del contributo, l’obbligo di trasmettere al Comune la domanda e, una volta eseguiti i lavori, il certificato di ultimazione delle opere, il collaudo statico o il certificato di regolare esecuzione e l’attestazione del Direttore dei lavori dell’IVA effettivamente sostenuta (art.2 lett. b) e , in capo al Comune , gli obblighi di emettere un avviso pubblico per le richieste di contributo, di trasmettere al Dipartimento della Protezione civile gli elenchi delle richieste di contributo, secondo l’ordine di priorità fissato dall’avviso pubblico e con l’importo totale di contributi richiesti, nonché di trasmettere il rendiconto dell’IVA, effettivamente sostenuta dai soggetti beneficiari, entro il termine del 31 dicembre 1999, poi prorogato sino al 31.12.2008. Appare evidente, dal quadro normativo-regolamentare sopra delineato, che i presupposti e le modalità di erogazione di questo particolare tipo di contributo siano stati determinati direttamente dalla legge e che all’Amministrazione spetti solo di verificare l’esistenza dei relativi presupposti senza alcuna ponderazione degli interessi pubblici sottostanti circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione medesima. In tale ipotesi, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, in materia di giurisdizione sulle controversie relative a finanziamenti o sovvenzioni pubbliche, è ferma nel ritenere che la situazione giuridica che si determina in capo a chi aspiri a finanziamenti e sovvenzioni è di diritto soggettivo, mentre è di interesse legittimo tutte le volte in cui la norma di previsione affidi all’Amministrazione il discrezionale apprezzamento sull’an, sul quid e sul q uomodo dell’erogazione, comportante la ponderazione delle ragioni di pubblico interesse ad essa sottese (v. Cass. Sez. u. n.1132/2014; Cass. Sez. u. 12/04/2019 n.10377; Cass. Sez. u. n. 21650 del 28/07/2021 la quale ha avuto modo di statuire che In tema di riparto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 241 del 1990, oggi trasfuso nell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a., spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative ad un accordo sostitutivo o integrativo di un provvedimento amministrativo all'interno del quale la P.A., esercitando potestà pubblicistiche, individui le modalità e le condizioni necessarie per la concessione ed erogazione di un finanziamento, restando invece devoluta al giudice ordinario la controversia che attiene alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione relativamente al dedotto inadempimento del destinatario ). In continuità a tali principi, la situazione dei richiedenti il contributo -i quali si dolgono, nella sostanza, della condotta imperita del Comune di Episcopia quale causa del danno lamentato- va ricondotta alla sfera dei diritti soggettivi con conseguente afferma zione del la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda del risarcimento del danno ingiusto subito (cfr., in fattispecie similare , Cass. Sez. U. , 20 ottobre 2022n. 30962). Non vi è pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle parti originarie. P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del
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