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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48238/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 22/09/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Letto il ricorso e la memoria con i motivi nuovi dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 settembre 2021, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa in data 8/10/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i seguenti reati: d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, contestato al capo B1), in qualità di partecipe alla associazione per delinquere finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la veste di promotore (reato commesso "sino all'ottobre 2009"); artt. 81, 110 cod. pen., d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, contestati ai capi B4) e B5), in relazione a due episodi di acquisto e trasporto a fini di cessione a terzi , in concorso con [OSCURATO:PERSONA] di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di valore ponderale imprecisato, trasferita da Poviglio (RE) a Gela a bordo di autovettura, commessi rispettivamente, il 18 giugno 2009 e 11 luglio 2009.

La Corte di appello ha, contestualmente, dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati all'imputato negli altri capi di imputazione, relativi ad ulteriori episodi di cessione al minuto di stupefacente del tipo cocaina, commessi sempre nel 2009, previa riqualificazione degli stessi nella fattispecie della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore, articolando plurimi motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione.

3. Con il primo motivo - riferito al capo B1) dell'imputazione (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commesso "fino all'ottobre 2009") - la difesa dell'imputato lamenta il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento alle regole di valutazione della prova.

Rileva, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] è stato considerato partecipe della associazione sulla base dell'intervento dei suoi cognati IEVA Vincenzo e IEVA Manuel, intervenuti dopo il suo arresto, verso il concorrente Vella in relazione alla gestione dello stupefacente da quest'ultimo trasportato da Poviglio su incarico dello stesso Rolla.

Osserva che lo stabile inserimento del ricorrente nella compagine associativa sarebbe stato illogicamente dedotto da alcune conversazioni telefoniche intercettate dopo l'arresto del ROLLA.

Evidenzia, sul punto, l'errore interpretativo della trascrizione della intercettazione del 3/9/2009 - ore 7.41.21, progr. n. 1821, che si salda con quella successiva del medesimo giorno delle ore 19,22, progr. n. 1590, intercorsa tra Valentina IEVA (moglie del Rolla) e Manuel IEVA, riportata integralmente nella sentenza impugnata, dalla quale al Corte di merito ha desunto il rapporto di collaborazione del Rolla con i cognati IEVA, al quale questi avevano affidato l'organizzazione del trasporto dello stupefacente da Poviglio.

Evidenzia che dalle trascrizioni emergerebbe la sostanziale autonomia del Rolla rispetto al cognato con il quale aveva interrotto i rapporti.

Censura anche l'interpretazione della trascrizione di un successivo colloquio ambientale in ambito intramurario intercorso il 17/09/2009 tra [OSCURATO:PERSONA], presunto organizzatore dell'associazione, e la moglie [OSCURATO:PERSONA], dalla quale la Corte ha desunto la partecipazione diretta della moglie del Rolla, unitamente a questi al sodalizio criminoso.

4. Con il secondo motivo, in relazione ai due episodi di acquisto e trasporto di cocaina da Poviglio a Gela, in concorso con il Vella (delitti di cui all'art. 110 c.p. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990), la difesa lamentano carenza o illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento alle regole di valutazione della prova.

Sostiene, in particolare, il travisamento della intercettazione del 24.06.2019, in cui il Rolla contatta [OSCURATO:PERSONA] per organizzare il trasporto dello stupefacente, a distanza di soli cinque giorni di tempo dal primo dei due episodi contestati, tempo troppo limitato per smaltire lo stupefacente presuntivamente già trasportato.

Sul punto, la Corte di merito avrebbe sovvertito il sillogismo accusatorio riportando l'interpretazione del colloquio alla partecipazione del Rolla al sodalizio criminoso.

Anche con riferimento al secondo trasporto contestato evidenzia che lo stesso non trova rispondenza, per tempistica e numero degli episodi, nella attività di cessione contestata ai fratelli IEVA nei mesi di luglio ed agosto, secondo la difesa ragionevolmente riconducibili ad un autonomo e diverso canale di approvvigionamento.

Evidenzia, infine, come dal tenore delle conversazioni intercettate emergerebbe la mancata conclusione dei due acquisiti e la necessità di sospendere l'operazione, come risulterebbe da una diversa lettura dei colloqui intercettati tra il Vella e IEVA Manuel sempre il giorno 3/09/2009 e dalla insussistenza di una connessione logica degli stessi con i colloqui captati pochi minuti prima tra lo IEVA e la sorella, da cui emergerebbe l'estraneità del marito di quest'ultima.

3.2. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione.

Contesta la impugnata sentenza con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli episodi contestati e altri episodi di spaccio di sostanza stupefacente commessi dal Rolla in Gela nel 2011, già giudicati con sentenze di applicazione di pena del Tribunale di Gela e di condanna della Corte di appello di Caltanissetta, divenute definitive.

3.3. Col quarto motivo di ricorso la difesa del Rolla lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Contesta, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche motivato dall'atteggiamento "non collaborativo" dell'imputato e dai precedenti penali.

Osservano che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, le attenuanti generiche non possono essere escluse solo perché l'imputato nega la propria responsabilità.

Rappresentano altresì che il Rolla non ha delinquito per circa 10 anni, trasferendosi nella zona di Ravenna, ove svolge attività lecita.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, con successiva memoria, ha presentato motivi nuovi illustrando ulteriormente le censure già formulate in merito al reato ex art. 74 d.P.R. 309/90, di cui al capo B1 della rubrica.

In particolare, ha insistito sul vizio logico dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata guanto al ritenuto "rapporto di collaborazione" dell'imputato con i cognati leva Vincenzo e leva Manuel, soprattutto in relazione al contenuto della conversazione intercettata i 3/09/2009, progr. n. 1821, a distanza di circa due mesi dall'arresto dell'imputato, di cui sarebbe stata pretermessa la valutazione integrale, travolgendo così il significato complessivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi del ricorso proposto dal Rolla supera il vaglio di ammissibilità.

2. Prima di procedere nell'esame dei motivi di ricorso è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Alla Corte di cassazione è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

3. Muovendo da tali premesse, tutti i motivi articolati nel ricorso proposto dalla difesa dell'imputato ed anche il motivo nuovo, che specifica le censure all'impianto motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto associativo di cui al capo B1), appaiono inammissibili.

3.1. Il primo motivo ed il motivo aggiunto, che ne costituisce specificazione, si riferisce al reato di cui al capo B1), ossia alla sussistenza del reato associativo e della partecipazione ad esso del Rolla.

La difesa reitera argomenti già sottoposti al giudice di appello, che la sentenza impugnata ha respinto con motivazione congrua, non contraddittoria né manifestamente illogica.

Si fa riferimento, oltre che alla partecipazione attiva ai reati fine contestati ai capi B4) e B5), a due trasferte compiute da Rolla nel mese di giugno dell'anno 2009 in Emilia finalizzate direttamente all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti destinate a rifornire il sodalizio dei quantitativi necessari ad assicurare il continuo rifornimento del mercato locale dei consumatori.

In particolare, per come ricostruito nella sentenza impugnata, le emergenze istruttorie comprovano che in data 15 giugno 2009, tramite una serie di sms, [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA] e, in data 17 giugno 2009, con l'utenza del Vella, contattava [OSCURATO:PERSONA], soggetto gelese residente a Poviglio. 11 19 giugno 2009 [OSCURATO:PERSONA] rientrava a Gela in aereo, mentre [OSCURATO:PERSONA] in auto.

Giunto a destinazione quest'ultimo concordava un incontro con Rolla per la consegna dello stupefacente e per ricevere il pagamento del viaggio.

A tale ricostruzione si ricollega, secondo la Corte, la conversazione, riportata a pag. 9 della sentenza, di cui al progressivo 941, ore 10:19 del 19 giugno 2009, in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concordano un appuntamento.

Le utenze agganciano la cella telefonica di [OSCURATO:PERSONA]; nonché le conversazioni intercorse tra il 25 giugno ed il 1 luglio 2009 tra Rolla, Vella e Perna, dalle quali si desume un incontro tra i soggetti in Parma e la realizzazione di un nuovo viaggio, con le medesime modalità del primo.

Secondo la Corte di merito nessun rilievo assumono la mancata registrazione di episodi di spaccio successivi a tale trasferta.

A definitiva riprova della conclusione dell'affare con rientro in Sicilia emerge dall'intercettazione progr. n. 2119, ore 17.58 del 10 luglio 2019, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle intercettazioni intercorse tra la moglie del Rolla e suo fratello IEVA Manuel appena dopo il suo arresto.

Secondo la Corte territoriale, dalle intercettazioni e dai riscontri relativi agli spostamenti dei soggetti coinvolti, si desume che il Rolla ha organizzato due trasporti di stupefacente per conto della associazione.

La Corte di appello sottolinea che la disponibilità verso l'associazione veniva qualificata dal rapporto familiare con la moglie ed i suoi cognati IEVA, che, dopo l'arresto del Rolla, sono subentrati allo stesso nella gestione del trasporto dello stupefacente, contattando il corriere incaricato.

La manifestata disponibilità, stabile e continuativa, anche in ragione del suddetto vincolo di affinità con i soggetti investiti di compiti organizzativi nel sodalizio criminoso, comportava un agire coordinato con gli altri partecipi nelle operazioni volte alla acquisizione dello stupefacente destinato alla cessione e piena consapevolezza e condivisione del programma criminoso.

La motivazione è congrua, coerente, non presenta profili di manifesta illogicità ed è conforme ai principi ermeneutici in materia.

Le censure della difesa sono volte sostanzialmente a sollecitare, in contrapposizione alla disamina non manifestamente illogica del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito, una diversa lettura del contenuto delle intercettazioni, che attesterebbero l'intervenuta frattura tra il ricorrente e gli IEVA.

Una diversa lettura delle evidenze dimostrative acquisite non può tuttavia ritenersi consentita in sede di legittimità, avendo questa Corte più volte ribadito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Di qui l'infondatezza delle censure sollevate sul punto sia nel ricorso principale, sia nei motivi nuovi.

Inoltre, quanto alla configurabilità dell'ipotesi associativa, la giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nel ritenere che la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose non rilevi ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti "purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato" (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440; Sez. 6, n. 42937 dei 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122).

4. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, da ritenersi manifestamente infondato.

Si riferisce, appunto, ai capi B4) e B5) dell'imputazione (art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73,) in relazione ai due episodi di acquisto e trasporto di cocaina da Poviglio a Gela, in concorso con il Vella.

Nel motivo si articolano argomentazioni in punto di fatto, non diverse da quelle sottoposte alla Corte di appello, che le ha puntualmente esaminate e ha congruamente spiegato le ragioni del rigetto.

Il vizio della motivazione investe, in particolare, la ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione finalizzata al traffico o cessione di stupefacenti.

Vengono reiterate le censure di appello relative al travisamento interpretativo dei colloqui intercettati ed alla pretesa illogicità della ricostruzione operata nella sentenza impugnata, in ragione del grado di assorbimento dello stupefacente da parte del mercato di Gela, fornendo una chiave interpretativa diversa dei rapporti tra l'imputato e suo cognato leva Manuel - tesa a rivendicare l'autonomia del primo - nell'operazione di approvvigionamento dello stupefacente.

5. Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

La difesa lamenta il mancato riconoscimento della continuazione "esterna" tra gli episodi di cessione contestati e due precedenti condanne, di cui alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti resa dal tribunale di Gela in data 20 Febbraio 2013 e di cui alla sentenza resa dalla Corte d'appello di Caltanissetta 1'11 novembre 2014, divenute irrevocabili, entrambe per il reato di cui all'articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990, fatti rispettivamente commessi dal febbraio all'aprile 2011 ed il 10 agosto 2011 nello stesso ambito territoriale gelese, fatti per i quali in executivis è stata già riconosciuta la continuazione, determinando la pena complessiva di anni due e mesi due di reclusione ed euro 9000 di multa.

Deve osservarsi che la Corte, con motivazione immune da censure, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione evidenziando come i reati commessi dal Rolla rientravano nella programmazione dell'attività associativa del gruppo criminoso di cui faceva parte, circostanza che non consente di ravvisare un unitario disegno criminoso ordito dall'imputato in relazione a condotte delittuose commesse successivamente al periodo di carcerazione, da ricondurre ad una attività dell'imputato in autonomia dal gruppo associativo, sia pure nel medesimo contesto territoriale.

La frattura del dato temporale per effetto del periodo di carcerazione ed la connessione della partecipazione ai due episodi di trasporto dello stupefacente alle dinamiche del gruppo criminale di riferimento rendono la valutazione operata dalla Corte di merito logicamente coerente ed immune da censure, potendo tali elementi fondare ragionevolmente l'esclusione della riconducibilità dei fatti, per identità tipologica e contiguità temporale, con i reati già giudicati, nel contesto di una comune cornice deliberativa.

6. Col quarto motivo, il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

6.1. Si osserva in proposito che la pena base è stata determinata per il più grave reato associativo in dieci anni di reclusione, vale a dire nella misura minima prevista per questo reato e la mancata applicazione delle attenuanti generiche è stata motivata avendo riguardo alla gravità delle condotte, per il suo atteggiamento "affatto collaborativo", nonché per precedenti condanne, per associazione di tipo mafioso e, dopo la cessazione della detenzione, di ulteriori reati connessi alla cessione di consumate in contesti di criminalità organizzata e con connotati di professionalità".

La difesa si duole del fatto che la mancata concessione non può farsi dipendere dalla mancata collaborazione dell'imputato e che non si tiene conto della assenza di devianza del soggetto da circa 10 anni.

Si deve ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899).

La sentenza impugnata, nel richiamare la particolare gravità delle condotte delittuose e la personalità anteatta dell'imputato, si uniforma a questi principi e perciò resiste ai rilievi del ricorrente.

7. Conclusivamente, sulla base di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente determinata in tremila Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 22/09/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Letto il ricorso e la memoria con i motivi nuovi dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 settembre 2021, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa in data 8/10/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i seguenti reati: d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, contestato al capo B1), in qualità di partecipe alla associazione per delinquere finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la veste di promotore (reato commesso "sino all'ottobre 2009"); artt. 81, 110 cod. pen., d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, contestati ai capi B4) e B5), in relazione a due episodi di acquisto e trasporto a fini di cessione a terzi , in concorso con [OSCURATO:PERSONA] di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di valore ponderale imprecisato, trasferita da Poviglio (RE) a Gela a bordo di autovettura, commessi rispettivamente, il 18 giugno 2009 e 11 luglio 2009. La Corte di appello ha, contestualmente, dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati all'imputato negli altri capi di imputazione, relativi ad ulteriori episodi di cessione al minuto di stupefacente del tipo cocaina, commessi sempre nel 2009, previa riqualificazione degli stessi nella fattispecie della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore, articolando plurimi motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione. 3. Con il primo motivo - riferito al capo B1) dell'imputazione (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commesso "fino all'ottobre 2009") - la difesa dell'imputato lamenta il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento alle regole di valutazione della prova. Rileva, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] è stato considerato partecipe della associazione sulla base dell'intervento dei suoi cognati IEVA Vincenzo e IEVA Manuel, intervenuti dopo il suo arresto, verso il concorrente Vella in relazione alla gestione dello stupefacente da quest'ultimo trasportato da Poviglio su incarico dello stesso Rolla. Osserva che lo stabile inserimento del ricorrente nella compagine associativa sarebbe stato illogicamente dedotto da alcune conversazioni telefoniche intercettate dopo l'arresto del ROLLA. Evidenzia, sul punto, l'errore interpretativo della trascrizione della intercettazione del 3/9/2009 - ore 7.41.21, progr. n. 1821, che si salda con quella successiva del medesimo giorno delle ore 19,22, progr. n. 1590, intercorsa tra Valentina IEVA (moglie del Rolla) e Manuel IEVA, riportata integralmente nella sentenza impugnata, dalla quale al Corte di merito ha desunto il rapporto di collaborazione del Rolla con i cognati IEVA, al quale questi avevano affidato l'organizzazione del trasporto dello stupefacente da Poviglio. Evidenzia che dalle trascrizioni emergerebbe la sostanziale autonomia del Rolla rispetto al cognato con il quale aveva interrotto i rapporti. Censura anche l'interpretazione della trascrizione di un successivo colloquio ambientale in ambito intramurario intercorso il 17/09/2009 tra [OSCURATO:PERSONA], presunto organizzatore dell'associazione, e la moglie [OSCURATO:PERSONA], dalla quale la Corte ha desunto la partecipazione diretta della moglie del Rolla, unitamente a questi al sodalizio criminoso. 4. Con il secondo motivo, in relazione ai due episodi di acquisto e trasporto di cocaina da Poviglio a Gela, in concorso con il Vella (delitti di cui all'art. 110 c.p. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990), la difesa lamentano carenza o illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento alle regole di valutazione della prova. Sostiene, in particolare, il travisamento della intercettazione del 24.06.2019, in cui il Rolla contatta [OSCURATO:PERSONA] per organizzare il trasporto dello stupefacente, a distanza di soli cinque giorni di tempo dal primo dei due episodi contestati, tempo troppo limitato per smaltire lo stupefacente presuntivamente già trasportato. Sul punto, la Corte di merito avrebbe sovvertito il sillogismo accusatorio riportando l'interpretazione del colloquio alla partecipazione del Rolla al sodalizio criminoso. Anche con riferimento al secondo trasporto contestato evidenzia che lo stesso non trova rispondenza, per tempistica e numero degli episodi, nella attività di cessione contestata ai fratelli IEVA nei mesi di luglio ed agosto, secondo la difesa ragionevolmente riconducibili ad un autonomo e diverso canale di approvvigionamento. Evidenzia, infine, come dal tenore delle conversazioni intercettate emergerebbe la mancata conclusione dei due acquisiti e la necessità di sospendere l'operazione, come risulterebbe da una diversa lettura dei colloqui intercettati tra il Vella e IEVA Manuel sempre il giorno 3/09/2009 e dalla insussistenza di una connessione logica degli stessi con i colloqui captati pochi minuti prima tra lo IEVA e la sorella, da cui emergerebbe l'estraneità del marito di quest'ultima. 3.2. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione. Contesta la impugnata sentenza con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli episodi contestati e altri episodi di spaccio di sostanza stupefacente commessi dal Rolla in Gela nel 2011, già giudicati con sentenze di applicazione di pena del Tribunale di Gela e di condanna della Corte di appello di Caltanissetta, divenute definitive. 3.3. Col quarto motivo di ricorso la difesa del Rolla lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Contesta, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche motivato dall'atteggiamento "non collaborativo" dell'imputato e dai precedenti penali. Osservano che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, le attenuanti generiche non possono essere escluse solo perché l'imputato nega la propria responsabilità. Rappresentano altresì che il Rolla non ha delinquito per circa 10 anni, trasferendosi nella zona di Ravenna, ove svolge attività lecita. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, con successiva memoria, ha presentato motivi nuovi illustrando ulteriormente le censure già formulate in merito al reato ex art. 74 d.P.R. 309/90, di cui al capo B1 della rubrica. In particolare, ha insistito sul vizio logico dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata guanto al ritenuto "rapporto di collaborazione" dell'imputato con i cognati leva Vincenzo e leva Manuel, soprattutto in relazione al contenuto della conversazione intercettata i 3/09/2009, progr. n. 1821, a distanza di circa due mesi dall'arresto dell'imputato, di cui sarebbe stata pretermessa la valutazione integrale, travolgendo così il significato complessivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi del ricorso proposto dal Rolla supera il vaglio di ammissibilità. 2. Prima di procedere nell'esame dei motivi di ricorso è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3. Muovendo da tali premesse, tutti i motivi articolati nel ricorso proposto dalla difesa dell'imputato ed anche il motivo nuovo, che specifica le censure all'impianto motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto associativo di cui al capo B1), appaiono inammissibili. 3.1. Il primo motivo ed il motivo aggiunto, che ne costituisce specificazione, si riferisce al reato di cui al capo B1), ossia alla sussistenza del reato associativo e della partecipazione ad esso del Rolla. La difesa reitera argomenti già sottoposti al giudice di appello, che la sentenza impugnata ha respinto con motivazione congrua, non contraddittoria né manifestamente illogica. Si fa riferimento, oltre che alla partecipazione attiva ai reati fine contestati ai capi B4) e B5), a due trasferte compiute da Rolla nel mese di giugno dell'anno 2009 in Emilia finalizzate direttamente all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti destinate a rifornire il sodalizio dei quantitativi necessari ad assicurare il continuo rifornimento del mercato locale dei consumatori. In particolare, per come ricostruito nella sentenza impugnata, le emergenze istruttorie comprovano che in data 15 giugno 2009, tramite una serie di sms, [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA] e, in data 17 giugno 2009, con l'utenza del Vella, contattava [OSCURATO:PERSONA], soggetto gelese residente a Poviglio. 11 19 giugno 2009 [OSCURATO:PERSONA] rientrava a Gela in aereo, mentre [OSCURATO:PERSONA] in auto. Giunto a destinazione quest'ultimo concordava un incontro con Rolla per la consegna dello stupefacente e per ricevere il pagamento del viaggio. A tale ricostruzione si ricollega, secondo la Corte, la conversazione, riportata a pag. 9 della sentenza, di cui al progressivo 941, ore 10:19 del 19 giugno 2009, in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concordano un appuntamento. Le utenze agganciano la cella telefonica di [OSCURATO:PERSONA]; nonché le conversazioni intercorse tra il 25 giugno ed il 1 luglio 2009 tra Rolla, Vella e Perna, dalle quali si desume un incontro tra i soggetti in Parma e la realizzazione di un nuovo viaggio, con le medesime modalità del primo. Secondo la Corte di merito nessun rilievo assumono la mancata registrazione di episodi di spaccio successivi a tale trasferta. A definitiva riprova della conclusione dell'affare con rientro in Sicilia emerge dall'intercettazione progr. n. 2119, ore 17.58 del 10 luglio 2019, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle intercettazioni intercorse tra la moglie del Rolla e suo fratello IEVA Manuel appena dopo il suo arresto. Secondo la Corte territoriale, dalle intercettazioni e dai riscontri relativi agli spostamenti dei soggetti coinvolti, si desume che il Rolla ha organizzato due trasporti di stupefacente per conto della associazione. La Corte di appello sottolinea che la disponibilità verso l'associazione veniva qualificata dal rapporto familiare con la moglie ed i suoi cognati IEVA, che, dopo l'arresto del Rolla, sono subentrati allo stesso nella gestione del trasporto dello stupefacente, contattando il corriere incaricato. La manifestata disponibilità, stabile e continuativa, anche in ragione del suddetto vincolo di affinità con i soggetti investiti di compiti organizzativi nel sodalizio criminoso, comportava un agire coordinato con gli altri partecipi nelle operazioni volte alla acquisizione dello stupefacente destinato alla cessione e piena consapevolezza e condivisione del programma criminoso. La motivazione è congrua, coerente, non presenta profili di manifesta illogicità ed è conforme ai principi ermeneutici in materia. Le censure della difesa sono volte sostanzialmente a sollecitare, in contrapposizione alla disamina non manifestamente illogica del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito, una diversa lettura del contenuto delle intercettazioni, che attesterebbero l'intervenuta frattura tra il ricorrente e gli IEVA. Una diversa lettura delle evidenze dimostrative acquisite non può tuttavia ritenersi consentita in sede di legittimità, avendo questa Corte più volte ribadito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle censure sollevate sul punto sia nel ricorso principale, sia nei motivi nuovi. Inoltre, quanto alla configurabilità dell'ipotesi associativa, la giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nel ritenere che la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose non rilevi ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti "purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato" (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440; Sez. 6, n. 42937 dei 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). 4. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, da ritenersi manifestamente infondato. Si riferisce, appunto, ai capi B4) e B5) dell'imputazione (art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73,) in relazione ai due episodi di acquisto e trasporto di cocaina da Poviglio a Gela, in concorso con il Vella. Nel motivo si articolano argomentazioni in punto di fatto, non diverse da quelle sottoposte alla Corte di appello, che le ha puntualmente esaminate e ha congruamente spiegato le ragioni del rigetto. Il vizio della motivazione investe, in particolare, la ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione finalizzata al traffico o cessione di stupefacenti. Vengono reiterate le censure di appello relative al travisamento interpretativo dei colloqui intercettati ed alla pretesa illogicità della ricostruzione operata nella sentenza impugnata, in ragione del grado di assorbimento dello stupefacente da parte del mercato di Gela, fornendo una chiave interpretativa diversa dei rapporti tra l'imputato e suo cognato leva Manuel - tesa a rivendicare l'autonomia del primo - nell'operazione di approvvigionamento dello stupefacente. 5. Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. La difesa lamenta il mancato riconoscimento della continuazione "esterna" tra gli episodi di cessione contestati e due precedenti condanne, di cui alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti resa dal tribunale di Gela in data 20 Febbraio 2013 e di cui alla sentenza resa dalla Corte d'appello di Caltanissetta 1'11 novembre 2014, divenute irrevocabili, entrambe per il reato di cui all'articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990, fatti rispettivamente commessi dal febbraio all'aprile 2011 ed il 10 agosto 2011 nello stesso ambito territoriale gelese, fatti per i quali in executivis è stata già riconosciuta la continuazione, determinando la pena complessiva di anni due e mesi due di reclusione ed euro 9000 di multa. Deve osservarsi che la Corte, con motivazione immune da censure, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione evidenziando come i reati commessi dal Rolla rientravano nella programmazione dell'attività associativa del gruppo criminoso di cui faceva parte, circostanza che non consente di ravvisare un unitario disegno criminoso ordito dall'imputato in relazione a condotte delittuose commesse successivamente al periodo di carcerazione, da ricondurre ad una attività dell'imputato in autonomia dal gruppo associativo, sia pure nel medesimo contesto territoriale. La frattura del dato temporale per effetto del periodo di carcerazione ed la connessione della partecipazione ai due episodi di trasporto dello stupefacente alle dinamiche del gruppo criminale di riferimento rendono la valutazione operata dalla Corte di merito logicamente coerente ed immune da censure, potendo tali elementi fondare ragionevolmente l'esclusione della riconducibilità dei fatti, per identità tipologica e contiguità temporale, con i reati già giudicati, nel contesto di una comune cornice deliberativa. 6. Col quarto motivo, il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 6.1. Si osserva in proposito che la pena base è stata determinata per il più grave reato associativo in dieci anni di reclusione, vale a dire nella misura minima prevista per questo reato e la mancata applicazione delle attenuanti generiche è stata motivata avendo riguardo alla gravità delle condotte, per il suo atteggiamento "affatto collaborativo", nonché per precedenti condanne, per associazione di tipo mafioso e, dopo la cessazione della detenzione, di ulteriori reati connessi alla cessione di consumate in contesti di criminalità organizzata e con connotati di professionalità". La difesa si duole del fatto che la mancata concessione non può farsi dipendere dalla mancata collaborazione dell'imputato e che non si tiene conto della assenza di devianza del soggetto da circa 10 anni. Si deve ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). La sentenza impugnata, nel richiamare la particolare gravità delle condotte delittuose e la personalità anteatta dell'imputato, si uniforma a questi principi e perciò resiste ai rilievi del ricorrente. 7. Conclusivamente, sulla base di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente determinata in tremila Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric
Sentenza Cassazione n. 48238/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris